*** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00135) (GU n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49) Vigente al: 15-8-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015. 3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione 1 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 All'articolo 1: al comma 7, secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle province e alle citta' metropolitane e' altresi' consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014»; al comma 8, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente»; dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente: "122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni"». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015). - 1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale. Art. 1-ter (Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane). - 1. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015. 2. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. 3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 2 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015. Art. 1-quater (Spese per investimenti delle regioni). - 1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016. Art. 1-quinquies (Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza). - 1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale». All'articolo 2, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015». All'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali». All'articolo 4: al comma 2, le parole: «alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo la parola: «distacco» sono inserite le seguenti: «o altri istituti comunque denominati»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata 3 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province". 4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuni». Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali). - 1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di 4 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite». L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale). - 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. 4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita' di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili. 7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). - 1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere prorogato fino al 31 5 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa». All'articolo 6: al comma 1, le parole: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di diciotto mesi,»; al comma 2, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 7: il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Negli enti locali il predetto termine e' esteso a quattro anni"»; al comma 5, le parole: «Per i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli enti territoriali»; dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 e' inserito il seguente: "569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attivita' o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla ed inefficace"»; dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza 6 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui e' data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici. 9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalita' dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7. 9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e' autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233". 9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge». 9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. 9-octies. Dal 1º dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre 2015. 9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del 7 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Fondo Gas e' stabilito un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di corresponsione del contributo all'INPS. 9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas. 9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati con le seguenti modalita': a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara' conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione. Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a), comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della 8 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e delle minori spese per prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entita' del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di lavoro, nonche' dei tempi e delle modalita' di corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015, e' attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione e' inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalita' diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016». Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali). - 1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per 9 di 35 24/08/2015 13:44 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave"». All'articolo 8: dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito: a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze; b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione»; al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «530 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «, di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota e' ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»; dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 10 di 35 24/08/2015 13:44
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