Comune di Collina d’Oro RC 34 01-2011 R Norme di attuazione del piano regolatore e Regolamento edilizio g o l a m e n t o c o m u n a l e 1 COMUNE DI COLLINA D’ORO NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E REGOLAMENTO EDILIZIO sezione di Agra, Gentilino e Montagnola ESAME PRELIMINARE 31 agosto 2009 APPROVAZIONE DEL MUNICIPIO DI COLLINA D’ORO Ris. Mun. n. 365/10.05.2010 APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 dicembre 2010 ANNUNCIO PUBBLICAZIONE Foglio Ufficiale no. 8 28 gennaio 2011 PUBBLICAZIONE 7 febbraio / 8 marzo 2011 CONSIGLIO DI STATO 9 novembre 2011 PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Sabrina Romelli Il Segretario: Pietro Balerna Aggiornamento dicembre 2021 Architecture and Urban Planning - arch. dipl. ETHZ SIA OTIA, Raumplaner ORL-NDS-FSU, via Bagutti 45 Lugano tel 091 9702182 - www.huberplan.com - [email protected] Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR INDICE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 5 CAPITOLO I: BASE LEGALE, COMPONENTI 5 art. 1 Base legale, legislazione applicabile 5 art. 2 Componenti 5 CAPITOLO II: NORME INTRODUTTIVE 6 art. 3 Scopo 6 art. 4 Campo di applicazione 6 art. 5 Edificabilità 6 art. 6 Definizioni 6 art. 7 Indici e loro utilizzazione 6 art. 8 Costruzioni accessorie 6 art. 9 Distanze 7 art. 10 Sopraelevazioni 8 art. 11 Altezze/costruzioni di tetti/corpi sporgenti 9 art. 12 Corpi tecnici 9 art. 13 Supplementi alle altezze 9 art. 14 Sistemazione del terreno 9 art. 15 Costruzioni contigue 10 art. 16 Convenzione tra privati 10 art. 17 Costruzioni a gradoni 10 art. 18 Costruzioni sotterranee 10 art. 19 Rettifiche di confine, ricomposizione particellare 11 art. 20 Zone soggette a Piano di Quartiere (PQ) 11 art. 21 Aree esposte ai rumori (AER) e GdS 11 art. 22 Protezione del panorama 12 art. 23 Disciplinamento delle residenze secondarie della sezione di Agra 12 art. 24 Molestia 12 art. 25 Antenne per la telefonia mobile e radioamatore 13 art. 26 Scuole private 13 art. 27 Commissione di esperti 13 CAPITOLO III: PIANO DEL PAESAGGIO 14 art. 28 Area forestale 14 art. 29 Zona agricola 14 art. 30 Zone di protezione della natura 14 art. 31 Zona di Protezione del paesaggio e dei parchi. 15 art. 32 Zona di verde protetto, sez. Montagnola 15 art. 33 Elementi naturali protetti 16 art. 34 Assi verdi (stralciato) 17 art. 35 Zona di protezione delle acque sotterranee 17 art. 36 Zone di pericolo naturale 17 art. 37 Elenco dei beni culturali protetti 17 art. 38 Tutela dei ritrovamenti archeologici 18 CAPITOLO IV: PIANO DELLE ZONE 20 art. 39 Finalità zone edificabili 20 art. 40 Elenco delle zone 20 art. 41 Zona dei nuclei (NV) 20 art. 42 PP del nucleo di Gentilino 22 art. 43 PP del nucleo di Viglio – sezione di Gentilino 23 art. 44 PP Piazza Brocchi (PPBEA) – sezione di Montagnola 24 art. 45 PP del nucleo di Pianroncate – sezione di Montagnola 27 art. 46 PP del nucleo di Arasio – sezione di Montagnola 27 art. 47 PP del nucleo di Montagnola 28 art. 48 PP del nucleo di Certenago – sezione di Montagnola 28 art. 49 PP del nucleo di Poporino – sezione di Montagnola 29 art. 50 PP del nucleo di Barca – sezione di Montagnola 29 art. 51 PP del nucleo di Scairolo – sezione di Montagnola 31 2 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR art. 52 PP del nucleo di Cadepiano – sezione di Montagnola 31 art. 53 Piano delle costruzioni - sezioni di Agra 32 art. 54 Zona residenziale (R) 32 art. 55 Zone residenziali a lago (RL) 33 art. 56 Zona residenziali a lago A (RLA) 33 art. 57 Zone residenziali speciali di Castello-Sotto Cimitero – sezione di Agra 34 art. 58 Zone residenziali speciali di Prezzarino e Maggio 35 art. 59 Zona residenziale a edificazione raggruppata (Zona residenziale speciale Bigogno- Camatta) 35 art. 60 Zona di estensione a nord del nucleo di Certenago soggetta a PQ – sezione di Montagnola 36 art. 61 Zona residenziale a ubicazione vincolata (RUV) – sezione di Montagnola 36 art. 62 Zona edificabile di interesse comunale (Zeic) 37 art. 63 Zona di Protezione del Monumento (Zpm)-sezione di Gentilino 37 art. 64 Zona residenziale di protezione del paesaggio naturale Rppn 39 art. 65 Zona residenziale di protezione del paesaggio antropico Rppa - sezione di Gentilino 39 art. 66 Zona residenziale di protezione del monumento S.Abbondio (Rpm) 40 art. 67 Zona edificabile speciale dell’ex-sanatorio – sezione di Agra 41 art. 68 Zona di svago privata – sezione di Gentilino (stralciato) 43 art. 69 Zona dei grotti (ZG) 43 art. 70 Zona artigianale/commerciale/amministrativa Aca1+Aca2 - sezione di Montagnola 45 art. 71 Zone per attrezzature ed edifici pubblici (Ap-Ep) (stralciato) 45 art. 72 Territorio senza destinazione specifica (Zsds) 46 art. 73 Edifici fuori zona edificabile (stralciato) 46 CAPITOLO V: PIANO DEL TRAFFICO 47 art. 73bis Elementi del Piano del traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici 47 art. 74 Strade 47 art. 75 Distanze verso strade e piazze (stralciato) 47 art. 76 Strade private nuove ed esistenti 47 art. 77 Strade pedonali e percorsi pedonali 48 art. 78 Assi attrezzati – Sezione Agra (stralciato) 48 art. 79 Posteggi pubblici 48 art. 80 Autorimesse e posteggi privati 49 art. 81 Accessi privati 49 art. 82 Moderazione del traffico 49 Art. 82 bis Zone per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) 50 CAPITOLO VI: PIANO DEI SERVIZI PUBBLICI 53 art. 83 Acquedotto 53 art. 84 Canalizzazioni 53 CAPITOLO VII:DISPOSIZIONI FINALI 54 art. 85 Ricorsi 54 art. 86 Multa, azione penale, azione civile 54 art. 87 Deroghe 54 art. 88 Entrata in vigore 54 3 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR REGOLAMENTO EDILIZIO 55 Norme sul rapporto tra ente privato e pubblico 55 art. 1 Esecuzione anticipata di opere d'urbanizzazione 55 art. 2 Manufatti privati su area pubblica 55 art. 3 Utilizzazione pubblica di aree private 55 art. 4 Sistemazione fondiaria 55 art. 5 Scorpori residui 55 Norme amministrative 56 art. 6 Opere soggette a notifica e domanda di costruzione 56 art. 7 Inizio dei lavori 56 art. 8 Conservazione dei segni della misurazione catastale 56 art. 9 Responsabilità 56 art. 10 Controllo delle costruzioni 56 art. 11 Misure di sicurezza e pulizia 56 art. 12 Permesso di abitabilità e controllo tecnico 56 Norme edilizie 57 art. 13 Locali abitabili 57 art. 14 Locali mansardati 57 art. 15 Aperture e ventilazioni in generale 57 art. 16 Parapetti 57 art. 17 Scale e corridoi 57 art. 18 Acque meteoriche 58 art. 19 Pluviali e tubi esterni 58 art. 20 Tetti, materiali e pendenze 58 art. 21 Sporgenze su area pubblica 58 art. 22 Occupazione di area pubblica 58 art. 23 Aperture in confine con l'area pubblica 59 art. 24 Scavi sul campo stradale, ripristino, garanzia 59 art. 25 Recinzioni, siepi, piantagioni e muri di sostegno 59 art. 26 Manutenzione 60 art. 27 Installazioni esistenti 60 art. 28 Allacciamento alla canalizzazione - autorizzazione e collaudo 60 art. 29 Barriere architettoniche 60 Aggiornamento secondo decisioni CdS ris. gob. No. 2747 del 23 maggio 2012 CdS ris- gov. no. 3375 del 20 giugno 2012 DT, decisione del 21 settembre 2012 TRAM 980.2011.150 del 17 giugno 2013 DT, decisione del 23 ottobre 2014 DT, decisione del 11 gennaio 2017 TF 10 marzo 2017 CdS ris. gov. no. 2133 del 9 maggio 2018 DT, decisione del 27 giugno 2018 (var zona estensione nord nucleo di Certenago) CdS ris. gov. no. 4519 del 9 settembre 2020 CdS ris. gov. no. 5146 del 7 ottobre 2020 CdS ris. gov. no. 4005 del 18 agosto 2021 4 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CAPITOLO I: BASE LEGALE, COMPONENTI art. 1 Base legale, legislazione applicabile 1 Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalle Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e relativo Regolamento di applicazione (RLALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 26 marzo 1991 (LE) e relativo Regolamento di applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE) 2 Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili le legislazioni cantonale e federale sulla pianificazione del territorio ed edilizia nonché le pertinenti leggi federali e cantonali, in particolare quelle in materia di protezione della natura e del paesaggio, delle foreste, delle acque e dell’ambiente. art. 2 Componenti Il PR di Collina d’Oro comprende: 1. Le rappresentazioni grafiche: Sezione di Agra, Gentilino e Montagnola: - Piano del traffico e delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP) Sezione di Agra: - Piano del paesaggio - Piano delle zone - Piano delle costruzioni (1:500) Sezione di Gentilino: - Piano del paesaggio - Piano delle zone - Piani Particolareggiati dei nuclei: - Gentilino (tavola n° 435-45) - Viglio (tavola n° 435-46) - Zona di protezione del monumento ZPM (tavola n° 435-51) - Piano indicativo dei servizi pubblici (acquedotto, canalizzazioni) Sezione di Montagnola: - Piano del paesaggio - Piano delle zone - Piani Particolareggiati dei nuclei: - Piazza Brocchi e adiacenze PPPBEA (tavola n° 6926.01) - Pianroncate (tavola n° 434-37) - Arasio (tavola n° 434-33) - Montagnola (tavola n° 434-42) - Certenago e zona di espansione a nord del nucleo (tavola n° 434-31) - Poporino (tavola n° 434-83) - Barca (tavola n° 6926.03) - Scairolo (tavola n° 434-36) - Cadepiano (tavola n° 434-34) - Piani particolareggiati delle zone di protezione - Zona Residenziale di Protezione del Monumento di San’Abbondio Rpm (tavola n° “fascicolo arch. F. Defilippis”) - Piani delle zone residenziali ad ubicazione vincolata: - Marianda (tavola n° 434-43) - Crinale Poporino-Montagnola (tavola n° 6926.02) - Piano indicativo dei servizi tecnologici (acquedotto, canalizzazioni) 2. Le Norme di attuazione e il Regolamento Edilizio 5 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR CAPITOLO II: NORME INTRODUTTIVE art. 3 Scopo 1. Il PR comunale organizza e disciplina le attività d’incidenza territoriale sul territorio comunale. 2. In funzione delle specificità del territorio di Collina d’Oro, esso persegue in particolare i seguenti obbiettivi: - protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti; - densificazione degli insediamenti; - ricerca di un rapporto di qualità: a) con il paesaggio naturale b) con il paesaggio antropico - trasformazione della rete dei sentieri agricoli in un sistema per lo svago e la ricreazione. art. 4 Campo di applicazione Le presenti norme si applicano a tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi, nonché a tutti gli interventi inerenti l'utilizzazione del suolo ed alla protezione del paesaggio. art. 5 Edificabilità 1. Un fondo é edificabile se é situato in una zona definita tale dal PR (piano delle zone). 2. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità. L’autorizzazione è rilasciata solo se (art. 22 LPT e 70 LALPT): - gli edifici o impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione - il fondo é urbanizzato (art. 19 LPT e 77 LALPT) art. 6 Definizioni Per l'indice di sfruttamento (IS), l’indice di occupazione (IO), la superficie utile lorda (SUL), la superficie edificabile (SE), la superficie edificata, le distanze, l’altezza degli edifici e il modo di misurarla, la sistemazione del terreno o le altre norme edificatorie generali, valgono le definizioni della Legge edilizia cantonale (LE) e del relativo Regolamento di applicazione (RLE). Per l’indice di edificabilità (IE) si deve considerare il rapporto fra il volume lordo della costruzione, calcolato secondo la norma SIA 416 e la superficie edificabile del fondo (SEF). art. 7 Indici e loro utilizzazione1 1. Gli indici di occupazione e di sfruttamento possono essere utilizzati una sola volta. 2. In caso di frazionamento di un fondo gli indici sono riportati a carico delle nuove particelle nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua. 3. Una copia dei piani di frazionamento deve essere trasmessa al Municipio, prima dell’iscrizione a Registro Fondiario. art. 8 Costruzioni accessorie 1. Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale. 2. Valgono le norme seguenti: a) Distanze: - dal confine: a confine o a m. 1.50 - dalle strade cantonali: vedi art. 9 cpv. 3 1 sentenza TRAM 980.2011.150 del 17 giugno 2013 6 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR - dalle strade comunali: vedi art. 9 cpv. 3 b) IO supplementare = 10% dell'indice di zona c) Lunghezza massima: - a confine: m. 6.00 - a m. 1.50 dal confine: m. 9.00 d) Altezza massima, se su terreno piano: m. 3.00. Su terreni in pendenza, quando la differenza di quota del terreno naturale tra la facciata a valle e quella a monte supera m. 1.00 e se l’accesso può essere realizzato unicamente da monte, è ammesso un supplemento di altezza pari al dislivello fra le facciate, al massimo m. 1.50. La differenza di quota è rilevata dalle sezioni del terreno eseguite dal geometra assuntore o da interpolazione delle medesime. In caso di sistemazione del terreno vale quanto disposto dall’ art. 14 cpv. 3 (divieto di cumulo di supplementi). art. 9 Distanze2 1. Dal confine a) Valgono le specifiche disposizioni stabilite per le varie zone di utilizzazione, in assenza di tali disposizioni: m. 4.00. b) Per facciate lunghe oltre i ml 16,00 nelle zone R, RL, RUV, Rppa la distanza minima da confine verso fondi privati, di cui al p.to a), deve essere aumentata di 1/3 della maggior lunghezza della facciata, fino a che sia raggiunta una misura pari a : - 8.00 ml per la zona R - 6.00 ml per la zona RL - 8.00 ml per la zona RUV - 8.00 ml per la zona Rppa. c) Per il calcolo della distanza da confini si considera quale lunghezza della facciata la misura del lato (parallelo al confine) del rettangolo che circoscrive l'edificio. Tale misura non è calcolata per le parti arretrate di ml 5,00 della facciata considerata (vedi Allegato 3). d) Le disposizioni di cui al p.to c) si applicano anche per edifici costruiti in contiguità, considerati un’unica costruzione, sia che essi si trovino su uno o su più mappali. e) Per le costruzioni sotterranee, di cui all’art. 18: - la distanza tra fondi è di m. 1.00. Con l'accordo scritto del proprietario confinante può essere autorizzata la costruzione a confine; - la distanza con la proprietà pubblica esistente o prevista dal PR: m. 2.50, riservata una maggior distanza nei casi di cui all'art. 3 cpv. 2 delle Regolamento edilizio relativo alle strade alberate; distanze dalle strade cantonali e comunali, dal bosco e dai corsi d’acqua, vedi i successivi cpv. 3, 4 e 5. 2. Tra edifici a) La distanza é pari alla somma delle rispettive distanze dal confine, definite all’art. 9. cpv. 1 p.to. a) e b). b) La distanza tra edifici verso una costruzione sorta prima dell’approvazione del PR e che non rispetta le distanze dal confine, prescritte dalle presenti norme, deve essere di almeno m. 6.00, ritenuto che per il nuovo edificio la distanza minima dal confine deve essere rispettata. 3. Verso strade e piazze pubbliche a) La distanza minima verso strade e piazze pubbliche è fissata dalle linee di arretramento indicate sul Piano del traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici. 2 Modificato secondo sentenza TRAM 980.2011.150 del 17 giugno 2013 7 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR In assenza di siffatte linee è di: - 10,00 metri dall’asse stradale per le strade di collegamento, compreso il marciapiede dove presente, ritenuto un minimo di 4,00 metri dal ciglio stradale; - 7,00 metri dall’asse stradale per le altre strade, compreso il marciapiede dove presente, ritenuto un minimo di 4,00 metri dal ciglio strale; - 4,00 metri dal ciglio delle strade pedonali. b) Il Municipio può derogare alle distanze minime verso strade e piazze comunali, regolamentate nel cpv. 3a), per edifici o costruzioni: - private e di piccola entità (come siepi, cinte, accessi o pergole); - d’interesse pubblico (come cassonetti per rifiuti, punti ecocentro, impianti elettrici); - che non sporgono dal terreno. L’autorizzazione può essere rilasciata a titolo definitivo o precario. Restano riservate le disposizioni delle leggi speciali. c) Se basate su motivazioni oggettivamente fondate e qualora non vi siano contrasti con gli obiettivi della pianificazione, il Municipio può concedere deroghe alle distanze dalla strada. L’eccezione deve essere oggetto di un precario da iscrivere a Registro Fondiario a spese del beneficiario. d) Cancelli, porte di accesso alle autorimesse o simili, prospicienti piazze o strade, devono rispettare una distanza minima di m 5.50 dal ciglio della strada o dal filo esterno del marciapiede. Il Municipio può autorizzare una riduzione della distanza lungo le piazze e strade comunali nel caso in cui il cancello o la porta dell’autorimessa siano a comando elettrico a distanza. e) Nella zona dei nuclei vale quanto disposto dallo specifico art. 41. f) La concessione di deroghe alla distanza dall’asse delle strade cantonali è di competenza dell’Autorità cantonale. 4. Dal limite del bosco La distanza minima delle costruzioni dal bosco è di m. 10.00. In casi eccezionali, e con il consenso dell’autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m; si applicano i principi dell’art. 13 RLCFo. Deroghe non sono concesse ai mappali n° 213, 214, 215, e 280, sezione di Gentilino. 5. Dai corsi d’acqua (vedere allegato annesso)3 a) Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali della acque, per qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, nonché muri di cinta e di sostegno e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d’acqua è fissata dalle linee di arretramento. Per la roggia Scairolo tale linea è fissata in 8 m misurati dal piede di sponda; b) In assenza di siffatte linee deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m stabilita in base ai grafici di cui all’allegato 4 del RLE; c) In casi eccezionali e con il consenso dell’Autorità cantonale competente, il Municipio può concedere deroghe. art. 10 Sopraelevazioni4 1. Per gli edifici sorti prima dell’approvazione del PR che non rispettano le vigenti distanze dai confini privati e dalle linee di edificazione e qualora l'indice di sfruttamento e l'altezza massima della zona siano rispettati, è permessa una volta tanto la sopraelevazione di m. 3.50, nel limite del perimetro dell'edificio esistente. 3 Divenuto illegale a seguito delle modifiche dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc). Valgono le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell’OPAc 4 (Articolo abrogato dagli art.i 66 Lst e 86 RLst) 8 Comune di Collina d’Oro, sezione di Agra, Gentilino e Montagnola NAPR 2. La sopraelevazione deve proporre una relazione architettonica di qualità con l'edificio esistente. 3. Gli accessori non possono essere sopraelevati. 4. Sono riservati i diritti dei terzi. art. 11 Altezze/costruzioni di tetti/corpi sporgenti 1. L’altezza massima è stabilita per ogni zona dalla relativa norma d’attuazione. 2. Per i tetti piani l’altezza si misura al filo superiore del nasello di gronda o del parapetto di protezione. 3. Vale quanto disposto dall’art. 16 Regolamento edilizio 4. I corpi tecnici (art. 12) non sono computati nell’altezza dell’edificio, purché non siano più alti di m. 2.70; sono riservate le specifiche disposizioni di zona. La loro superficie deve essere limitata alle esigenze funzionali.. art. 12 Corpi tecnici 1. Vengono considerati corpi tecnici i volumi sporgenti oltre la copertura dell'edificio che servono al funzionamento di impianti al servizio del medesimo - cabine di comando degli ascensori; - impianti di raffreddamento dell'acqua di climatizzazione; - impianti contro l'inquinamento atmosferico; - uscite di soccorso, ecc. - termopompe; - collegamenti verticali col piano tetto (di dimensione limitata alla copertura del vano d’accesso) 2. H massima: 2,7 m., misurata dal filo superiore gronda; eccezioni vedi art. 70. 3. Gli impianti ubicati sul tetto devono rispettare le prescrizioni vigenti contro l’inquinamento fonico. 4. La posa di antenne paraboliche è soggetta ad autorizzazione e dovrà rispettare il principio della mitigazione dell'impatto visivo. Sugli edifici plurifamiliari saranno approvati solo impianti comuni. 5. Nelle zone edificabili e nelle zone agricole è accordata l’autorizzazione per l’installazione di impianti solari accuratamente integrati nei tetti e nelle facciate, sempre che non ne risultino pregiudicati monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale. art. 13 Supplementi alle altezze 1. Su terreni in pendenza, quando la differenza di quota del terreno naturale tra la facciata a valle e quella a monte supera m. 1.00, per l’edificio principale è ammesso un supplemento di altezza pari al dislivello fra le facciate, al massimo m. 2.50. Per le costruzioni accessorie vale quanto disposto dall’art. 8. 2. La differenza di quota è rilevata dalle sezioni del terreno eseguite dal geometra assuntore o da interpolazione delle medesime. 3. In caso di sistemazione del terreno vale quanto disposto dall’art. 14 cpv. 3 (divieto di cumulo di supplementi). art. 14 Sistemazione del terreno 1. Sui terreni pianeggianti, quando la differenza di quota del terreno naturale tra la facciata a valle e quella a monte non supera m. 1.00, l’altezza dell’edificio si misura dalla quota media del piano di campagna; depressioni del terreno possono essere colmate conformemente al livello dei fondi adiacenti. La sistemazione del terreno mediante sopraelevazione (così come specificato dall’art. 41 della Le) non è permessa. 2. Sui terreni in pendenza la sistemazione del terreno è ammessa secondo quanto disposto dall’art. 41 della LE; l’altezza degli edifici si misura secondo le relative disposizioni. 3. La sistemazione del terreno non è cumulabile con i supplementi di altezza di cui all’art. 8 cpv. 2 p.to d e all’art. 13 cpv. 1 (divieto di cumulo di supplementi). 9
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