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Il tutore provvisorio PDF

38 Pages·2015·11.94 MB·Italian
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Università Dante Alighieri La Tutela : Il tutore provvisorio Prof.ssa Francesca Panuccio Dattola Elaborazione a cura del Dott. Angelo Marra Premessa  Tueor è espressione che indica protezione, difesa, custodia  L’ufficio del Tutore è stato a lungo inteso come un ufficio destinato alla protezione e alla difesa di soggetti non capaci di provvedere da soli ai propri interessi. Solo da alcuni anni si guarda al Tutore mettendolo in relazione al crescente ruolo riconosciuto dall’ordinamento al minore  Il minore ha, oggi più di ieri, un ruolo più attivo ed è considerato sempre più soggetto attivo, protagonista dall’ordinamento La tutela  Oggi la tutela è collegata ai concetti di “cura della persona” e “qualità di vita del minore”  Fondante, in questa prospettiva, appare il richiamo all’articolo 30 della Costituzione.  La tutela è andata via via perdendo il carattere di mera rappresentanza o strumento surrogatorio alla potestà, assumendo sempre più il ruolo di Istituto di sostegno alla persona LA CURATELA  Assicura al minore emancipato dalla potestà dei genitori l’assistenza di un soggetto, che è il curatore , ed è limitata al campo patrimoniale.  Curatore speciale ad acta: nominato dal giudice tutelare al minore per superare situazioni di conflitto di interessi per atti di straordinaria amministrazione (acquisto, donazione di immobili art.320 c.c.);o quando i genitori esercenti la potestà non vogliono compiere o non possono uno o più atti nell’interesse del figlio (art.321c.c.) …segue  Curatore ad processum: Nominato dal giudice tutelare,sempre in ipotesi particolari ,in cui:  È necessario garantire la rappresentanza processuale in caso di conflitto di interessi;  È necessario di fronte al disinteresse dei genitori perché promuova la causa che corrisponde all’interesse del minore; Avvocato/ curatore speciale Tra avvocato e curatore speciale ad processum vi può essere coincidenza ma tale prassi non legittima la identificazione. Rappresentanza  SOSTANZIALE PER  AVVOCATO IL Può essere nominato CURATORE(ad acta o dal curatore che gli /processum) chiede di rappresentare il minore Non ha bisogno della in giudizio e ha procura trattandosi di bisogno della procura sostituti nell’esercizio alla lite. della potestà dei genitori : Disegno legge DIFENSORE DI UFFICIO  Secondo le regole generali (art.97 c.p.p.) IL MINORE può nominare un difensore di fiducia personalmente o tramite un prossimo congiunto. In caso di assenza vi è il d.di u: SI tratta di figure con una specifica preparazione in diritto minorile assunta attraverso corsi di formazione ,obbligatori all’atto dell’iscrizione nel relativo elenco de i difensori di ufficio. Disegno legge nro 3048 (6.7.2005,modifica artt.336 e 337 c.c.). Compenso L. 217/90 Tutela e curatela :prassi applicativa  Nella pratica giudiziaria il numero dei procedimenti di tutela e curatela sono scesi per una serie di fattori:  TUTELA:  Destinazione all’adozione di minori privi di genitori , diminuzione degli orfani e abbassamento della maggiore età. CURATELA  L’anticipazione della maggiore età a 18 anni;  E dunque curatela di minori ultrasedicenni emancipati con matrimonio( 390 c.c.)  AUMENTO delle curatele speciali per specifiche attività: ad es. opposizione a stato di abbandono; disconoscimento/e o riconoscimento

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La Tutela : Il tutore provvisorio. Prof.ssa Francesca Panuccio Dattola. Elaborazione a cura del Dott. Angelo Marra. Università Dante Alighieri
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