Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 luglio 1994 n° 92 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 marzo 1996 n° 36 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 2000 n°12 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 marzo 2001 n° 34 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2002 n° 23 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 2003 n°20 Modificato con determinazione dirigenziale del 27 settembre 2011 n° 2011- 127.0.0.-71 Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni D.lgs 15.11.1993 N. 507 - D.lgs 5.2.1997 N. 22 Art. 1 - Gestione del servizio 1. Il Comune di Genova provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs 507 del 15/11/1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti. 2. Il servizio viene svolto con le modalità e nelle località del territorio comunale secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 22/97 e stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Art. 2 - Istituzione della tassa. 1. Per il servizio di cui all'art. 1 è istituita dal Comune di Genova l'apposita tassa annuale prevista dall'art. 58 del D.Lgs 507 del 15/11/1993. 2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, come risultano dal prospetto allegato al presente regolamento. 3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, come stabilito dall'art. 61 comma 3 Bis del D.Lgs.507/93, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7, del D.Lgs. 22/97. Art. 3 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni. 1. I rifiuti solidi urbani interni sono: a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati e in aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibite; b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 1 c) I rifiuti speciali considerati assimilati agli urbani indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 3507 del 9.7.1985 e nell'art. 5 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Art. 4 - Soggetti passivi della tassa. 1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibiti. 2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell’art. 1 comma 2, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura sottonotata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta: da Mt. 251 a Mt. 1000 30% della tariffa ordinaria da Mt. 1001 a Mt. 3000 20% della tariffa ordinaria oltre Mt. 3000 5% della tariffa ordinaria Art. 5 - Soggetti responsabili della tassa. 1. Per le abitazioni e relative pertinenze la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario scheda, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali. 2. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto la tassa è dovuta dall'occupante o in alternativa dall'amministrazione del condominio con diritto di rivalsa. 3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto , dal primo affittuario. 4. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa. 5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 2 Art. 5 – bis - Determinazione della Tassa 1. La tassa è determinata, per le diverse utilizzazioni dei locali, in base alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti e al costo medio annuale del servizio per unità di superficie dei rifiuti raccolti sulla base della seguente formula: TS = Cmg x ips x Iqs Dove: TS = Tassa Cmg = Costo medio generale del servizio per unità di superficie Ips = Indice di produttività specifica della singola utilizzazione Iqs = Indice di qualità specifica del rifiuto 2. l'indice di produttività specifica (ips) esprime la quantità media ordinaria per unità di superficie dei rifiuti producibili dalle singole utenze ed è calcolato secondo la seguente formula: ips = qs / qm dove: qs = coefficiente di produttività specifico, che indica la produzione media quantitativa dei rifiuti urbani e/o speciali assimilati per unità di superficie, producibili dalle singole attività (o da gruppi di attività omogenee). qm = coefficiente medio di produttività, ovvero coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo. 3. L'indice di qualità specifica (iqs) è dato dal rapporto tra la massa volumica media dei rifiuti indifferenziati complessivamente raccolti e la media volumica dei rifiuti prodotti dalla specifica attività dedotta per via sperimentale ed è espresso dalla seguente formula: iqs = Psm / Psi dove: Psm - indica la massa volumica media Psi - indica la massa volumica sperimentale 3 Art. 5 - ter - Differenziazione della tariffa. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 D.Lgs. 507/93 la tariffa è calcolata per unità di superficie, in maniera differenziata per categorie e sottocategorie di utenza riportate nella tabella di cui all'art. 2, comma 2 2. I raggruppamenti per categorie e sottocategorie sono determinati dall'indice di produttività specifica e dall'indice di qualità specifica dei rifiuti prodotti secondo "range" di produzione entro i quali non si individuano rilevanti differenze sul costo generale del servizio, tenendo presente, nell'articolazione delle categorie, i criteri di massima indicati nell'articolo 68, II comma, del D.Lgs. 507/93 che prevedono il raggruppamento in un'unica categoria di tutte le attività similari. 3. La tariffa è calcolata per unità di superficie applicando al costo medio generale del servizio il parametro relativo a ciascuna categoria ottenuto dal rapporto tra l'incidenza sul costo del servizio di ogni singola categoria di utenza e l'incidenza sul costo del servizio dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, fatto quest'ultimo uguale ad 1 (uno). Art. 6 - Commisurazione della tassa 1. La tassa, determinata come indicato nel precedente articolo, è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite. 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro non si computano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata. 5. [parti comuni] abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 4 marzo 1996. 4 6. In caso di insufficiente frequenza della raccolta, causante un anomalo ristagno di rifiuti lungo le strade, si applica il disposto di cui all'articolo 59, comma 4 del D.Lgs. 507/1993, commisurato al periodo di insufficiente frequenza nella raccolta. Art. 7 - Decorrenza della tassa. 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. 3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all’Ufficio Competente dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. 5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 6. Con determinazione dirigenziale è possibile la cancellazione d'ufficio in caso di iscrizione a ruolo di persone decedute per le quali non vi siano eredi. Art. 8 - Accertamenti - Riscossione - Contenzioso. 1. Per quanto concerne l'accertamento e la riscossione della tassa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.Lgs 507/1993. La riscossione coattiva viene effettuata, ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante ruolo o mediante ingiunzione da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall’Ente. 2. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni. 3. (abrogato con Delibera del Consiglio Comunale 13 marzo 2003 n° 20) [Il totale della tassa iscritta a ruolo, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, è arrotondato per eccesso o per difetto rispettivamente all'Euro superiore se l'importo dovuto è uguale o maggiore di 50 centesimi, all'Euro inferiore se l'importo dovuto è inferiore a 50 centesimi] Art. 8 – BIS - Rateizzazione del pagamento 5 1. L'ufficio, a seguito di apposita istanza del contribuente, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo qualora l'importo complessivamente dovuto risulti uguale o superiore a 1.000 Euro. 2. La rateizzazione, possibile fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, è subordinata all'esistenza di una situazione di temporaneo disagio economico del contribuente, la quale deve essere adeguatamente documentata nell'istanza, da presentare entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Le rate producono interessi nella misura legale a partire dal giorno di emissione del provvedimento con cui viene concessa la rateizzazione o dal giorno successivo alla scadenza della quarta rata. 3. Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza prevista comporta l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione e la riscossione in un'unica soluzione della somma ancora dovuta. Art. 9 - Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate. 2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. 3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree del condominio e del centro commerciale integrato. 4. La denuncia deve contenere: a) l'indicazione del codice fiscale; b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza; c) per gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; d) l'ubicazione e la superficie di singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati; e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; f) la provenienza; 6 g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale; 5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. 6. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Genova vale anche ai fini della tassa come denuncia di occupazione dei locali ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/1993 ai soli fini di abitazione civile e per la superficie risultante nell'archivio toponomastico del Comune di Genova. Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento 1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 507/1993, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28 dicembre 1995, n° 549, la T assa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio; 2. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente; 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%. Art. 11 - Riduzioni 1. Sono sottoposte a tassazione le superfici scoperte operative mente sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. 2. [pertinenze] abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 4 marzo 1996. 3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di : a) abitazioni con unico occupante: 30% b) agricoltori che occupino la parte abitativa della costruzione rurale: 30% c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta oppure da accertamenti effettuati dall’Ufficio: 33% d) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. L'avvio al recupero è dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione sino ad un massimo del 30%, viene graduata sulla base del quantitativo dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in rapporto a quello previsto dal coefficiente potenziale di produzione massima (Kc tab. 3 A allegato 1 DPR 158/99) relativo all'attività del contribuente. 7 e) per le attività ove risulti impossibile determinare la corretta superficie in cui si producono rifiuti speciali o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione forfettaria sino ad un massimo del 30%. f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2 del D.Lgs 507/93 : 20% 4. La riduzione di cui al punto a) sarà concessa automaticamente dal Comune a coloro che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data del 30 settembre 1994, in sede di prima applicazione, per l'anno 1995 e dalla data del 31 dicembre di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. La riduzione sarà automatica per i residenti in Genova. Per i non residenti la riduzione sarà concessa, nei termini suindicati, a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. 5. Le riduzioni di cui ai punti b), c), d), e) e f) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. 6. Le riduzioni di cui ai punti d) ed e) non si applicano ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Art. 12 - Esenzioni. 1. Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per uffici e servizi; b) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso di abitazione od a usi diversi da quello dl culto (sacristie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere); c) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dalla Regione Liguria e iscritte nell'apposito Albo Regionale, in qualità di ex- IPAB; d) le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, in possesso del solo reddito derivante da pensione sociale o minima erogata dall'INPS, permanentemente assistite dal Comune e che non abbiano beni immobili, oltre alla residenza, o mobili registrati. Le relative domande devono essere presentate all’ufficio entro 31 dicembre dell’anno precedente a quello per il quale è richiesta l’esenzione. e) i locali e le aree per le quali l'esenzione si espressamente prevista dalle leggi vigenti. 2. Sono altresì esclusi dalla tassa. a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in 8
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