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REGOLAMENTO COMUNALE PESCA 22 gennaio 1899 PDF

64 Pages·2014·0.76 MB·Italian
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REGOLAMENTO MUNICIPALE SULL’USO E GODIMENTO DELLE ACQUE COMUNALI E SULLA PESCA NEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE CON PREMESSI DOCUMENTI COMPROVANTI LA PROPRIETA’ DEL COMUNE SULLA LAGUNA ED IL DIRITTO DI PESCA NELLA STESSA PER PARTE DEL COMUNE E DEI COMUNISTI 22 GENNAIO 1899 - 1 - RELAZIONE Signori Consiglieri, Nell'anno 1769 addì 21 maggio il Consiglio di questa Comunità con parte presa sulle savie riflessioni dell'Eccell. Provveditore Alessandro Contarini di dare vigor agli ordini di pesca per antico e buon costume ammessi, formava le regolazioni per li pescatori per impedire il disordine nelle pesche. L'illustre Provveditore dopo veduti, letti, e maturatamente considerati i capitoli delle regolazioni, ha coll'autorità della sua carica ordinando terminato, e terminando decretato che debbano essere sentiti parola per parola da tutti li pescatori per l'esatta osservanza ed obbedienza, anzi comandò che da tutti fosse prestato giuramento. Io seguendo la via che un tanto maestro mi addita, ho voluto che il mio vecchio desiderio della rinnovazione del regolamento per la pesca diventasse un fatto onde la pace abbia a regnare sovrana far la nostra popolazione. E che un tale mio desiderio sia di vecchia data lo possono ben dire i capi pescatori, ai quali, le quante volte mi facevano conoscere le continue trasgressioni alle antiche regole e la nessuna evasione ai reclami, io rispondeva: se volete poter condannare i trasgressori è necessario prima di tutto rinnovare il nostro regolamento, metterlo in armonia con le attuali leggi, e poi sottoporlo alla omologazione delle Autorità che ci tutelano; ma ciò non è possibile fino a tempi migliori. Io non so, ne a me sta il dirlo, se questi siano quei tempi migliori che credeva necessario al soddisfacimento del sentito bisogno. Ma quello posso dirvi si è: che questo regolamento sono già quattro anni che attende di essere prodotto alle competenti Autorità per l'approvazione; e che non lo si è potuto perché in base alla legge del 4 marzo 1877 e relativi regolamenti del 1880 e 1884 i nostri diritti sulla laguna e fiumi dovevano essere riconosciuti dal Governo. Colla guida adunque del regolamento Contarini, di molte parti del Consiglio prese negli antecedenti secoli e di altre prese poi, dei pareri di alcuni pescatori competentissimi nella materia e con davanti la legge 4 marzo 1877, N. 3706 - serie II e relativo regolamento, mi sono messo all'opera. Anzitutto volli che il titolo primo del regolamento contenesse i documenti che danno, e precisamente limitano la nostra proprietà lagunare, onde da tutti siano conosciuti e sappiano valersi. Nella compilazione del regolamento che presento al vostro esame ed approvazione, ebbi cura di riempire prima le lacune che riscontrai in quello del Contarini e che la pratica di un secolo ha accertato, come lo provano le varie deliberazioni consigliari prese posteriormente; poi di mettere le molte disposizioni in consonanza colle vigenti leggi, non dimenticando la forma più piana possibile e mantenendo il linguaggio convenzionale, onde non abbiano e nascere dannosi equivoci e false interpretazioni. Ma per l'insorgere di qualche controversia fra pescatori, dovendo essere chiamate a decidere le Autorità locali sempre, e talvolta le mandamentali, ed a queste potendo non essere famigliari i vocaboli da essi usati, ho creduto mio dovere di mettervi accanto il vero significato che l'uso locale dà agli stessi. In fine ho voluto regolamentizzare certe consuetudini, che sebbene non attinenti alla pesca, interessano direttamente i pescatori per i principi a cui sono informate ed alla fine a cui tendono. Ho diviso il regolamento in tanti capitoli quanti erano i soggetti che l'argomento mi imponeva. Primo fra tutti doveva essere l'ammissione alla pesca e le qualità che si richiedono per averne il diritto, e per stabilire ciò non mi sono scostato dal codice civile patrio onde evitare dubbi, strane pretese e cause a disordini. Ho stabilito che ogni pescatore debba essere munito di una matricola d'iscrizione da rilasciarsi dal Sindaco affinché possa essere rispettato da chi ha l'obbligo della sorveglianza - 2 - alla pesca, e perché portando essa il numero della barca ed il segno convenzionale delle arti, venga tosto riconosciuto il proprietario in caso di eventuale smarrimento. Nella formazione delle compagnie nessun istrumento venendo esteso che ne segni gli obblighi, perché per inveterate consuetudini la parola che si danno i vari soci a restare uniti per un dato tempo è ritenuta sufficiente garanzia; ma riscontrandosi, sebbene raramente, il caso che qualche cattivo manchi all'obbligo assuntosi, ho creduto di dover salvaguardare la detta sacramentale parola con quelle pene ai trasgressori che addimandano la solidarietà od il rispetto, fra una compagnia e l'altra. La pena che viene statuita, a voi che la vedeste più volte infliggere senza che un regolamento lo prescriveva, non sembrerà troppo severa, ma necessaria e giusta in quanto che con essa non vien tolto il mezzo a provvedere alla vita al trasgressore, potendola egli fare da sè e forse con un minore vantaggio che nelle compagnie, per cui col vedersi scacciato da tutti, viene solamente ad essere condannato nell'amor proprio. Da remoti secoli viene esercita fra la Comunità dei pescatori, con quella semplicità di cui vanno fornite le istituzioni che nascono e sono alimentate dai sentimenti del cuore, la beneficenza, la mutua assistenza; io non poteva, non doveva lasciar per dimenticato un si fratellevole dovere, una tanto onorifica e sacra istituzione, perciò la ho circondata di norme fisse a guarentigia dei buoni e per castigo dei cattivi. Ogni stagione da pesca venendo sempre preceduta da un'adunanza di pescatori, ed alle volte dovendosi in Consiglio trattare dei loro interessi, ho segnate le regole da seguirsi nelle loro riunioni e nella nomina del loro rappresentante, del loro deputato come ab antico veniva chiamato, di quello cioè cui devono far capo in tutte le loro bisogna riguardanti la pesca e che ha l'obbligo di validamente difendere i loro interessi presso l'Autorità municipale. - Fissate vengono in seguito le stagioni e loro durata, la qualità e le dimensioni delle arti permesse, le ragioni che danno diritto alla pesca nelle serraglie (in dato sito della laguna); vengono poi determinati i modi di pesca da usarsi nelle diverse stagioni e nelle diverse acque, le riserve a favore del Comune e le proibizioni nei luoghi e nei tempi indicati dalla consuetudine, o da un'apposita deliberazione, e ciò perché equabilmente tutti abbiano da godere della nostra proprietà Comunale avendo tutti il medesimo diritto. Di grave importanza essendo la tutela e la conservazione della proprietà comunale, nonché la conservazione delle specie dei pesci ho precisate le norme che devono essere eseguite tanto per l'una che per l'altra; anzi per la conservazione delle specie dei pesci, onde non sìeno obbligati i pescatori a ricorrere qua e là per conoscere i loro obblighi, ho creduto ripetere quegli articoli del regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877 che li possono interessare. Un capitolo speciale ho pensato essere necessario a sottoporre ad un ordine anche i cacciatori, i quali prima d'ora a nulla, quasi, dovevano obbedire e ciò per la divisione della laguna in un numero equo di posti da caccia e per evitare disgrazie non tanto difficili con armi da fuoco. Finalmente un ultimo capitolo stabilisce le pene ai trasgressori, le quali, se inflitte con giustizia, serviranno a dare e mantenere in tutta la voluta forza il regolamento. Signori, Io spero di aver soddisfatto al difficile compito che mi sono imposto, che, come la Giunta lo adottò ad unanimità, voi pure lo approverete, se desiderate meritarvi, di che non dubito, l'amore dei buoni, e se volete per il vantaggio morale e materiale del paese tutto, infondere temenza nei cattivi. IL SINDACO RELATORE RINALDO OLIVOTTO - 3 - CAPITOLO I Documenti comprovanti i diritti PARAGRAFO I Atto di dedizione all'Eccelso Ducal Dominio di Venezia del 18 Luglio 1420. Nel nome di Cristo. Amen. Nell'anno del Signore 1420 indizione XII alli 18 Luglio. Mandati alla presenza dell'Illustre ed Eccelso Signor Tommaso Mocenigo per grazia di Dio Inclito Doge di Venezia A. A. ambasciatore prudente e provvidi uomini tra i circospetti e sapienti della giurisdizione Consiglio. Comunità terza e distretto di Marano, con lettere di fiducia segnate del sigillo in cera della Comunità e sudditi Maranesi ai predetto Illustre ed Eccelso Doge ed al di lui eccelso Ducale dominio, supplicando umilmente sieno accettati certi capitoli umilmente e devotamente presentati. L'Illustre ed Eccelso Sig. Tommaso Mocenigo per grazia a di Dio Doge di Venezia et. et. insieme ai suoi Consigli dei Rogati udita la loro ampia libertà per le cose sotto descritte ed udita l'umile e devota ambasciata espostagli per i suddetti ambasciatori con tutto il rispetto, volendo annuire ai voti e domande fattegli graziosamente ricevette, accettò, e riceve ed accetta la detta giurisdizione, Consiglio, Comunità, terra, distretto e sudditi di Marano sotto il suo dogale governo, ed esaminati i capitoli intorno alle loro domande rispose ciascuno dei detti capitoli come sotto viene ordinatamente descritto. E primemente al capitolo nel quale fanno preghiera che l'Eccelso Ducal dominio di Venezia si degni in fatto di dar loro un podestà o rettore come sempre lo diedero i signori Patriarchi di Aquileja, avendo il suo censo e dovuto debito rispose che volendo fornire graziosamente la detta Comunità di favori propizii come è notorio, che con singolare benevolenza anche in ogni tempo la vide e la trattò contentò che possano sotto il Ducal dominio, al tempo che avranno data e mantenuta la fedeltà al suo inclito Ducale dominio aver rettori sufficienti che la detta Comunità abbia ed esiga i consueti introiti di solita spettanza del Patriarca del Podestà e del Comune suddetto et., di dazii, affitti, decime, onoranze, multe ed esazioni e in genere di ogni altra cosa in qualunque modo e che sia da ascriversi alla detta Comunità dietro una sua supplica e da sottomettere alla podestaria di Marano la gastaldia di Chiarisacco pel bene ed aumento di detto Comune, del quale sia ed a lui debba applicarsi che chè si avrà a percepire della sudditanza di detta gastaldia. La quale Comunità sia tenuta e debba dare il salario al Rettore da trasmettersi colà mediante il detto Illustre ed Eccelso Signor Doge 1200 lire di moneta in corso a Marano e queste all'anno od in ragione di anno o di tre in tre mesi postecipata, e sane tutte le spese necessarie ed in qualunque modo ocorente a favore del censo e dell'onorificenza del detto Dogale dominio, la stessa Comunità debba far presentare ogni anno per la sole. nità di S. Marco Evangelista nel mese di Aprile ai rispettabili e nobili uomini procuratori della Chiesa di S. Marco dieci torci del peso di dieci libbre per ciascuno. Al secondo capitolo che per gli stessi uomini e la comunità di Marano si lascino e si conservino nei loro diritti e consuetudini antiche venne risposto: che sia fatta come espresso nel capitolo. Al terzo poi il cui effetto è che i detti uomini e la Comunità di Marano siano tenuti e debbono fare al Podestà ogni loro debito come fino al presente pure ai passati Podestà fu risposto: si faccia ciò che è contenuto nel capitolo suddetto. A1 capitolo poi nel quale domandano che considerate le guerre e la necessità di vivande nella Patria del Friuli, possano gli uomini di Marano per proprio uso introdurre vivande? Venne risposto si concede che quelli di Marano possano esportare dai luoghi dell'Istria e da Venezia - 4 - le vittuarie e condurle a Marano per loro uso pagando i soliti dazii, come fanno gli altri nostri sudditi fedeli. Al nostro capitolo che in sostanza contiene queste parole e cioè: delle quali case tutte e singole sopradette si stà alla correzione e disposizione della nostra Inclita Ducale signoria. Risponde che si faccia e sia accordato come si domanda se è contenuto nel suddetto capitolo. I detti ambasciatori poi già nominati giurarono per la fede e per le anime di ciascuno di essi sul santo vangelo nelle mani dell'Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, toccate le scritture che saranno fedeli e devoti sudditi del detto Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, e loro serberanno una buona e sincera obbedienza, e che non saranno né con parole nè con fatti con alcuno od alcuni che voglia dire fare e trattare alcunché in danno dell'onore o dello stato del detto Sig. Doge e del Comune di Venezia, anzi se sentiranno od avranno saputo che alcuno dica faccia o tratti questo, quelli per quanto il potranno e attraverseranno, e quanto prima il potranno per sè o mediante interposte persone e cose manifesteranno ogni cosa al d.° Sig. Doge e Comune di Venezia conserveranno e difenderanno i diritti e gli onori del prefatto Illustre Sig. Doge e Comune di Venezia. Fatto a Venezia nel palazzo ducale presenti i saggi e circospetti personaggi signori Giovanni Plumuzzo onorevole cancelliere di Venezia ser Francesco Bevazano, Matteo Bortolomeo notari del ducato di Venezia chiamati e requisiti come testimoni e conferma e piena prova delle quali cose il prefatto Illustre Sig. Doge comandò che fosse munito il presente istrumento col suo pendente Ducale suggello di piombo. lo Pietro Negro figlio del q.m ser Simone, per imperial autorità pubblico notajo e scrittore del dogato di Venezia fui presente a tutte le cose sopradette le scrissi, le pubblicai e vi opposi il mio consueto sigilo. (Segue autenticazione). - 5 - PARAGRAFO II Sentenza del Magistrato Eccell. delle Rason Vecchie G. D. del Consiglio dei X 14 ottobre 1452. In nome di Cristo amen. Nell'anno della Natività del medesimo 1552 nell'indiz.ne 15 alli 14 del mese di Ottobre. Noi Zuanne Dolfin, Ant.° Zonne, et Andrea Venier off. delle Rason Vecchie della Comunità di Venezia Giudici detti Deputati, e Delegati per il Magnifico Ecc.o Consiglio de' Sig. de X dell'Illustre Comunità di Venezia a conoscer sopra la causa, lite, questione e differenza vertente, e che finora versa fra gli uomini e Comunità di Grao da una, e li uomini, e Comunità di Marano dall'altra, per ocasione di Acque, Paludi, Canali, e Pescagione esistenti dalla parte del fiume d'Anfora, e dalla parte del Porto Buso sino al Natison date e giudicate alli uomini, e Comunità di Grao, per sentenza delli s. p. p. Uomini Sig. Pietro Valier, e Francesco Foscarini Giudici Delegati dal nostro Ill.mo Ducal dominio di Venezia, quali Acque e Paludi detti di Grao pretendevano per vigor di detta Sentenza e sollecitavano in dette acque e Paludi esser fatta l'esecuzione di detta Sentenza: ma quelli di Maran contradicevano dicendo dette Acque sempre averle avute, e tenute dal Tagliamento sino a detta Acqua appresso il fiume di Natison: etiam nel tempo delli Patriarchi, e dopo, che se ne hanno dato all' Ill. Dominio di Venezia, e sempre aver avuto in dette Acque e Paludi l'uso di pescar, e di oselar. Visto primamente l'autorità e commissione a noi in questa causa concessa dal prelibato Consiglio dei Sig.ri de dieci, il tenor della cui Autorità e commissione per intelligenza di ognuno tale, vid. ecc. Vista ancora un altra parte presa in detto Consiglio di X sotto li 9 Luglio del presente millesimo, et : una prorogazione di detta Terminazione fatta a noi di andare ad arbitrio nostro a veder i luoghi da detta diferenzia: udite parimente dette parti qui in Venezia, avanti che andassimo fuori: e vista la sentenza data dai Sig.ri Valier, e del suo Colega, della quale di sopra si fa menzione. Ed udito detto Sig.r Pietro e sue allegazioni, et viste qui in Venezia avanti che venissimo fuora in genere le ragioni delle parti, e praticato il concordio tra dette Parti con diligenza, provando di concordare esse, o ciò per schivar le spese, e per maggior comodità delle Parti, il che in modo alcuno non abbiamo potuto ottenere per la qual cosa dato per noi ordine di andare ai luoghi predetti di essa differenzia andassimo insieme con le Parti, videlicet con li Nunzi d'ambe le Comunità siamo stati primamente a Maran, e di poi a Grao, et bene abbiamo considerato quelle Parti, et sito d'ambe le parti vid. di Marano, e Grao: visti parimente per noi li luoghi della differenzia con grandissima sollecitudine e diligenza quattro volte, e quattro giorni, e poi considerando la sentenzia con Barche nei luoghi, e per i luoghi di detta diferenzia abbiamo esaminato tutti quei luoghi, tanto in larghezza, quanto in longhezza di essa diferenzia, venendo con noi ambe le parti, che rispondevano, e dicevano, et allegavano delle loro ragioni. Praticato di più sopra detti luoghi della diferenzia più volte il concordio fra dette Parti, e similmente in terra di Maran, e in Grao: Finalmente con diligenza possibile per più, e diversi modi e partiti, il che nondimeno abbiamo voluto concludere: di dove dato per noi modo et ordine alle Parti di ritornare a Venezia ad udire la nostra deliberazione di quello non hanno potuto concordarsi, et esse Parti dopo le predette cose comparendo all'Off. Nostro alla presenza nostra, abbiamo deliberato esse Parti, et suoi Avvocati, et Procuratori, et loro ragioni udire, vedere, e solennemente intendere, sicchè esse Parti e loro Avvocati, e Procuratori, e loro ragioni più, e diverse volte abbiano udito per loro soddisfaz.ne praticato anco . . . . . . . per Noi anco il concordio ogni giorno secondo la forma della nostra commissione abbiamo deliberato di divenire all'atto di giudicar e di fare giustizia: di dove vista l'anzidetta sentenza del detto Sig.rPietro Valier, e Colega fatta del 1446 addi 23 Aprile: - 6 - vista ancora una certa livellazione, et affittazione fatta a quelli di Grao per i signori Officiali del Pubblico et confermata etiam nel Consiglio de Pregadi 1439 adi 14 Dec. la quale del 1448 24 luglio nel sopras.to Consiglio de X fu revocata : vista ancora per parte della Comunità di Grao una sentenza Ducale registrata nel loro statuto sotto l’Ill.mo Principe D. D. Andrea Contarini Inclito Dose di Venezia, et alcune altre scritture prodotte per quelli di Grao facendo menzion piuttosto dei Lidi, che dei luoghi della differenzia, dall'altra per la parte della Comunità et uomini di Maran: vista prima certa lettera antica Ducale con l'autorità del Consiglio di Pregadi mandata al Sig.rDardi Vendramino allora commesso di Grao sotto l'Ill. Principe D. D. Znanne Dolfin allora Inclito Dose di Venezia, e viste le consuetudini loro de Maran dal pescare in dette acque, tanto nel tempo dei Patriarchi, quanto dopo, che si hanno dato all'Illustre Ducal dominio nostro di Venezia: visto veramente il Ducal privilegio loro, par il quale a loro fu promesso di conservarle nelle antiche loro consuetudini, e giurisdizioni, e viste le testificazioni tolte per l'Officio dei Sig.ri Auditori vecchi delle sentenze, e successivamente le testificazioni tolte dagli esaminati per noi e Predecessori nostri, e viste diligentemente assaissimo altre lettere Ducali, privileggi, istromenti scritture pubbliche et private, overo leggi e statuti dell'una, e l'altra parte prodotte, et viste tutte, e cadaune cose, che da una e l'altra parte hanno voluto dir, produr, responder, et allegar, considerate etiam tutte le cose che sopra ciò debbano esser considerate, e viste tutte l'altre cose che furono da esser viste et considerate, et ottimamente fatte intende ad esse Parti, che volevano pronunziare la nostra sentenza, et deliberazione, et per conseguenza spedir le Parti finalmente per inspiraz.ne mezzo e interposizione di Dio e per le nostre esaminazioni sono convenuti di comun concordio all'infrascritti pati, transazioni, e composizioni, cioè, che in nome de Dio al tutto cessi fra esse Parti ogni materia di litigar, e per schivar le fatiche e spese, che sono per dover seguir, e che ormai cessino li scandali, odj, inimicizie, e rumori, che tanto tempo longo sono fra esse Parti, et acciò che fra esse Parti vivano in bona pace et amore, carità e benevolenze come quelli per amor di Dio, e del Mondo si deve fra buoni uomini vivere la Comunità et uomini di Grao, et la Comunità, et uomini de Maran similmente come buoni Amici, e come fratelli indivisi, e concordi, e senza diferenza alcuna del pescar, et oselar possino goder et servirsi delle Acque, et in tutte le Acque, Paludi, Canali, e Pescagioni, che sono fra i Lidi e Ponti dei Fiumi d'Anfora, e della punta del Buso sino al Natison inclusive, come corre, e fino ai Montoni delle quali Acque, Paludi, Canali, et pescagioni fra esse Parti come di sopra verteva lite, et diferenzia, et acciocchè la neutralità delle Parti abbi maggior giurisdizione in quelle, che nelle altre, e che a una, e l'altra parte sia lecito de dì e de notte continuemente, e in tutti i tempi in quelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni egualmente e indiferentemente pescar, oselar, servirsi, fruir, e goder, et una delle parti, e l'altra all'una non contradire, ne possi contrafare, con questa però condizione, che a niuna delle Parti sia lecito a Maran, o Grao in qualsivoglia modo accostarsi alle Pantiere di quelli di Marano quanto sono da detta Natizza, sino al fiume d'Anfora per passi 200 per tutto il tempo dell'uccellare, ma passata l'uccellazione sia lecito ad ognuna delle Parti in ogni luogo pescare, et occellare ad libitum nelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni di sopra dichiarate, e se alcuno sarà trovato per tutto il tempo dell'uccellare contrafar cada in pena di lire 50 de piccoli per ogni volta, e la condanna debbi esser fatta per uno dei Rettori di Grao, o di Maran, a cui prima sarà fatto conscienza della qual pena della metà sia de quel Rettor che farà la condanna, e l'altra metà sia dell'Accusator, la qual veramente composizione, transazione, e concordio fatto acciocchè ottenghi perpetuo robor di fermezza, a perpetua memoria di tal fatto, così instando ambe le Parti, e ricercando Noi sopradetti Giudici Delegati per vigor di autorità a Noi come sopra concessa per il sopradetto Illustre et Magnifico Consiglio de Dieci. Sedendo al Tribunale al solito nostro Officio in Rialto in Camera secreta di esso Officio. Invocato il nome di Cristo dal qual tutti i retti giudizj procedono, cassando per nostra sentenzia, revocando primieramente, et annullando la sentenzia soprascritta altre volte fatta - 7 - per li p. p. Sig.ri Pietro Valier, e Colega cosichè sia di mera efficaccia, robor, o vigor, rattifichiamo, approbamo, et confirmiamo come di sopra videlicet; che le Acque, Paludi, Pescagioni, e Canali soprascritti esistenti fra li sopradetti punti fino al Nadison siccome corre, inclusive sino ai Montoni comuni siano alle Predette parti nel modo, et ordine da sopra dichiarito, ché ad uso ed utilità dei Comuni et Uomini predetti, rimanendo al diretto dominio di esse Acque, Paludi Pescagioni, et de cadauna altre Acque de Paludi, e Pescagioni nelle quali dette Comuaità et Uomini abbiano, ovvero hanno avuto l'uso del pescare dal Nostro Illustrissimo Dominio di Venezia, del quale si conosce essere stato, et essere Dichiarando, che dalla punta del Porto Buso che è verso Grao, ovvero al levar del sole detti de Grao non si debbino impedire, ne passar dette Ponte, et linea nell'andare verso Maran, ovvero verso sol a monte. Perché dichiariamo che dette Acque, Paludi, Pescagioni, et Canali da dette Punte del fiume d'Anfora e di Porto Buso sino al Tagliamento verso sol a monte solamente aspettar, et appartenere all'uso dei detti Uomini e Comunità de Maran e comandando alle predette Parti videlicet; alli Ambasciatori suoi infrascritti, che hanno da esse Parti sufficiente mandati come il fatto si dirà, che per sè, e tutti suoi successori debbano in tutto, e per tutto attendere, ed osservare la detta Transazione, Concordio, et sentenzia, e dichiarazione di sopra e di sotto scritta, et in cosa alcuna contrafar, o contravenir per sè o per altri, per qual si voglia ragione, o causa, sotto pena de Ducati 50 da esser tolta a loro per Noi soprascritti Giudici Delegati, et successori Nostri in Officio predetto delle Rason Vecchie dalla parte contrafaciente, e da esser applicata alla parte osservante, ed obbediente per la metà, et l'altra metà alle Camere dell'Illust.oDucal Dominio de Venezia, la qual pena pagata, e scossa, o no, nondimeno la presente sentenza tenghi il robor di perpetua fermezza ecc. Oltre di ciò per maggior cautella e sicurezza delle Parti abbiamo deliberato, e terminando deliberiamo per l'autorità sopradetta, che li uomini, la Comunità de Maran, tanto per le Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni sue, e per loro uso solamente spettanti, e Deputati come sopra, cioè dal Tagliamento sino alle Punte del Porto Buso, e del fiume d'Anfora che per quelle Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni, che hanno et debbano avere in comunione li sopradetti di Grao come di sopra è stato detto esistenti, cioè da dette punte di Porto Buso, e dal fiume d'Anfora sino al Nadison inclusive sino ai Montoni debbino pagar, e dar ogni anno alla festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per la perpetua recognizione, et Feudo de tutte le Acque predette da esser ricevuto in questo Nostro Officio delle Rason Vecchie in vece e nome del Comune de Venezia; e similmente, i Omeni, e Comunità di Grao tanto per le Acque sue et all'uso suo spettante, et deputate oltre il Natison, et oltre i Montoni verso Grao, et verso il levar del sole, quanto per le Acque, Canali, Paludi, et Pascagioni che hanno, et debbano avere in comun con detti di Maran, come di sopra è stato detto e dichiarato, debbano pagar, e dar ogni anno alla detta festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per una perpetua recognizione et feudo, da esser ricevuto dall'Officio nostro come sopra. Letta, portata, data, et in questi scritti sentenzialmente fu pubblicata la sopra scritta sentenza in tutto e per tutto come e siccome di sopra é stato pronunciato, e dichiarato, del millesimo, l'indizione, e giorno, et luoco come di sopra alla presenzia delli Nobili Uomini Signori Fran.co; et Gieronimo Marosini, delli Sig.ri Alvise Memo del p. p. Sig.r Marco Benedetto Trevisan del p. p. Sig. Lodovico . . . . . Testimoni a queste cose chiamati, avuti, et pregati, et altri. Dal medesimo Millesimo di loro, et ora subito dopo la pubblicazione della sentenzia soprascritta sendo presenti li Testij soprascritti, li Circospetti Uomini Sig.ri Zorzi Marin, e Baldissera Civoan Ambasciatori, e Procuratori dei Uomini, et Comunità di Grao avendo sufficiente mandato, composizione, patti, transazione, et concordi di praticare, et ancora in giudizio alla presenza delli sopradetti s. s. Officiali Sindici Delegati di comparir, praticar, placitar, trattar, responder, il difender, e tutte altre cose generalmente far, procurar et esercitar ec: come appar nelle pubbliche e patenti lettere del s. p. Sig.rNicolò Morosini Nodaro della - 8 - Comunità di Grao, bollate con il suo solito sigillo di S. Marco, e date in quel luoco alli 3 settembre dal presente millesimo da me Nodaro infrascritto viste, et lette da una parte et il Circospetto Homo sir Giacomo Merlatto Onnorando . . . . . . . della Comunità di Marano Ambasciatori, Novecio, et Procurator della prefatta Comunità et Uomini di Maran, avendo mandato suficiente di componer, praticar, quietar, et concordie di praticar et ancor di comparer in Giudizio come sopra, e di far tutte e cadaune cose che in Giudizio cerca le cose permesse faranno bisogno ec: come appar per lettera del s. p. Sig.r Gieronimo Nodaro della Podestaria, e Giudice del Consiglio della Terra di Maran bollade di S. Marco, e date in quel luogo sotto li 12 del mese di settembre ora passato, da me Nodaro infrascritto viste, et lette hanno rattificato approbato, et confirmato la prefatta sentenzia per sé et successori suoi et invece, e nome della Comunità et Uomini di Grao, et di Maran sopredetti con tutte, e cadauna cose in essa contenute, et siccome di sopra è notato. Io Francesco Dolfin Off.ealla .R. V. Io Antonio Zane Off.ealla R. V. Io Andrea Venier Off.ealla R. V. Io Marco Miani Cittadino e della Nodaria di Venezia con autorità imperiale pub.° Nodaro, e Giudice Ordinario della presente sentenzia alla pubblicazione e sua rettificazione accordo, o transazione e fui presente a tutte le cose soprascritte, et ho scritto il mandato dei Sig.riGiudici Delegati, et ho pub.toponendo il nome e sigillo mio consueto. Io Gio: Batta di Pulli del q.m Sig. Marco Cittadino di Lauretto, con Apostolica, et Imperial Autorità Pub.to Notaro, et Cancellier di Marano; così ricercato dai s. p. p. Deputati dal Comune di Maran ho estratto tutte le sopradette cose dal libro del Regimento del Clarissimo Sig.r Battista Foscarini, a. c. 263 in forma solenne, le ho scritte in questa Bergamina, et in fede di ciò mi ho sottoscritto, apponendo, et annotando il nome e segno mio solito. Tratta da altra simile autentica in Latino nel detto processo a, c. 85 Concordat o Visto dall' I. R. Comm. Dist. pel Repert. S. ZAPOGA Agente Commerciale - 9 - PARAGRAFO III Confini, e Convenzioni tra la Comunità Veneta di Marano e le Comunità di San Giorgio, San Gervasio e Carlino Austriache Articoli estratti dalla Convenzione segnata li 4 Agosto 1753 in Gorizia dalla unita Commissione lmperial Regia e Veneta ai confini concernenti li confini tra Marano e San Giorgio, San Gervaso e Carlino Austriaci, e ratificati dalla Maestà dell'Imperatrice Regina li ma 28 Settembre, e dalla Serenis. Repubblica di Venezia li 7 Settembre 1753. Omissis 41. - Indi sempre dietro quel fosso il quale separa il Bosco Imperial Regio detto Bando dai Boschi Veneti Coda e spessa, si anderà sino a che s'incontra la strada che da Muzzana va al fiume Muzzanella, e di là per il fosso, che tende a ponente sino alle lettere R. R. sul fiume stesso Muzzanella ; qual fiume continuerà il Confine sino al Ponte di essa Muzzanella segnato S. S. e la metà dell'alveo s'intenderà linea di Confine. 42. - Dal suddetto Ponte il Confine andrà per le spiaggie al disopra della strada detta Levada di Marano sino all'ara del gorgo; andando verso levante per l'Ara detta dagli Austriaci grande, da Veneti dal Molin sino alle lettere T. T. resteranno alla Serenissima Repubblica le due isole divise l'una dall'altra dall'Ara detta dagli Austriaci storta, e da Veneti di San Zuanne, e marcate nel disegno coi numeri Z. e N. 43. - Dalle lettere T. T. vogliendosi a mezzogiorno per il tratto di pertiche ottantanove sino alle lettere V. V. e di là a levante per pertiche cento ottanta per il fosso, che taglia la strada, che va da Marano a San Gervasio sino alle lettere W. W. 44. - Indi costeggiando la Cuna per mezzogiorno sino alle lettere X.X. dalla quale andando per l'argine meridionale dei campi detti Oltregorgo per pertiche cento settanta sino al punto Y. Y., e di là vogliendo a tramontana sino al principio dell'Ara di San Piero segnato Z. Z. per lo stesso argine si discenderà per l'Ara medesima verso mezzo giorno sino alla punta di detta Ara segnata A. A. A. 45. - Dalla punta di detta Ara costeggiando le spiaggie della sacca della Valle, andando a levante sino alla sbocatura della Zellina, e continuando sempre per le medesime spiaggie, che circondano la Valle, o sacca detta dagli Austriaci Chiamane, e da Veneti del Foffolo, e scorrendo per mezzogiorno, voltando a ponente per il Paludo detto dagli Austriaci del Figarol, e da Veneti Terra di Rottura, ossia terra delle Are, si giungerà sino all'imboccatura del Fiume Corno; cosichè le parti superiori restino a Sua Maestà Imperial Regia e le inferiori alla Serenissima Repubblica di Venezia, abolindo qualunque pretesa dall'una, e dall'altra parte della festa del giorno di San Pietro. 46. - Vedi a carte 6. Omissis. 50. - Determinati in tal forma a queste parti li Confini de Principi rispettivi, la presente unita Commissione a tenore delle provide intenzioni de medesimi, s'impiegò a togliere anco le differenze, che da molto tempo vertivano e vertono tra alcune delle sudette rispettive Comunità. Per tanto per le gravi, ed amorevoli sue esortazioni unitesi le Comunità di Carlino, San Giorgio, e San Gervasio Austriache con la Veneta di Marano, e tra loro convenute, la presente unita Commissione approvò tali Convenzioni nel modo seguente. I. Resta confirmato alle tre Ville Austriache, di San Giorgio, Carlino, e San Gervasio l'uso della Pesca per le due Valli Chiamane o del Foffolo, e sacca della Valle tra gl'infrascritti termini e modi. - 10 -

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Signori Consiglieri,. Nell'anno 1769 addì 21 maggio il Consiglio di questa Comunità con parte presa sulle savie riflessioni dell'Eccell. Provveditore Alessandro Contarini di dare vigor agli ordini di pesca per antico e buon costume ammessi, formava le regolazioni per li pescatori per impedire il
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