Mariateresa Amabile Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica 1.La circoncisione nell’Antico Israele - 2. Il divieto di circoncisione nell’Impero romano pagano - 3. Età cristiana: cenni. 1.Il divieto di circoncisione, ossia il problema di una regolamentazione di questa pratica, presenta, nel mondo antico, un percorso complesso 1. Già nel V secolo a.C., come testimoniato da Erodoto 2, nella zona ricom- presa tra la Valle del Nilo e l’Eufrate, la circoncisione era una pratica molto dif- fusa tra egiziani, fenici e tutti gli abitanti della Siria, probabilmente per motiva- zioni plurime, soprattutto igieniche, in primo luogo a causa della scarsa dispo- nibilità d’acqua. In questa sede ci occuperemo di questa usanza presso gli ebrei, dove essa ebbe ed ha, com’è noto, un significato del tutto particolare. Pare 3 che inizialmente essa fosse collocata, nell’arco temporale della vita del maschio, in età adolescenziale e incarnasse quello che era un rito di ini- ziazione e di ingresso nell’età adulta 4: la definizione di «sposo di sangue» 5 identifica l’uomo che, per mezzo della circoncisione, è ormai un adulto capace di intraprendere e condurre una vita matrimoniale 6. Solo nel periodo dell’esi- ———————— 1) Testo ampliato e modificato dell’intervento pronunciato a Napoli il 24 novembre 2016 presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche in occasione del convegno «Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina legale». Per un’ampia disamina del tema della circoncisione si veda V. MAROTTA, Politica imperiale e culture periferiche nel mondo romano: il problema della circoncisione, in «Index», XII, 1983-1984, p. 405-446. 2) Herod., hist. 2.104. 3) Così Gen. 34.14.17. 4) R. DE VAUX, Les institutions de l’Ancien Testament, Paris, 1958, trad. it. – Le Istitu- zioni dell’Antico Testamento – (cur. G. Marocco Arcozzi), Genova, 1977, p. 57. 5) Così Ex. 4.25. 6) Si veda S. ROCCA, La Legge d’Israele in «Diritti antichi. Percorsi e confronti» (cur. P. Buongiorno, R. D’Alessio, N. Rampazzo), I, Napoli, 2016, p. 219-227. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (1) 323 233 Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica lio babilonese questa pratica divenne un simbolo tipico dell’ebraismo, la te- stimonianza impressa nella carne del patto tra Dio e il popolo di Israele 7. Ma vediamo le origini bibliche del precetto. In Gen. 17.9-14 è scritto: «Disse Dio ad Abramo: da parte tua devi osservare il mio patto, tu e la tua discenden- za dopo di te di generazione in generazione. Questo è il mio patto che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell’alleanza tra me e voi. Quando avrà otto giorni, sarà cir- conciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene compe- rato con denaro; così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza». Questo precetto, come si vede, non lascia molto spazio ad interpreta- zioni: la circoncisione, ossia l’asportazione del prepuzio (che, come abbiamo visto, secondo le Scritture, e come testimoniato da scrittori greci e latini 8, do- veva avvenire l’ottavo giorno dalla nascita) è il segno tangibile del patto, ‘be- rìt ’ con il Dio di Israele da Abramo in poi, patto che non può essere violato, pena l’esclusione dall’ebraismo e dalla comunità ebraica 9. Tale usanza fu fortemente avversata durante il regno ellenistico di An- tioco IV Epifane, il quale tentò di instaurare nella nazione ebraica il culto de- gli dei pagani e tutta una serie di riforme, a partire dall’istituzione di un gin- nasio, che servissero a fare di essa una nazione ellenistica 10. A tal fine, il sommo Sacerdote Giasone (il cui nome ebraico era Joshua, ma che preferiva farsi chiamare alla maniera greca), introdusse principalmente l’efebia 11, un’as- sociazione di giovani che avevano raggiunto la pubertà e si avviavano a for- marsi alla vita pubblica. Alla maniera delle città greche, gli allenamenti sporti- vi avvenivano nella completa nudità dei giovani, cosa che per gli ebrei do- vette costituire motivo di particolare imbarazzo a causa della evidenza della ———————— 7) Così MAROTTA, op. cit., p. 405. Si veda anche D. PIATTELLI, Libertà individuali e si- stemi giuridici. Profili storico-giuridici (Mondo antico ed Israele), Torino, 1997, p. 177 ss. 8) Diod. Sic., bibl. hist. 1.28-2-3. 9) A. RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’ in diritto romano, in «Ebraismo e diritto: studi sul dirittoebraicoegliebreinell’imperoromano»(cur.F.Lucrezi),I,SoveriaMannelli,2009,p.176. 10) Sul punto, cfr. M. HENGEL, Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit, Stuttgart, 1976, trad. it. – Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell’ellenizza- zione del giudaismo in epoca precristiana – (cur. G. Forza), Brescia, 1981, p. 108 ss. Cfr. anche V. TCHERIKOVER, «Was Jerusalem a Polis?», in «Israel Exploration Journal», XIV, 1965, p. 61-78. 11)Macc. 1.1-14 e 2.4-12. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (2) 323 234 Mariateresa Amabile circoncisione. Fu per questa ragione che alcuni giovani di famiglie aristocrati- che filoelleniche 12 ricorsero alla pratica dell’epispasmo 13, un’operazione chi- rurgica molto dolorosa che permetteva una sorta di ricostruzione del prepu- zio, nascondendo i segni della circoncisione 14. Naturalmente questa pratica fu aspramente condannata dagli ebrei osservanti 15. Flavio Giuseppe, nelle Antichità Giudaiche 16, descrive la persecuzione reli- giosa scatenata da Antioco nei confronti degli ebrei 17, così come riportata nel I libro dei Maccabei 18; in esso possiamo leggere un nutrito elenco di attività proibite, tra le quali la pratica di sacrifici ed olocausti, col conseguente invito a «profanare i sabati e le feste e a contaminare il santuario e i fedeli, ad innalzare altari e sacrificare carni suine e, soprattutto, lasciare che i propri figli, non cir- concisi, si contaminassero con ogni impurità e profanazione, così da dimenti- care la Legge e mutare ogni istituzione» 19. La narrazione di Flavio Giuseppe prosegue illustrando come fossero state condannate a morte donne che aveva- no fatto circoncidere i propri figli e come esse venissero giustiziate «con i bambini appesi al collo e con i familiari e quelli che li avevano circoncisi» 20. Una strategia di contrasto all’incirconcisione fu messa in atto da Mattatia, figlio di Giovanni 21, il quale, insieme ai suoi uomini, fece circoncidere con la forza tutti i fanciulli non circoncisi che si trovavano in Israele 22: ciò indub- biamente al fine di indurre la collettività ebraica al rispetto della Legge (Lev. 12.3) e della tradizione; l’obbligo della circoncisione andava, dunque, in ogni caso adempiuto, poiché era l’unico modo per entrare a far parte del popolo dell’alleanza, inteso come unità etnica, religiosa e politica 23. Tale politica fu portata avanti da Giovanni Ircano, il quale, come racconta ———————— 12) Sul punto, cfr. V. TCHERIKOVER, Hellenistic Palestine: Social Conditions, in «The World History of the Jewish People. The Hellenistic Period», VI, New Brunswick, 1972, p. 87-114. 13) Epiph., mens. et pond. 16: ‘Glandis cuticulam attrahentes consuuntac glutino circumstringunt ’. 14) Sul punto, cfr. RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 192 ss. 15) In Macc. 1.15 è scritto che i filoellenisti giudei «si fecero dei prepuzi e si stacca- rono dalla Santa Alleanza e così si posero sotto il giogo delle genti e si vendettero come schia- vi per fare il male». 16) Jos., ant. Jud., 12.253-254. 17) Sul punto, cfr. V. TCHERIKOVER, «Hellenistic Movement in Jerusalemand Antiochus Persecutions», in «The World History of the Jewish People», cit., VI, p. 115 ss. 18)Macc. 1.44-48. 19)Macc. 1.49-51. 20)Macc. 1.60-61. 21)Macc. 2.46-47. 22) Così anche Jos., ant. Jud. 12.278. 23) A. SISTI, Il valore della circoncisione al tempo dei Maccabei, in «Studium Biblicum Fran- ciscanum», XLII, 1992, p. 33 ss. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (3) 323 235 Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica Flavio Giuseppe, dopo aver sottomesso gli Idumei, li costrinse a circoncidersi, rendendoli per questo giudei di religione ma non di sangue 24. Anche Aristobulo I, sovrano filoellenista, impose la pratica 25 e lo stesso fece Alessandro Ianneo 26. Se dunque per l’ebraismo la circoncisione costituiva un irrinunciabile se- gno di alleanza e appartenenza, vi fu anche chi, come il filosofo Filone Ales- sandrino, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel I secolo d.C., ne riconobbe l’in- dubbia importanza, spiegando tuttavia come il suo significato risultasse di dif- ficile comprensione da parte della cultura pagana 27. Egli concepì inoltre la necessità di una circoncisione tanto metaforica e morale, quasi una circonci- sione del cuore 28, tanto fisica, ossia eseguita soprattutto per ragioni di igiene e per poter ottenere una prole sana e numerosa 29. Egli, tuttavia, non fece riferimento alla circoncisione come segno del «pat- to» con Dio, cosa che invece non manca di fare Flavio Giuseppe 30 in riferimento a Gen. 17, dove, come abbiamo visto, la circoncisione è segno e sottoscrizione del Patto di Dio con Abramo, al fine di distinguere il popolo eletto dalle altre genti. 2. Nell’Impero romano, com’è noto, la situazione giuridica degli ebrei fu estre- mamente complessa. I numerosi aspetti dell’ebraicità, tutti legati alla soggezione alla Legge e al ri- spetto della rigida ortoprassia, verranno, con l’assunzione del cristianesimo a re- ligione dell’Impero, variamente regolamentati, a volte con conseguenze nefaste per gli ebrei. La circoncisione non fu proibita fino ad Adriano. La disposizione di questo imperatore non pare essere stata il frutto di uno specifico provvedimento ‘de Iu- daeis ’, ma piuttosto il derivato di una precedente legislazione risalente a Domi- ———————— 24) Jos., ant. Jud., 13.17.1. 25) Jos., ant. Jud., 13.19.4. 26) Jos., ant. Jud., 13.23.2. 27) Com’è noto, egli fu filosofo del giudaismo stoico-platonico ed elaborò una teoria con la quale poter comprendere come il destino dell’ebraismo fosse dominato dal caso (tyche ) nel quale potevano verificarsi eventi negativi ed imprevisti (come l’oltraggio subito dagli ebrei sotto l’imperatore Caligola, che impose la costruzione di altari a sé dedicati nel Tempio) e dalla provvidenza divina (pronoia ) che, esplicata all’interno della natura (physis ) avrebbe condotto ad una vittoria morale del giudaismo. Sul punto, cfr. S. MAZZARINO, L’Impero romano, I, Bari, 1956, p. 183 ss., e M. HENGEL, op. cit., p. 116. Alcune osservazio- ni sul pensiero giuridico di Filone in F. LUCREZI, La successione intestata in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio III, Torino, 2005, p. 12-13. 28) Com’è noto, lo dirà poi San Paolo nella ep. ad Rom., 3.25-28. 29) Phil., spec. leg. 1.1-11. 30) Jos., ant. Jud., 1.10.5. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (4) 323 236 Mariateresa Amabile ziano, volta ad impedire la castrazione dei fanciulli destinati alla prostituzione. Tuttavia fu ai tempi di Adriano che venne reintrodotta la dolorosa pratica della ricucitura del prepuzio, il già citato epispasmo, effettuata per nascondere la circoncisione, e, proprio per evitare che ciò accadesse, i rabbini introdussero uno specifico rituale da adottare nell’esecuzione materiale del rito, che non des- se possibilità di nascondere, con un intervento successivo, l’operazione. Ma andiamo con ordine. Nell’81 d.C. Domiziano avrebbe instaurato, co- m’è noto, una politica di repressione di costumi dissoluti (dall’evidente ele- mento propagandistico, le cui ragioni sono state oggetto di studio) 31, tanto in città che nelle province. Di ciò ci dà notizia, fra gli altri, Svetonio, in Dom. 7.1: Multa in communi rerum usu novavit: sportulas publicas sustulit, revocata rec- tarum cenarum consuetudine; duas circensibus gregum factiones aurati purpu- reique panni ad quattuor pristinas addidit; interdixit histrionibus scaenam, intra domum quidem exercendi artem iure concesso; castrari mares vetuit; spado- num, qui residui apud mangones erant, pretia moderatus est. Domiziano proibì, dunque, la castrazione e diminuì il prezzo degli eunuchi che si trovavano presso i ‘mangones ’, per mettere fine all’orrenda pratica di ca- strazione di giovanetti. Naturalmente, il provvedimento non pose fine a tale pratica 32, ma finì con lo spingere i mercanti ad approvvigionarsi in località più lontane 33. Sembra, inoltre, evidente che esso avesse poco o nulla a che vedere con il divieto di circoncisione 34. Lo stesso provvedimento fu ripreso da Nerva, che fece emettere un se- natoconsulto, che non soltanto vietava la pratica della mutilazione degli or- gani genitali, ma puniva con la decurtazione della metà dei beni il padrone che avesse trasferito uno schiavo affinché fosse castrato. Ciò è documentato in un passo di Venuleio Saturnino: ———————— 31) Sul punto, cfr. F. GRELLE, La ‘correctio morum’ nella legislazione flavia, in «ANRW.», XIII.2, Berlin - New York, 1980, p. 340-365, nonché F. LUCREZI, Leges super principem. La ‘monarchia costituzionale’ di Vespasiano, Napoli, 1982, p. 229 ss. 32) Tale editto vietò la castrazione in tutti i territori che rientravano nell’orbita del- l’egemonia romana, anche oltre i confini formali della ‘civitas populi Romani ’. Così GRELLE, op. cit., p. 344. Cfr. anche F. MILLAR, «The Roman City-State under the Emperors, 29 BC-AD 69», in «Rome, the Greek World and the East», I. «The Roman Republic and the Augus- tan Revolution», London, 2002, p. 360 ss. 33) G. DE BONFILS, Il divieto di circoncisione, in Roma e gli Ebrei (sec. I-V), Bari, 2002, p. 26. 34) In realtà, per Dio Cassius (hist. Rom. 67.2.3), il divieto di castrazione sarebbe il risultato della polemica retrospettiva che Domiziano avrebbe condotto contro il fratello Tito, il quale avrebbe nutrito una incontenibile passione per gli ‘spadones ’ (ne parla anche Suet., Tit. 7.1.5): così GRELLE, op. cit., p. 341-342. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (5) 323 237 Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica D.48.8.6 (Venul. 1 de off. procons.) Is, qui servum castrandum tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero consulibus factum est. Il divieto di Nerva, che risale probabilmente al 97 35, è testimoniato anche in Dione Cassio, hist. Rom 68.2.4: ™nomoqštese dš ¥lla te kaˆ perˆ toà m¾ eÙnouc…zesqa… tina AdundivietodicastrazionefariferimentoancheD.48.8.3.4(Marcian.14inst.): …et qui hominem libidinis vel pro mercii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur. Evidentemente i precedenti divieti non erano stati osservati; di qui l’intervento imperiale documentato da Ulpiano, 7 de off. proc., in D 48.8.4.2: Idem divus Hadrianus rescripsit: Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere, sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse, et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntian- dum esse, plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt: nemo enim liberum servum- ve invitum sinentemve castrare debet, neve quis se sponte castrandum praebere- debet. at si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit. Come si vede, Adriano fa rientrare il divieto di creare eunuchi nell’ambito di applicazione della Lex Cornelia, la norma sillana che, nel quadro di un generale riordino delle varie tipologie di omicidio, effettivo o potenziale, avrebbe punito anche la circoncisione, eccezion fatta per gli ebrei. Adriano precisa che biso- gnerà applicare la condanna a tutti coloro che abbiano castrato un uomo libero o uno schiavo e anche a colui che si sottoporrà volontariamente all’evirazione. Successivamente un frammento di Paolo (2 de off. procons.) 36 sottolinea che Adriano avrebbe considerato una forma di castrazione anche un parti- colare intervento di schiacciamento dei genitali, praticato in alcune regioni orientali, volto a creare un particolare tipo di eunuco, i ‘thlibiae ’: ———————— 35) Alcuni autori hanno ipotizzato che tale provvedimento sia da attribuire a Dio- cleziano: sul punto, cfr. RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 195. 36) Sul brano, si veda I. RUGGIERO, Ricerche sulle ‘Pauli Sententiae’, Milano, 2017, p. 314 ss. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (6) 323 238 Mariateresa Amabile D. 48.8.5: Hi quoque, qui thlibias faciunt, ex constitutione divi Hadriani ad Ninnium Hastam in eadem causa sunt, qua hi qui castrant. Ci si è chiesto se la circoncisione ebraica fosse proibita all’interno di questo divieto generale, oppure come specifico elemento identitario. Come si è vi- sto, il testo adrianeo riportato da Ulpiano vieta qualunque mutilazione degli organi genitali 37. In ogni caso, che Adriano avesse proibito anche la circoncisione, ovve- ro che gli ebrei avessero interpretato in questo senso il suo provvedimento, è attestato da alcune fonti latine ed ebraiche, come l’ Historia Augusta, con il te- sto dello Pseudo Sparziano: Hadr. 14.2: Moverunt ea tempestate et Iudaei bellum quia vetabantur mutilare genitalia. Il brano, come si nota, seppur facendosi beffe dei giudei, individua chiara- mente nel divieto adrianeo il motivo scatenante dello scoppio della seconda guerra giudaica. Ma un’indagine più accurata del passo ulpianeo riportante l’ordine di Adriano invita ad una ulteriore riflessione. Nel testo, dopo l’utilizzo del termi- ne ‘castrare ’, appare il termine ‘excidere ’: «tagliare». Ci si è chiesto 38 che analogia odifferenza possa esserci tra questo e ‘circum-cidere ’. Secondo quanto riportato nel «Lexicon Totius Latinitatis» 39, il termine ‘excidere ’ avrebbe il significato generale di «tagliare», mentre il verbo ‘circumci- dere ’ significherebbe «tagliare intorno». Dunque è evidente come quest’ultimo potesse essere ricompreso nel- l’ambito del più generale ‘excidere ’. Rabello fa notare come anche il termine ebraico ‘mul ’ venga tradotto in latino con i verbi ‘succidere ’ ed ‘excidere ’ 40. Dun- que parrebbe pacifico che il passo del Digesto che riferisce il provvedimento di Adriano poteva ricomprendere non solo la castrazione (‘excidere testiculos ’) ma anche la circoncisione (‘excidere praeputium ’). Ci si è chiesto se Adriano ———————— 37)DE BONFILS, Il divieto di circoncisione, cit., p. 30-31, pur sottolineando che la cir- concisione sui neonati veniva ugualmente praticata anche presso gli egiziani, inserisce il rescritto adrianeo tra le concause della rivolta del 132-135. RABELLO, Il problema della ‘cir- cumcisio’, cit., p. 185, invece, fa rilevare come il divieto di circoncisione servisse anche ad evitare che la pratica dell’evirazione venisse comunque praticata servendosi di questo stra- tagemma, che permetteva di eludere la norma. 38)RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 185. 39) Æ. FORCELLINI, Lexicon totius Latinitatis, Padova, 1965, II, sv. ‘excido ’, p. 336. 40)RABELLO, op. ult. cit., p. 187. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (7) 323 239 Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica fosse stato consapevole delle conseguenze che la sua legge avrebbe inferto agli ebrei; risulta difficile pensare che non ne fosse stato a conoscenza: piut- tosto il suo provvedimento potrebbe inserirsi in una prospettiva di repres- sione di costumi barbari contrastanti con gli ideali del mondo classico 41. Ulteriore indizio a sostegno della tesi secondo la quale il rescritto adria- neo avrebbe fatto riferimento anche alla circoncisione ebraica è dato proprio dal successivo provvedimento di Antonino Pio, che dispose che soltanto agli ebrei fosse possibile circoncidere i propri figli, mentre a chi avesse eseguito la circoncisione su un soggetto non appartenente all’ebraismo, sarebbero state applicate le stesse pene previste per la castrazione: D. 48.8.11.pr. (Modest. 6 reg.): Circumcidere Iudaeis filios suos tantum rescripto divi Pii permittitur: in non eiusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena ir- rogatur. Dunque Antonino Pio avrebbe creato un privilegio per gli ebrei e non una norma contro la circoncisione 42. Due passi dello pseudo-Paolo fanno rilevare come, ancora negli anni tra la fine del II secolo e gli inizi del III 43, la giurisprudenza romana leggesse la norma di Adriano e la successiva concessione antoniniana come un reato per- seguibile secondo la Lex Cornelia 44: Paul. sent. 5.22.3-4: Cives Romani, qui se Iudaico ritu vel servos suos circumcidi patiuntur, bonis ademptis in insulam perpetuo relegantur: medici capite puniun- tur. Iudaei si alienae nationis comparatos servos circumciderint, aut deportantur aut capite puniuntur. Paul. sent. 5.23.13: Qui hominem invitum libidinis aut promercii causa castra- vit castrandumve curavit, sive is servus sive liber sit, capite punietur, honestio- res publicatis bonis in insulam deportantur. ———————— 41) Fonti ebraiche, come il Midrash Rabbah 10.3, hanno tuttavia descritto l’imperatore in dialogo con i Saggi d’Israele a proposito di problemi teologici e raffigurandolo come un uomo di larghe vedute. Sul punto, cfr. RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 189 nt. 61. 42)RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 205. Cfr. anche E.M. SMALLWOOD, The Legislation of Hadrian and Antoninus Pius against Circumcision, in «Latomus», XVIII, 1959, p. 334 ss., F. GRELLE, L’autonomia cittadina fra Adriano e Traiano: teoria e prassi dell’organizzazione municipale, Napoli, 1972, p. 226 ss., M. GRANT, The Jews in the Roman World, London, 1973, p.245 ss., e D. DALLA, L’incapacità sessuale in diritto romano, Milano, 1978, p. 92 ss. 43) Anche se, com’è noto, la datazione delle Pauli Sententiae è controversa. Sul pun- to, da ultima, ampiamente, RUGGIERO, op. cit., p. 315. 44)DE BONFILS, op. cit., p. 32. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (8) 323 240 Mariateresa Amabile Dunque, lo pseudo-Paolo non differenzia già per i cittadini romani gli inter- venti praticati su se stessi o sui propri servi 45, ma parrebbe comunque che la pratica restasse consentita soltanto agli ebrei sui propri figli e sugli schiavi nati già in loro proprietà, e che perciò venivano circoncisi dalla nascita, non quindi sugli schiavi acquistati successivamente 46. Potremmo dunque concludere che i Romani, pur riconoscendo nella circoncisione una pratica comune a diversi popoli, sapevano bene che essa costituiva un segno tipico dell’ebraismo. Le norme di Domiziano e Nerva, come abbiamo visto, posero un di- vieto di castrazione la cui violazione veniva punita attraverso la Lex Cornelia de sicariis et veneficis ; Adriano nel suo rescritto del 129-130 riprese ed allargò la portata del divieto usando la parola più generale ‘excidere ’, all’interno della quale poteva essere compreso anche, come abbiamo visto, il ‘circumcidere ’ 47. Naturalmente, ciò non può indicare, a nostro avviso, che la norma adrianea fosse servita a proibire proprio la circoncisione come fatto ebraico, e quindi che essa fosse, in definitiva, antigiudaica. Tuttavia, il rescritto di Antonino Pio, che aveva precisato che per gli ebrei sarebbe stato possibile circoncidere i propri figli, lascia supporre che il rescritto di Adriano fosse stato in precedenza applicato anche alla circoncisione ebraica. 3.Una svolta epocale di tipo ideologico sull’opportunità e la necessità della cir- concisione si ebbe, com’è noto, con l’affermazione storica della dottrina cristiana. Uno dei cardini della polemica patristica antigiudaica, introdotta da Paolo di Tarso, fu rappresentato proprio dal rifiuto del valore religioso e identitario ———————— 45) Secondo DE BONFILS, Il divieto di circoncisione cit., p. 33, l’uso della circoncisione sarebbe ricondotto dallo pseudo-Paolo alla lex Cornelia. E’ interessante notare come Paul. sent. 5.22.3-4 facciano riferimento alla punizione dei medici che praticarono la circonci- sione – essi dovranno essere condannati a morte –, mentre Paul. sent. 5.23.13 prevede una differente pena tra ‘humiliores’ e ‘honestiores’ che avranno praticato la castrazione: i primi, sia liberi che servi, sarebbero stati condannati a morte, i secondi, alla publicatio bonorum e alla relegatio in insulam. 46) Sul punto è interessante la riflessione di S. ROCCA, The Jewish Community of Rome from the Antonines to Diocletian: Some Aspects, in «The Jews in Southern Italy and in the Mediterranean area from the Roman times to the Early Middle Age. Gli Ebrei nell’Italia meridionale e nel Mediterraneo dall’Età romana all’Alto Medioevo», in corso di pubblica- zione negli «Atti del convegno internazionale di studi in memoria di Cesare Colafemmina (Bari-Trani-Venosa, 15-18 ottobre 2012)», in cui l’autore ipotizza ed argomenta una pos- sibile facile elusione del divieto di circoncisione degli schiavi non ebrei tramite l’istituto dell’adozione: lo schiavo gentile avrebbe potuto essere legalmente adottato da un ebreo e, in qualità di figlio, essere circonciso. 47) Così RABELLO, Il problema della ‘circumcisio’, cit., p. 213-214. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (9) 323 241 Sul divieto di circoncisione nel mondo antico: l’esperienza ebraica della circoncisione, legato al disconoscimento della particolarità ebraica e alla nuova visione di una salvezza universale, senza distinzioni nazionali e culturali. Paolo sosteneva, infatti, che tale pratica non poteva più essere considerata re- quisito fondamentale per ricevere la salvezza e che la circoncisione nella carne non avrebbe avuto alcun significato se non si fosse stati fedeli a Dio. Ciò che ora veniva presentato come necessario era dunque essere «circoncisi nel cuore e nello spirito»; in questo modo la salvezza sarebbe giunta indipendentemente dalla circoncisione della carne 48. Paolo sarebbe stato investito del compito di spezzare le barriere tra gli uomini della peritomé, ossia gli ebrei della circoncisio- ne, ed i gentili, gli uomini della akrobystia 49, al fine di rendere tutti, giudei, greci e gentili, partecipi della salvezza finale dovuta alla venuta di Cristo 50. Dal punto di vista normativo, in età cristiana, il divieto di circoncisione verrà fatto rientrare nel più ampio divieto per gli ebrei di possedere schiavi di religione diversa dalla propria e di circonciderli 51, e costituirà strumento di op- pressione della minoranza ebraica nel tentativo di isolare il giudaismo ed impe- dire il proselitismo (o, probabilmente anche per ostacolare l’economia ebraica attraverso la privazione di manodopera, dato che il divieto di circoncisione de- gli schiavi da parte degli ebrei equivaleva, in buona sostanza, al vietare agli ebrei la possibilità di avere servi e collaboratori nell’esercizio delle proprie atti- vità) 52. Tale divieto si inserisce, come si è avuto modo di rilevare altrove 53, nel- l’ambito della nota ambiguità della legislazione romana ‘de Iudaeis ’, caratteriz- zata dall’oscillazione tra tendenze di tipo intrusivo, protettivo e repressivo 54. Tralasciando in questa sede l’analisi della normativa imperiale sul pro- ———————— 48) Paul., ad Rom. 3.25-28. 49) Sul punto cfr. MAZZARINO, L’impero romano, cit., p. 187. 50) Sul punto cfr., ampiamente, D. VIOLANTE, Paolo e la predicazione ai gentili. La defi- nizione di un’identità nell’Impero romano del I secolo d.C, Firenze, 2013, p. 1-6. 51) Cfr. C.Th. 16.9.1 (a. 335), C.Th. 16.8.5 (a. 335), Sirm. 4 (a. 336), C.Th. 16.9.2 (a. 339), C.Th. 3.1.5 (a. 384), C.Th. 16.9.4 (a. 417), C.Th. 16.9.5 (a. 423), C.I. 1.10.2 (a. 527- 534) e C.I. 1.3.54 (a. 534). 52) Sul punto, si veda, per tutti, G. DE BONFILS, Il divieto di circoncisione, cit., p. 26 ss., e ID., Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto, Bari, 1992, p. 89 ss. 53) M. AMABILE, Nulla lege prohibita: sul reato di giudaismo, in «Minima de poenis», I (cur. F. Lucrezi), Napoli 2015, p. 1-26, nonché in «Atti del Convegno di diritto penale tur- co-italiano», I. «Current Problems of Turkish and Roman Law (6-7/06/2013)», Ozyegin Universitesi, Istambul, 2014, p. 173-192. 54) Sul punto, cfr., J. JUSTER, Les Juifs dans l’Empire Roman. Leur conditions juridique, é- conomique et sociale, Paris, 1914, A. LINDER, The Jews in Roman Imperial Legislation, Detroit, 1988, p. 170 ss., F. LUCREZI, La legislazione ‘de Iudaeis’ di Teodosio I, in «Koinonia», XXXIV, 2010, p. 69-79, e A. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, alla luce delle fonti storico- letterarie ecclesiastiche e giuridiche, I-II, Milano, 1987, p. 726, nonché Id., Il problema della ‘cir- cumcisio’, cit., p. 187 ss. Rivista di Diritto Romano - XVIII - 2018 (n.s. III) http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ (10) 323 242
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