Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE Revisione 3.141592653589 1 marzo 2010 i Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE ii Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE Premessa L’elaborazione di un Piano Nazionale per le emergenze nucleari iniziò, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, subito dopo l’incidente di Chernobyl (aprile-maggio 1986). In una prima stesura, risalente al 1987, il Piano nazionale, utilizzando i risultati degli studi di sicurezza e delle analisi di incidente sviluppati a livello internazionale, prese in considerazione eventi incidentali severi relativi a reattori nucleari ad acqua leggera di potenza di circa 1000 MWe ubicati sul territorio nazionale. Successivamente, in seguito alla moratoria nucleare decisa dal Governo italiano dopo il referendum del 1987, si rese necessaria una revisione del Piano che tenesse conto della situazione venutasi a creare. Il Piano Nazionale redatto nel luglio del 1996 prendeva pertanto in considerazione: a) eventi incidentali con caratteristiche tali da interessare, in linea di massima, solo aree ridotte del territorio nazionale (incidente ad una centrale italiana in disattivazione o ad un impianto nucleare di ricerca, incidente a natanti a propulsione nucleare, incidente durante il trasporto di materiale radioattivo); b) eventi incidentali origine di dispersione di materiale radioattivo su vaste aree del territorio italiano (incidenti in impianti ubicati oltre frontiera, caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo). Venivano di conseguenza definite una pianificazione di primo livello, per fronteggiare gli eventi incidentali di tipo a) con gestione lasciata all’organismo di protezione civile locale, ed una pianificazione di tipo b), con rilevanza tale da costituire il Piano Nazionale. La presente revisione del Piano Nazionale scaturisce da un complesso di fattori, alcuni prettamente tecnici, altri operativi: (cid:131) riesaminare gli scenari incidentali presi a riferimento per la pianificazione degli interventi in caso di incidenti a centrali oltre frontiera, facendo riferimento a situazioni più degradate di quelle assunte in precedenza, al fine di individuare le aree maggiormente a rischio in caso di rilasci transfrontalieri; (cid:131) aggiornare i livelli dosimetrici di intervento in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 241/00, dove nell’Allegato XII vengono stabiliti gli intervalli di dose per l’introduzione delle misure protettive; (cid:131) tener conto della normativa emanata dopo il 1996 riguardante in particolare il ruolo delle Regioni ed enti locali nella pianificazione di emergenza e le recenti disposizioni in materia di protezione civile; (cid:131) aggiornare il quadro relativo alle strutture tecniche centrali e tenere conto della realizzazione delle reti di allarme e della riorganizzazione delle reti di sorveglianza della radioattività ambientale. E’ doveroso evidenziare che la legge 23 luglio 2009 n. 99 all’articolo 29 ha istituito l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare con “funzioni e compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l’autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni …”. Sempre per effetto dell’articolo 29 della legge citata, fino alla pubblicazione del Regolamento organizzatorio le funzioni trasferite all’Agenzia per la Sicurezza Nucleare continueranno ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). iii Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE Ad avvenuta pubblicazione del Regolamento organizzatorio di cui sopra, il presente Piano dovrà essere aggiornato tenendo conto del subentro nelle funzioni della predetta Agenzia. La stesura iniziale della presente versione del Piano Nazionale è dovuta ad un apposito gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento della Protezione Civile, comprendente funzionari del Dipartimento stesso nonché funzionari dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. iv Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE INDICE 1 INTRODUZIONE 1 1.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO NAZIONALE 1 1.2 PRESUPPOSTI LEGISLATIVI 1 2 SCENARIO DI RIFERIMENTO E SORGENTI DI RISCHIO 4 2.1 PREMESSA 4 2.2 PRESUPPOSTI TECNICI E SCENARI DI RIFERIMENTO 6 2.2.1 Stima delle conseguenze radiologiche 8 3 LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E STRATEGIA OPERATIVA 11 3.1 PREMESSA 11 3.2 FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO E SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 11 3.2.1 Sistema di notifica internazionale IAEA 12 3.2.2 Sistema di notifica in ambito comunitario ECURIE 13 3.2.3 Accordi bilaterali 13 3.2.4 Reti di allarme per emergenze nucleari 13 3.2.4.1 Reti ISPRA (REMRAD, GAMMA) 13 3.2.4.2 Rete del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 14 3.3 COORDINAMENTO OPERATIVO 15 3.3.1 Dipartimento della Protezione Civile – Struttura di coordinamento centrale 15 3.3.1.1 SISTEMA 15 3.3.1.2 CENTRO FUNZIONALE CENTRALE (CFC) 16 3.3.2 Comitato Operativo della Protezione Civile 17 3.3.2.1 Composizione del Comitato Operativo 17 3.3.3 Struttura tecnica centrale 18 3.3.3.1 Centro Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD) 18 3.3.3.2 Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (CGR) 19 3.3.4 Coordinamento operativo a livello regionale e provinciale 20 3.3.4.1 Regioni 20 3.3.4.2 Prefetture – Uffici Territoriali del Governo 20 3.4 MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE E DEGLI ALIMENTI 21 v Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE 3.4.1 Sorveglianza della radioattività ambientale – Centro Emergenze Nucleari di ISPRA 21 3.4.1.1 Reti di sorveglianza della radioattività ambientale 21 3.4.1.2 Centro Emergenze Nucleari di ISPRA 22 3.5 MISURE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 23 3.5.1 Interventi da attuare nelle prime ore successive al verificarsi dell’evento 24 3.5.1.1 Indicazione di riparo al chiuso 24 3.5.1.2 Interventi di iodoprofilassi 24 3.5.2 Interventi da attuare in una seconda fase successiva all’evento 25 3.5.2.1 Controllo della filiera e restrizioni alla commercializzazione di prodotti agroalimentari 25 3.5.2.2 Gestione dei materiali contaminati 25 3.6 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 25 3.6.1 Responsabilità 25 3.6.2 Contenuti e strumenti dell'informazione 26 4 MODELLO DI INTERVENTO 28 4.1 IL SISTEMA DI COORDINAMENTO 28 4.2 ATTIVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE 29 4.2.1 Evento di riferimento 29 4.2.2 Comunicazione dell’evento 29 4.2.3 Fasi operative 29 4.3 PROCEDURE OPERATIVE 31 4.3.1 Valutazione dell’evento 31 4.3.2 Fase di preallarme 32 4.3.3 Fase di allarme 36 vi Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 Valori massimi della dose efficace da inalazione (mSv) di 131I sul territorio nazionale, nelle 48 ore successive all’evento, risultanti dall’applicazione del termine di sorgente inviluppo alle centrali di Krško e St. Alban........................................................................9 Tabella 2 Distribuzione territoriale delle dosi efficaci (mSv) da 131I per il gruppo di popolazione dei bambini...............................................................................................................................9 Tabella 3 Valori massimi della dose equivalente alla tiroide (mSv) da 131I sul territorio nazionale, nelle 48 h successive all’evento, risultante dall’applicazione del termine di sorgente inviluppo alle centrali di Krško e St. Alban........................................................................9 Tabella 4 Distribuzione territoriale della dose equivalente alla tiroide (mSv) da 131I per il gruppo di popolazione dei bambini...................................................................................................10 Tabella 5 Punti di contatto italiani per le Convenzioni IAEA..........................................................12 Tabella 6 Funzioni di supporto in fase di allarme............................................................................17 Tabella 7 Scenari di riferimento e corrispondenti fasi operative......................................................30 Tabella 8 Valutazione e verifica dell’evento propedeutica alla definizione della fase operativa.....32 Tabella 9 Fase di PREALLARME – Attività del Dipartimento della Protezione Civile (DPC)......34 Tabella 10 Fase di PREALLARME – Attività di ISPRA...................................................................35 Tabella 11 Fase di PREALLARME – Attività del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile..........................................................................................35 Tabella 12 Fase di PREALLARME – Attività delle Regioni.............................................................36 Tabella 13 Fase di PREALLARME – Attività delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.....36 Tabella 14 Fase di ALLARME – Attività del DPC............................................................................38 Tabella 15 Fase di ALLARME – Attività di ISPRA..........................................................................39 Tabella 16 Fase di ALLARME – Attività del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile..........................................................................................39 Tabella 17 Fase di ALLARME – Attività delle Regioni....................................................................40 Tabella 18 Fase di ALLARME – Attività delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.............40 Tabella 19 Riepilogo delle principali attivazioni distinte per fase operativa......................................41 vii Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE INDICE DEGLI ALLEGATI (cid:131) GLOSSARIO (cid:131) ACRONIMI (cid:131) ALLEGATO 1: Presupposti tecnici di ISPRA (cid:131) ALLEGATO 2: Basi tecniche dei Presupposti tecnici di ISPRA (cid:131) ALLEGATO 3: Livelli dosimetrici di intervento (cid:131) ALLEGATO 4: Indicazioni operative per la Iodoprofilassi (cid:131) ALLEGATO 5: Uso di mezzi aerei per la determinazione della contaminazione radioattiva e la ricerca di sorgenti disperse (cid:131) ALLEGATO 6:Scala INES (cid:131) ALLEGATO 7: Eventi incidentali significativi per la pianificazione di emergenza (cid:131) ALLEGATO 8: Capacità operative della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (cid:131) ALLEGATO 9: Gruppo di lavoro per la revisione del Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche viii Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE 1 INTRODUZIONE 1.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO NAZIONALE Il Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche (di seguito “il Piano”) individua e disciplina le misure necessarie per fronteggiare le conseguenze degli incidenti che avvengano in impianti nucleari di potenza ubicati al di fuori del territorio nazionale, tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale e che non rientrino tra i presupposti per l’attivazione delle misure di difesa civile di competenza del Ministero dell’interno. A tale scopo il Piano definisce le procedure operative per la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l’attivazione e il coordinamento delle principali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, e descrive il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza con l’indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale ai fini della massima riduzione degli effetti indotti sulla popolazione italiana e sull’ambiente dall’emergenza radiologica. 1.2 PRESUPPOSTI LEGISLATIVI Il Piano è redatto in ottemperanza a quanto disposto: (cid:131) dall'art. 121, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che “La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della Protezione Civile, d'intesa con il Ministero dell'Interno, avvalendosi degli organi di protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex ANPA), predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio”; (cid:131) dall'art. 107, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale stabilisce che tra le funzioni mantenute allo Stato in materia di protezione civile vi è “la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro attuazione”; (cid:131) dall’art. 5, commi 2,3,4 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i. il quale stabilisce che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenze misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. … Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della Protezione Civile…”. L'art. 121 comma 3 del D. Lgs. 230/95 stabilisce inoltre che i presupposti tecnici di riferimento sia per gli scenari di evento incidentale transfrontaliero, sia per quelli non preventivamente correlabili con alcuna area specifica del territorio nazionale, siano proposti da ISPRA, sentita la Commissione Tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, di cui all'art. 9 dello stesso decreto. Per quanto concerne i valori dosimetrici di riferimento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza, il Piano fa riferimento all’allegato XII del Decreto Legislativo 230/95 e s.m.i. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri PIANO NAZIONALE DELLE MISURE PROTETTIVE Dipartimento della Protezione Civile CONTRO LE EMERGENZE RADIOLOGICHE Inoltre, il Piano è redatto considerando quanto disposto nella seguente normativa nazionale: (cid:131) Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”; (cid:131) Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che nel comma 1 dell’articolo 14 attribuisce “al Ministero dell’Interno le funzioni e i compiti spettanti alla Stato in materia di … difesa civile”; (cid:131) Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”; (cid:131) Articolo 6 del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2002 n. 133; (cid:131) Legge 27 dicembre 2002, n. 286 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”; (cid:131) Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”; (cid:131) Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che al comma 5 dell’articolo 24 prevede che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche o radiologiche; b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione di piani nazionali e territoriali di difesa civile; …”; (cid:131) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”; (cid:131) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile”; nonché nelle Convenzioni Internazionali, nei Regolamenti e nelle Direttive Comunitarie seguenti: (cid:131) Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (87/600/EURATOM); (cid:131) Direttiva del Consiglio (89/618/EURATOM) del 27 novembre 1989 concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, attuata con decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 230; (cid:131) Convenzione sulla tempestiva notifica di incidente nucleare, adottata dalla IAEA (International Atomic Energy Agency) il 26 settembre 1986 e ratificata il 31 ottobre 1989; 2
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