Linee guida concernenti il trattamento contabile dei crediti, l’informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse Documento a fini di consultazione pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Termine per l’invio dei commenti: 15 marzo 1999 Basilea ottobre 1998 Task Force sulle problematiche contabili del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria Presidente: Nicholas LePan Office of the Superintendent of Financial Institutions, Ottawa Commissione bancaria e finanziaria, Bruxelles Marc Pickeur Office of the Superintendent of Financial Institutions, David Robertson Ottawa Commission Bancaire, Parigi Philippe Bui Deutsche Bundesbank, Francoforte sul Meno Karl-Heinz Hillen Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlino Ludger Hanenberg Banca d’Italia, Roma Carlo Calandrini Bank of Japan, Tokyo Hirotaka Hideshima Financial Supervisory Agency, Tokyo Satoshi Hirata Banque Centrale du Luxembourg Isabelle Goubin De Nederlandsche Bank, Amsterdam Jacques Peters Finansinspektionen, Stoccolma Bengt-Allan Mettinger Commissione federale delle banche, Berna Andreas Bühlmann Financial Services Authority, Londra David Swanney Board of Governors of the Federal Reserve System, Jerry Edwards Washington, D.C. Federal Reserve Bank of New York Stefan Walter Office of the Comptroller of the Currency, Zane Blackburn Washington, D.C. Federal Deposit Insurance Corporation, Robert Storch Washington, D.C. Commissione Europea, Bruxelles Patrick Brady Segretariato del Comitato di Basilea per la vigilanza Magnus Orrell bancaria, Banca dei Regolamenti Internazionali Il documento si è altresì giovato del contributo del Sottogruppo sulla trasparenza del Comitato di Basilea, presieduto da Susan Krause dell’Office of the Comptroller of the Currency. INDICE Sommario .................................................................................................................................................... 1 Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti ............................................................................ 3 I. Introduzione ....................................................................................................................................... 6 a) Obiettivi ........................................................................................................................................ 6 b) Ambito di applicazione ................................................................................................................. 7 c) Considerazioni generali ............................................................................................................... 8 d) Struttura del documento ............................................................................................................... 10 e) Terminologia ................................................................................................................................ 11 II. Fondamenti di una corretta contabilità ............................................................................................... 13 III. Trattamento contabile dei crediti ........................................................................................................ 16 a) Rilevazione, cancellazione e valutazione ..................................................................................... 16 b) Deterioramento – rilevazione e valutazione ................................................................................ 17 c) Crediti problematici ristrutturati ................................................................................................. 22 d) Adeguatezza delle svalutazioni complessive ................................................................................ 23 e) Rilevazione nel conto economico ................................................................................................. 24 IV. Informativa al pubblico ...................................................................................................................... 27 V. Problematiche emergenti .................................................................................................................... 33 a) Contabilità e informativa al “valore equo” (“fair value”) ......................................................... 33 b) Nuovi approcci in materia di accantonamenti a fronte del rischio di credito ............................. 34 VI. Ruolo delle autorità di vigilanza ........................................................................................................ 35 ii LINEE GUIDA CONCERNENTI IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CREDITI, L’INFORMATIVA SUL RISCHIO DI CREDITO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE (OTTOBRE 1998) Sommario Il presente documento fornisce linee guida alle banche, alle autorità di vigilanza bancaria e agli organismi contabili in merito alla rilevazione e alla valutazione dei crediti, alle svalutazioni dei crediti deteriorati, all’informativa sul rischio di credito e alle problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti. Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e procedure adottate dalle banche nelle aree suddette. Vari organismi internazionali, fra cui il Comitato di Basilea, hanno invitato a migliorare le procedure contabili e informative concernenti i crediti bancari e il relativo rischio di credito. Il trattamento contabile in generale, e quello dei crediti in particolare, possono influire in modo significativo sull’accuratezza dei documenti di bilancio, delle segnalazioni di vigilanza e del connesso calcolo dei coefficienti patrimoniali. Inoltre, l’adozione di corrette procedure contabili e informative è presupposto essenziale della migliore trasparenza necessaria affinché possano esplicarsi efficacemente la vigilanza prudenziale e la disciplina di mercato sulle istituzioni finanziarie. Oltre al Comitato di Basilea, hanno sollecitato progressi in quest’area i Ministri finanziari del G-7, i Governatori delle banche centrali del G-10 e organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il documento inizia illustrando gli obiettivi generali perseguiti dal Comitato di Basilea nel trattare il tema del corretto procedimento per la contabilizzazione dei crediti e la connessa informativa. Esso fornisce quindi un sommario dei termini chiave e ricollega le presenti raccomandazioni al processo di gestione del rischio di credito. Il documento enuncia quindi una serie di principi guida su alcune questioni contabili fondamentali, come la rilevazione e valutazione iniziale dei crediti, la susseguente valutazione dei crediti deteriorati, le svalutazioni per perdite su crediti, la rilevazione degli interessi, nonché le questioni attinenti alla ristrutturazione di crediti problematici. Il documento prosegue descrivendo i criteri raccomandati per l’informativa al pubblico concernente il portafoglio prestiti, i crediti problematici, le svalutazioni e le connesse procedure di gestione del rischio. Esso si conclude con una breve trattazione del ruolo delle autorità di vigilanza nel giudicare la gestione della qualità dell’attivo e l’adeguatezza delle svalutazioni complessive sui crediti nelle banche. Tre aspetti assumono rilevanza primaria per le autorità di vigilanza: a) l’adeguatezza del procedimento seguito da un’istituzione per determinare le svalutazioni; b) l’adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni ovvero cancellazioni. La pubblicazione di questo documento si iscrive nel quadro dell’azione che il Comitato svolge da lungo tempo per promuovere un’efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Esso integra i Principi fondamentali nel campo del trattamento contabile e informativo dei crediti bancari e del connesso rischio di credito. L’applicazione internazionale delle linee guida contenute nel documento dovrebbe contribuire all’adozione, da parte delle banche, di politiche e procedure contabili che siano coerenti con una sana gestione del rischio, sia nei paesi membri del G-10 che in quelli esterni ad esso, nonché ad accrescere la convergenza di tali politiche e procedure a livello di istituzioni e di paesi. Invito a formulare commenti Il documento è pubblicato a fini di consultazione. Le autorità di vigilanza dei paesi esterni al G-10, così come le banche, le associazioni di settore, gli organismi contabili e di auditing e le altre istanze interessate sono invitati a far pervenire i loro commenti entro il 15 marzo 1999. Il Comitato intende pubblicare la versione finale del documento nella prima metà del 1999. I commenti vanno inviati a: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, all’attenzione di Magnus Orrell, membro del Segretariato Banca dei Regolamenti Internazionali CH-4002 Basilea, Svizzera Fax: +41 (61) 280 91 00 2 Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti Presupposti 1) Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito. 2) Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino i principi di coerenza e di prudenza. 3) La scelta e l’applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali. Trattamento contabile Rilevazione, cancellazione e valutazione 4) Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, allorché la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito. 5) Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) allorché essa realizza i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, allorché tali diritti si estinguono, o allorché la banca cede o perde altrimenti la titolarità dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte). 6) Una banca dovrebbe contabilizzare inizialmente il credito al valore di costo, ossia al valore equo di mercato (“fair value”) delle risorse erogate o del corrispettivo pagato in contropartita del credito medesimo. Deterioramento - rilevazione e valutazione 7) Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussiste più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale sia in linea interessi) in base al contratto di credito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione, e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso. 8) Una banca dovrebbe contabilizzare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo. 3 Crediti problematici ristrutturati 9) Una banca dovrebbe rilevare un credito come credito problematico ristrutturato allorché il creditore, per ragioni economiche o giuridiche collegate a difficoltà finanziarie del debitore, accorda a quest’ultimo concessioni che non avrebbe altrimenti considerato. 10) Una banca dovrebbe svalutare un credito problematico ristrutturato riducendo il suo valore lordo al valore netto realizzabile, tenendo conto del costo di tutte le concessioni accordate alla data di ristrutturazione. Tale svalutazione dovrebbe essere imputata al conto economico nel periodo in cui avviene la ristrutturazione del credito. Adeguatezza delle svalutazioni complessive 11) L’ammontare aggregato delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate su crediti connesse con il portafoglio prestiti. Rilevazione degli interessi 12) Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale. 13) Allorché un credito è identificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare l’imputazione degli interessi al conto economico, oppure continuare tale imputazione effettuando tuttavia una svalutazione specifica per l’intero ammontare degli interessi accreditati. Se un credito deteriorato è iscritto al valore attuale dei futuri incassi attesi, gli interessi possono essere capitalizzati e inclusi nel risultato netto di periodo così da rispecchiare il valore attuale aggiornato. Informativa al pubblico 14) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie seguite per contabilizzare i crediti e le svalutazioni. 15) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle metodologie adottate per determinare le svalutazioni specifiche e generiche nonché sulle ipotesi fondamentali sottostanti. 16) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle politiche e sulle procedure adottate per la gestione e il controllo del rischio di credito associato al portafoglio prestiti. 4 17) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, indicando l’ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche. 18) Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per grandi categorie di debitori, indicando l’ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria. 19) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito. 20) Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali la contabilizzazione degli interessi stabiliti dal contratto di credito originario è cessata in seguito al deterioramento della qualità del credito. 21) Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati, indicando separatamente i vari tipi di svalutazioni. 22) Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze e altre informazioni relative ai crediti ristrutturati nel corso dell’esercizio. 23) Una banca dovrebbe rendere note le obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa e le presumibili perdite associate a tali clausole. Ruolo delle autorità di vigilanza 24) Le autorità di vigilanza dovrebbero giudicare le politiche e le procedure adottate da una banca per valutare la qualità dei crediti. 25) Le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducono a una valutazione ragionevole e adeguatamente cauta nell’osservanza di politiche e procedure appropriate. 5 LINEE GUIDA CONCERNENTI IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CREDITI, L’INFORMATIVA SUL RISCHIO DI CREDITO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE (OTTOBRE 1998) I. Introduzione 1. Questo documento, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria1, fornisce linee guida per la rilevazione e la valutazione dei crediti, il computo delle svalutazioni per perdite su crediti, l’informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti2. Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e delle procedure adottate dalle banche nelle aree suddette. a) Obiettivi 2. La pubblicazione di questo documento, concernente la contabilizzazione dei crediti, l’informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse, si prefigge tre obiettivi: 1) fornire un orientamento sulla corretta prassi contabile alle banche, alle autorità di vigilanza e agli organismi contabili; 2) promuovere l’adozione di migliori politiche e procedure, che siano conformi a una gestione prudente del rischio, nelle banche dei paesi membri del G-10 ed esterni ad esso; 3) promuovere la convergenza delle politiche e delle procedure a livello di istituzioni e di paesi. 3. I criteri guida contenuti nel presente documento si basano sul precetto secondo cui le politiche e le procedure contabili devono assicurare che le attività di credito, il patrimonio e il risultato economico siano rappresentati nei documenti contabili in modo corretto e prudente. Per molti aspetti il documento enuncia principi già ampiamente accettati in molti paesi. Nondimeno, il Comitato di Basilea ritiene che il documento possa fornire un valido 1 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente. 2 I principi guida contenuti nel documento potranno essere utili anche alle altre istituzioni finanziarie con una rilevante attività creditizia e alle rispettive autorità di vigilanza. contributo all’obiettivo di migliorare gli standard contabili e informativi nell’attività di credito delle banche. 4. I criteri guida sottolineano come tre aspetti assumano rilevanza primaria per le autorità di vigilanza: a) l’adeguatezza del procedimento seguito da un’istituzione per determinare le svalutazioni; b) l’adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni. 5. La pubblicazione di questo documento s’iscrive nel quadro dell’azione che il Comitato da lungo tempo svolge per promuovere un’efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Nei Principi fondamentali di Basilea3, il Comitato definisce i requisiti minimi per un efficace sistema di vigilanza bancaria e descrive varie misure dirette a promuovere la stabilità sui mercati finanziari. Il presente documento elabora alcuni dei Principi fondamentali, secondo i quali le autorità di vigilanza devono poter accertare che: • le banche stabiliscono e seguono politiche, prassi e procedure appropriate nel valutare la qualità degli impieghi e l’adeguatezza degli accantonamenti e delle riserve per perdite su crediti (Principio 8)4; • ciascuna banca tiene un’adeguata registrazione delle proprie operazioni, eseguita secondo criteri e pratiche contabili coerenti e tali da fornire alle autorità di vigilanza una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione economico-patrimoniale (Principio 21, 1a proposizione); • ciascuna banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente la sua condizione (Principio 21, 2a proposizione). b) Ambito di applicazione 6. Poiché il presente documento costituisce un’elaborazione di alcuni dei Principi fondamentali, esso si applica a tutte le istituzioni bancarie. Come precisato più avanti, le modalità specifiche con cui sono attuati i criteri guida dovrebbero essere consone all’ampiezza e alla complessità delle operazioni effettuate dalla banca. 7. Il documento è incentrato sulle procedure contabili e informative concernenti il rischio di credito connesso con il portafoglio prestiti delle banche. Il rischio di credito è ovviamente presente anche in attività diverse dai crediti. Sebbene la valutazione e la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito presente in altre operazioni bancarie (come l’attività di negoziazione e in strumenti derivati) non rientrino specificamente 3 I Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria sono stati pubblicati dal Comitato di Basilea nel settembre 1997 al termine di un processo di consultazione cui hanno partecipato le autorità di vigilanza bancaria di tutto il mondo. 4 Come precisato nella sezione terminologica, nel presente documento è impiegato il termine “svalutazione” anziché “riserva”, poiché molti esperti contabili eviterebbero per ragioni concettuali quest’ultima dizione nel contesto del deterioramento di crediti. 7
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