Riccardo Orestano Il problema delle fondazioni in diritto romano (con un’appendice di Franca De Marini Avonzo) Con una «nota di lettura» di Maria Campolunghi Nota di lettura: Le «Fondazioni» di Orestano, di Maria Campolunghi — I. PREMESSE: 1. Oggetto del corso – 2. Bi- bliografia generale – 3. La teoria dei diritti soggettivi e il problema della personalità giuridica di entità sovraper- sonali – 4. Posizioni della moderna romanistica intorno a tale problema – 5. Difficoltà per l’indagine romani- stica derivanti dall’impiego di moderne concezioni della persona ― II. SULLE SITUAZIONI A BASE «PERSO- NALE» IN GENERALE: 6. Opportunità di estendere l’indagine alle situazioni a base «personale» – 7. Problemi inerenti al rapporto tra individuo e società; rinvio – 8. Concezioni moderne e concezioni romane di entità so- vrapersonali. L’esistenza di un ordinamento giuridico statuale è presupposto necessario per il porsi del pro- blema di tali entità – 9. Duplice aspetto di tale presupposto ― III. IL «POPULUS ROMANUS» : 10. Il problema della personalità giuridica dello Stato romano – 11. Lo qualifiche usate dai Romani per indicare la collettività dei cittadini: dal civis al subiectus – 12. Significato dell’attribuzione dell’imperium al populus Romanus – 13. La con- cezione romana del populus come centro di riferimento di situazioni pubblicistiche – 14. Difficoltà di accertare se il populus venisse concepito anche come centro di riferimento di situazioni privatistiche – 15. Assenza del richiamo al populus Romanus nella giurisprudenza classica a proposito dei problemi ricollegantisi a entità sovra- personali. Rilevanza pubblicistica dei rapporti patrimoniali facenti capo al populus – 16. Estraneità agli schemi privatistici di rapporti patrimoniali facenti capo al populus Romanus : a) le res publicae in patrimonio populi – 17. b) crediti e debiti – 18. c) successioni mortis causa – 19. Mancanza di tutela giurisdizionale dei privati nei confronti del populus – 20. Rilevanza o significato della concezione romana del populus in ordine al problema della perso- na giuridica – 21. Specificità della condizione giuridica del populus Romanus e non rapportabilità di essa a quella di altre situazioni sovrapersonali ― IV. LE CIVITATES: 22. Il problema della personalità delle comunità locali romane. Rilievi terminologici – 23. Accostamento della struttura giuridica delle civitates a quella del populus Ro- manus. Falsità di tale impostazione – 24. Pluralità di concezioni rappresentative della unità operativa della civi- tas – 25. a) la civitas come condominio – 26. b) il territorio della civitas come centro di riferimento – 27. c) la concezione di un’entità unitaria distinta dai suoi componenti (personae vice fungitur ) – 28. Conclusioni: mancan- za di una concezione romana unitaria rispetto al problema della civitas come centro di rapporti giuridici ― V. I COL- LEGIA: 29. Vari tipi di organismi associativi nel mondo romano – 30. Il problema della libertà di riunione e le sue soluzioni romane – 31. Capacità giuridica delle associazioni – 32. Conclusioni in ordine alla «personalità» dei collegia. Processo di allargamento della loro capacità – 33. Diversità di concezioni e regolamentazioni se- condo i diversi tipi di situazioni associative: ‘collegia licita ’ e ‘illicita ’, ‘corpus habere ’, ‘collegia certa ’. Il mutamento dei componenti del collegium – 34. Permanenze di residui personalistici nell’astrattizzazione giustinianea delle associazioni – 35. Rilievo della molteplicità di concezioni e regolamentazioni romane del fenomeno associati- vo – 36. Elementi associativi in alcuni fenomeni di proprietà collettiva. Difficoltà di differenziazione dal con- dominio – 37. Testimonianze intorno ad un’originaria struttura condominiale del collegium – 38. Testimonianze intorno alla concezione territoriale dei collegia – 39. Testimonianze intorno alla concezione corporativa dei col- legia. Intrecciarsi di essa con la concezione condominiale – 40. Persistenza di tali concezioni – 41. Le societates publicanorum – 42. Conclusioni: orientamenti della moderna dottrina intorno al problema della condizione giu- ridica dei collegia ― VI. CORPUS E UNIVERSITAS: 43. Atteggiamenti della romanistica moderna sull’impiego dei termini ‘corpus ’ e ‘universitas ’ nelle fonti romane – 44. Tesi dell’Albertario – 45. Analisi di tale tesi – 46. Con- clusioni su di essa – 47. Costruzione di una teoria unitaria nel diritto giustinianeo – 48. Corpus e universitas co- me collettività di soggetti e come entità unitaria astratta – 49. Oscillazioni tra la concezione collettiva e quella astratta nelle fonti giustinianee ove appare il termine ‘corpus ’ – 50. Analoghi risultati si ricavano dall’esame dei testi in tema di ‘universitas ’ – 51. Il problema dell’influenza di dottrine patristiche (corpus mysticum, corpus Christi ) sulla diffusione della concezione corporativa – 52. Importanza secondaria dell’influenza di concezioni specu- Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 1) 323 Il problema delle fondazioni in diritto romano lative sulla trasformazione degli istituti in esame – 53. Alla base delle trasformazioni nella struttura delle civita- tes stanno soprattutto nuove situazioni costituzionali, economiche, militari – 54. La nuova funzione dei collegia nell’ordinamento postclassico come determinante della loro nuova struttura – 55. La costruzione giustinianea di una categoria unitaria delle varie figure di aggregati di persone ― VII. SULLE SITUAZIONI A BASE «PATRI- MONIALE» IN GENERALE: 56. Diverso rilievo dell’elemento patrimoniale nelle varie figure di entità sovraper- sonali – 57. Le universitates rerum come costruzione della romanistica moderna. Critica di tale costruzione e nuove impostazioni del problema – 58. Difficoltà di ridurre a categoria unitaria gli enti collettivi a prevalente carattere patrimoniale ― VIII. L’EREDITA’ GIACENTE: 59. Particolare rilievo della problematica intorno all’eredità giacente ai fini della formazione del concetto di persona giuridica – 60. Concetto di eredità giacente – 61. Discordanti opinioni espresse nelle fonti sull’eredità giacente. Impossibilità di trarne costruzione dom- matica unitaria e opportunità del ricorso a interpretazioni più propriamente storiche delle fonti medesime – 62. L’hereditas nondum adita come res nullius. Conseguenze di questa concezione – 63. Tale concezione suscita difficoltà nella soluzione di problemi particolari: a) circa le situazioni che potevano determinarsi per un fatto naturale – 64. b) circa le situazioni che presupponevano l’esistenza di un soggetto capace – 65. La concezione che vede nell’erede il titolare dell’hereditas nondum adita – 66. La concezione secondo cui l’hereditas nondum adita «tiene luogo» della persona del defunto – 67. L’hereditas nondum adita quale domina – 68. Hereditas personae vice fungitur : diverso impiego di tale concezione nelle fonti – 69. Conclusioni: la pluralita di concezioni intorno all’eredità giacente come caratteristica dell’esperienza romana – 70. La costruzione dell’eredità giacente come persona giuridica è un portato degli orientamenti della scienza giuridica ottocentesca – 71. La personalizza- zione di patrimoni senza soggetto apre il problema dell’ammissibilità di diritti senza soggetto – 72. I diritti senza soggetto nel sistema dei diritti soggettivi – 73. La tesi del Windscheid sull’esistenza di diritti senza sog- getto e le critiche che ha suscitato – 74. Nuove prospettive del problema aperte dallo Jhering. Il patrimonio senza soggetto come patrimonio in aspettativa – 75. La categoria dei diritti soggettivi ha bisogno di essere in- tegrata da quella dei diritti senza soggetto oppure da quella delle persone fittizie per poter sussumere tutti i fenomeni che ad essa si dovrebbero riportare – 76. Origini giusnaturalistiche della costruzione pandettistica del sistema dei diritti soggettivi. Premesse per il superamento di tale posizione mediante il rilievo dato ad ele- menti superindividuali – 77. La scienza del XIX secolo alla ricerca di una saldatura tra diritto oggettivo e di- ritto soggettivo come concetti correlativi – 78. Conversione della scienza giuridica ad una sempre più accen- tuata considerazione «oggettiva» del diritto – 79. Tentativi di superare il dualismo tra diritto soggettivo ed og- gettivo: a) mediante la costruzione di un concetto unitario, ove sia salva però l’autonomia concettuale del di- ritto soggettivo stesso – 80. b) con la negazione dell’esistenza stessa del diritto soggettivo – 81. c) risolvendo quel dualismo nella relazione tra norma e soggetto – 82. Risultato di quest’evoluzione storica: pur con il rove- sciamento del soggettivismo giusnaturalistico, rimane in vita la contrapposizione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo – 83. Questa contrapposizione, nascendo da opposte concezioni del diritto in generale, non è componibile. Le due categorie del diritto oggettivo e del diritto soggettivo rinviano a due serie distinte di ideologie, normative, etc., anche se continui sono i rapporti tra le due serie – 84. Il problema del diritto sog- gettivo si risolve perciò nella storia di esso – 85. Tale risoluzione permette di cogliere con maggior libertà ed ampiezza la fenomenologia relativa – 86. In particolare permette di risolvere in senso positivo il problema dei diritti senza soggetto – 87. Applicazione di questi risultati all’hereditas nondum adita – 88. La soluzione romana: l’hereditas come centro di riferimento delle situazioni ad essa coordinate – 89. L’hereditas come entità corporale ― IX. LE ISTITUZIONI ALIMENTARI IMPERIALI: 90. Ragioni dell’indagine sulle istituzioni alimentari in questa se- de – 91. Struttura delle istituzioni alimentari imperiali – 92. Fonti principali – 93. Elementi delle istituzioni alimentari imperiali che anticiperebbero analoghi elementi delle fondazioni vere e proprie – 94. Si esclude che le istituzioni alimentari imperiali, pur presentando alcuni tratti caratteristici delle fondazioni, siano configura- bili come tali — APPENDICE. LA DELIMITAZIONE TERRITORIALE NEL MONDO ROMANO. SIGNIFICATO RELI- GIOSO ED EFFETTI GIURIDICI (a cura di Franca De Marini Avonzo): 1. Premessa ― I. CONSACRAZIONE DI EDIFICI: 2. Carattere sacro del luogo destinato al culto – 3. Definizione delle res sacrae – 4. Concetto di templum – 5. Rito di consacrazione – 6. Destinazione definitiva della cosa consacrata – 7. La lex dedicationis – 8. Conclu- sioni ― II. CONSACRAZIONE DI SEPOLCRI: 9. Le res religiosae – 10. Il sepolcro e i suoi confini – 11. Il principio della extracommerciabilità del sepolcro – 12. Limitazioni alla extracommerciabilità dei sepolcri introdotte in età classica ― III. FONDAZIONE DELLE CITTÀ: 13. Aspetto religioso della fondazione di città – 14. Fondazio- ne di Roma: mundus e pomerium – 15. Il rito in età storica – 16. Distruzione della città: exaratio ― IV. DIVISIONE DEI CAMPI: 17. La santità dei. confini nel mondo antico e a Roma – 18. Rilevanza giuridica della limitazione agrimensoria in età repubblicana – 19. Tracce di tale rilevanza conservate nel Digesto. Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 2) 000 Riccardo Orestano Nota di lettura: Le «Fondazioni» di Orestano Nel 1968 – anno per più versi memorabile 1 – tra primavera ed estate uscì, per i tipi Giappichelli, la monogra- fia a stampa di Riccardo Orestano sulle persone giuridiche 2. L’autore era un romanista e dedicato al diritto romano il lavoro, già nella delimitazione disciplinare del titolo, ma il gran successo, forse addirittura il maggio- re, fu riscosso fra i giuspositivisti. Ai lettori degli ultimi anni Sessanta, da un lato l’indagine prometteva – per il futuro – un proseguimen- to, dandosi in copertina la numerazione «I»; dall’altro segnalava – per il passato – un percorso da tempo av- viato 3. In questa vicenda a monte si inquadra l’opera che, qui e ora, si presenta. L’interesse al tema viene fatto risalire da Orestano alla relazione in un congresso dei primi anni Cin- quanta sulle fondazioni nell’antichità 4. Ne deriva, due anni dopo, uno scritto su beni dei monaci e monasteri per un volume collettaneo 5. A distanza di un anno vi fa seguito un corso universitario genovese sulle fonda- zioni (a.a. 1957-58) e l’anno ancora successivo, 1959, del corso appare una edizione litografata (di Giappichel- li) 6: quella appunto che oggi la Rivista di Diritto Romano ripubblica. Ma la vicenda scientifica non si chiude qui. Si aggiungono successivamente un ulteriore corso a Genova e poi ancora due corsi a Roma, che circolano «fra gli studenti in redazioni ciclostilate» 7. Alle spalle di Persone giuridiche Orestano arriva a calcolare «quasi quindici anni» su un medesimo «campo di ricerche». La «spiegazione» che sente di dovere per «una tale lunghezza di tempi» 8 gli dà in verità modo di mettere a nudo i complessi intrecci problema- tici che è venuto seguendo nel corso di anni particolarmente fecondi. Vuole «rendere conto del cammino» che lo ha condotto ai risultati che presenta nel volume a stampa; registra come «ambiziosissimi» gli «intendimenti» 9. Ri- spetto a quanto si era proposto (e la cui realizzazione, afferma, «non sta» a lui «giudicare») 10 certamente il risul- tato positivo sta nella gran circolazione e utilizzazione del libro. Invece un esito negativo, come possiamo ora sa- pere, avrà la progettualità insita nell’opera: «di cui pubblico il primo volume», scrive infatti l’autore, «e che spero fra non molto di poter completare» 11. Mancò invece il previsto secondo volume di Persone giuridiche 12. 1) Uso l’aggettivo in senso neutro come anno di cui resta memoria, senza valenza positiva o negativa che ri- chiederebbe una discussione qui fuor di luogo. Per il nostro protagonista, l’anno rimase memorabile sia dal punto di vista più generale delle ricadute in ambito universitario sia sul piano personale. Quale professore, Orestano man- tenne atteggiamento fermo, rifiutando cedimenti ingiustificati o lusinghe compromissorie, e però accettò il con- fronto: i cosiddetti contestatori di Giurisprudenza ricorderanno (così come i frequentanti e noi collaboratori) le ap- profondite discussioni che partivano in aula e proseguivano oltre le lezioni. Nel tempo, serbarono con lui un rapporto vivo, di stima e di affetto. Sul piano personale, l’anno fu per lui dolorosamente significativo: nel novembre moriva l’al- lievo Luigi Raggi, la cui scomparsa non fu senza effetto sullo stesso lavoro scientifico del maestro (si veda infra, nt. 12). 2) R. ORESTANO, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, Torino, 1968. 3) Come la «Presentazione» sottolinea già nelle frasi iniziali: ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. VII. 4) Convegno «SIHDA.», Les fondations dans les différentes droits de l’antiquitè, tenuto a Nancy nel 1954 e il cui tema era stato proposto da Fernand De Visscher. 5) R. ORESTANO, Beni dei monaci e monasteri nella legislazione giustinianea, in «Studi in onore di Pietro De Francisci», III, Milano, 1956, p. 563-593. Può ora leggersi in R. ORESTANO, Scritti, «Sezione prima. Saggistica», cur. M. Cam- polunghi e C. Lanza, con una nota di lettura di A. Mantello, III, Napoli, 1998, p. 1243-1275. Da tale raccolta postuma, che mette a disposizione tutti i lavori non monografici, per comodità del lettore si traggono le citazioni degli articoli. 6) ORESTANO, Il problema delle fondazioni in diritto romano, Torino, 1959. Le citazioni, effettuate in base al testo del ’59, usano la numerazione di pagine originaria aggiungendo tra parentesi quadre le corrispondenti pagine di que- sta nuova edizione. 7) ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. VII. 8) Ibidem. 9) ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. IX. 10) Ibidem. 11) Ibidem. 12) Ho già ricordato in altra occasione come la morte di Raggi nel novembre 1968 (quindi dopo la pubblica- zione del ricordato Persone giuridiche ), che egli soffrì come perdita lacerante, segni per un periodo non irrilevante una cesura nella produzione di Orestano, che i più vicini a lui avvertivano come una sorta di distacco da quanto lo ave- va appassionato. Peraltro non si blocca né la sua didattica in cui sempre si impegna fortemente né la sua ricerca, i cui risultati confluiscono in corsi universitari anche nella linea di indagine sulle «persone giuridiche» : di questa non viene però realizzato l’atteso volume II, quelli non vengono editi a stampa. Per cogliere l’impressionante pausa basti Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 3) 000 Il problema delle fondazioni in diritto romano Così la ricerca orestaniana sulle fondazioni rimane relegata al testo litografato mezzo secolo fa: a parte il ca- pitolo dedicato all’eredità giacente 13 utilizzato invece in studi successivi. Già l’anno dopo ne viene estrapolato un nucleo di pagine per il saggio intitolato a «diritti soggettivi e diritti senza soggetto», che suscita vasta attenzione 14, e più di venti anni dopo compare la parte rimanente, incentrata sul diritto romano, nell’articolo intitolato alla «heredi- tas nondum adita » 15. Il capitolo non era stato invece ripreso nella monografia del ’68, «non […] arrivata alle cosid- dette fondazioni» «salvo alcuni cenni», che di tale argomento non tratta se non indirettamente 16. Mancando una edizione definitiva, che ancora nel 1960 l’autore dava per scontata 17, Fondazioni rappre- senta per determinati temi l’unica testimonianza del pensiero di Orestano. Sarebbe già sufficiente a spiegare, e a farci apprezzare, l’iniziativa di Ferdinando Zuccotti nel rimettere in cir- colazione quest’opera in certo senso perduta. Ma altre considerazioni rendono pregevole la sua scelta. Se nel- l’opera ancora non c’è tutta la ricchezza di approfondimenti che emergerà con la riflessione successiva sfo- ciando (ma solo per le parti trattate) nelle Persone giuridiche, la linea di indagine che già la guida e la connota non è mai stata messa in dubbio dall’autore, quantomeno per gli aspetti di fondo, e nel tempo egli è anzi tornato ad utilizzarne pagine. L’ampiezza di ambito tematico, inoltre, documenta il pensiero nel suo complesso ed è indubbio valore. E proprio la risalenza, aggiungo, consente di cogliere come egli si accostasse in prima battuta a quei problemi; di come venisse scegliendo, e interrogando, le fonti. Vediamo più da vicino in che modo all’epoca della pubblicazione l’autore la presentasse. Un sottotitolo sfogliare ORESTANO, Scritti, cit., III: lo scritto ivi numerato come 50 (p. 1667-1668), intervento a una Tavola roton- da sui concorsi universitari, è pubblicato nel 1967; lo scritto numerato come 51 (p. 1679-1684) è la presentazione di un libro altrui che esce nel 1974; dopo di allora, invece, più di una trentina di nuovi scritti di varia mole, senza con- siderare lavori monografici quali ORESTANO,‘Diritto’. Incontri e scontri, Bologna, 1981, e il corposo volume, comple- tamente rinnovato, ORESTANO, Introduzione allo studio del diritto romano, Bologna, 1987. 13) E così intitolato: ORESTANO, Fondazioni, cit., cap. VIII, p. 180-262 [qui 74-104]. 14) ORESTANO, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in «Jus», XI, 1960, p.149-160, poi in ORESTANO, Azione Diritti soggettivi Persone giuridiche. Scienza del diritto e storia, Bologna, 1978, p.115-189; in ver- sione parziale e con titolo diverso, ORESTANO, Teoria e storia dei diritti soggettivi, entra anche in una raccolta colletta- nea, «Il diritto privato nella società moderna. Saggi», cur. S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 89-116; ora in ORESTANO, Scritti, cit., III, p. 1403-1450. Il lavoro credo costituisca ancor oggi un caposaldo della dottrina in argomento; più volte ho avuto occasione di vederlo discutere e utilizzare anche da giovani laureandi o dottorandi in discipline di di- ritto vigente come quelle civilistiche e commercialistiche su consiglio dei rispettivi relatori per acquisirne una lucida prospettiva critica. Rispetto all’indagine iniziale in Fondazioni, cit., p. 208 ss. – cui muove per comprendere le ragioni della esclusione nella Pandettistica tedesca dell’eredità giacente dalle persone giuridiche e che definisce «sommaria» (così in Persone giuridiche, cit., p. VIII, ove parla però di «capitolo finale del corso sulle Fondazioni », mentre in realtà esso è seguito ancora dal cap. IX) – alla redazione di Diritti soggettivi, cit., l’autore riconosce «più ampio respiro». Il testo riproduce, non senza aggiunte, approfondimenti e arricchito apparato bibliografico, ma con sostanziale fedel- tà, i §§ 71-86, inserendo a mo’ di incipit una citazione di Bachelard, «La science contemporaine est de plus en plus une réflexion sur les réflexions». La prima delle due avvertenze che ritiene necessario premettere (ivi, p. 1403) dà conto della collocazione iniziale della analisi che muove dalla «eredità giacente». Richiamata in poche righe la più vasta questione a cui intitola l’articolo (e in cui tale argomento va inserito), l’autore passa direttamente a trattarla anticipando come vi «giochi la concezione del ‘diritto’ dalla quale si muova» (ivi, p. 1404). 15) La specifica trattazione della problematica nel diritto romano, cui Fondazioni dedica i §§ 59-69 (p. 180-207 [74-85]), entra a far parte di un altro corso universitario, questa volta a Roma (a.a. 1963-64), le cui dispense ciclosti- late (1964) circolano solo fra gli studenti e che appunto «fra altri argomenti trattò ex novo dell’eredità giacente». Poi- ché nel ’68 la ricordata monografia Persone giuridiche non era poi giunta a trattarne, un articolo del 1982 riprende il te- sto del 1964 «praticamente inedito», lasciandolo invariato ma mutandone il titolo: ORESTANO, Hereditas nondum adi- ta, in «Iura», XXXIII, 1982, p. 1-24 (poi ripubblicato in R. ORESTANO, Edificazione del giuridico, Bologna, 1989, p. 127-154: ora in ORESTANO, Scritti, cit., IV, p. 2053-2078). Al di là di piccoli ritocchi formali e della aggiunta conclu- siva di una rapidissima «Postilla bibliografica», la nuova stesura (ove l’autore dà conto della vicenda, p. 2055) risulta pienamente corrispondente alle pagine appena ricordate di Fondazioni, salvo che per la modifica nell’ordine espositi- vo di presentazione ed analisi di alcuni frammenti presumibilmente per rendere pù chiaro il ragionamento. Del ca- pitolo VIII non risultano invece riutilizzate le ultime pagine: ORESTANO, Fondazioni, cit., p. 259-262 [103-104]. Nel «tornare alla hereditas nondum adita » e al diritto romano, la riflessione si conclude sulla «considerazione schiettamente realistica» che esso opera della situazione fra apertura della successione e aditio, sulla sua «maniera […] semplice e […] spregiudicata» di considerare «sino ai limiti del possibile» l’eredità in se stessa quale «punto di unificazione, di coordinamento, di tutela» per le situazioni che si determinino «intorno ad essa e in ragione di essa». 16) Lo ricorda lo stesso ORESTANO, Azione Diritti soggettivi Persone, cit., p. 116 in nota, ripubblicando in volume unico tre precedenti studi, fra cui il ricordato articolo Diritti soggettivi. 17) ORESTANO, Diritti soggettivi, cit., p. 1403 in nota: «sto preparando la seconda edizione». Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 4) 000 Riccardo Orestano la definisce «Appunti dalle lezioni tenute nell’Università di Genova » – il corso è «Diritto romano» – e la «Avvertenza » iniziale, siglata con le iniziali R.O. datando giugno 1958, sottolinea che il testo «è destinato esclusivamente agli studenti, come appunti per la preparazione dell’esame» e rappresenta soltanto una «parte delle lezioni». Sarà un «successivo volume» a raccogliere «le altre lezioni, già tenute» nel medesimo anno «sul Fisco e sui ‘lasciti’», aggiungendovi «le lezioni del corso 1958-59 sulle cosiddette Piae causae ». Perciò il frontespizio segnala espres- samente «Parte prima ». Anche qui non vi fu la «parte seconda». Al tema delle fondazioni trattato nelle lezioni – che «il testo […] riproduce, in alcuni capitoli per linee sommarie, in altri con qualche approfondimento» 18 (nove capitoli in tutto, per complessive duecentosettantuno pagine) – il volume affianca una ulteriore problematica: oggetto invece delle esercitazioni ma «parte anch’essa del programma d’esame». Sotto forma di «Appendice», collocata in fondo al volume e numerata autonomamente con cifre romane 19, La delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici (così l’intitolazione specifica) risulta «a cura della Dott. Franca De Marini Avonzo» 20, che la «Avvertenza» ringrazia espressamente. E’ il volume nella sua interezza che Ferdinando Zuccotti ha deciso di riproporre. Si mettono così a disposi- zione di chiunque vi abbia interesse pagine che hanno avuto ben scarsa circolazione: così della «Appendice» della De Marini, che ritengo pochi conoscano, quanto delle stesse Fondazioni di Orestano, come quelle dedicate ad esem- pio alle civitates nel capitolo quarto e ai collegia nel capitolo quinto. Una pubblicazione anche on line risulta ormai il modo più efficiente e rapido per diffondere testi di difficile reperimento. Fondazioni lo era divenuto assai presto (per- sonalmente, confesso di averlo avuto per le mani piuttosto tardi) e oggi può considerarsi praticamente introvabile. Nel frattempo, però, io ho avuto la ventura di diventarne proprietaria. Il fortunato entrarne in possesso si deve al generoso gesto di un mio conlega maior di sede, l’amministrati- vista Bruno Cavallo. Giovane studente genovese, aveva studiato per l’esame di Diritto romano con Orestano sui sedicesimi della Introduzione circolanti nel ’56-’57 (dodici in tutto: centonovantadue pagine rispetto alle sei- centonovantotto della redazione ultimata) 21 e sui ventidue sedicesimi delle Fondazioni, che costituiscono inve- ce l’opera completa; per circa trent’anni li aveva serbati con cura; se ne priva per trasmettermeli e tiene a ri- cordarne «l’impatto sconvolgente». Per il contesto – la presentazione della nuova, e terza, edizione della Intro- duzione 22 – è specie di questa che parla. Fondazioni finisce così col restare un poco in ombra. Resta comunque, di allora, il mio piacere nell’aver acquisito questa opera: in età digitale, con la leggera copertina di cartoncino verdino che in assenza di legatura raccoglie i più fascicoli di pagine semplicemente piegate e sciolte fra loro, appare quasi un reperto archeologico. Oggi, il possederla assume un significato par- ticolare essendo chiamata a parlarne. Soprattutto, resta quanto Cavallo aveva potuto dirci – per esperienza diretta, e giustappunto di quegli anni – intorno all’insegnamento di Orestano. Della sua didattica porta testimonianza «proprio come scola- ro» 23. Ricorda così il suo fare lezione «in modo completamente diverso» da quello allora abituale: a fronte del 18) ORESTANO, Fondazioni, cit., p. III [16 nt. *]. 19) Sia nell’ «Indice-Sommario» sia in una nota iniziale che la presenta come «Appunti da esercitazioni a cura della Assistente Dott. Franca De Marini Avonzo» (p. I-LXV [108-130]). 20) Costruita seconda una Premessa e quattro capitoli (I. Consacrazione di edifici; II. Consacrazione di sepolcri; III. Fondazione delle città; IV. Divisione dei campi). Su tale parte, peraltro, questa Nota di lettura non si sofferma. 21) E’ la seconda edizione, dopo la prima Introduzione (ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1953). L’opera completa (un poderoso tomo sempre in veste litografica) vedrà la luce quattro anni dopo: ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano 2, Torino, 1961. Invece in quell’anno accademico – ed è «il pri- mo anno» in cui accade – gli studenti genovesi cominciano ad acquistare «sedicesimo per sedicesimo l’Introduzione », a mano a mano che sulla base delle pagine consegnate dall’autore l’editore appresta in sequenza i fascicoli. Cavallo men- ziona in proposito la frequenza al secondo anno del corso di laurea; la biennalità di «Diritto romano» (si teneva allora nel secondo e nel terzo anno) mostra che quello sulla «Introduzione» era il primo corso, mentre il secondo era dedicato alle «Fondazioni» (nel ’57-’58, come ricorda l’autore, anche se nella datazione l’opera si conclude nel 1959). 22) ORESTANO, Introduzione (1987), cit. Perugia giunse prima tra altre sedi a presentare, il 6 maggio di quell’anno, il volume appena uscito nella seconda metà di aprile, grazie all’appoggio del Preside Severino Caprioli: Tra passato e futuro. Esperienze di Riccardo Orestano giurista. A due giuspositivisti (Gianni Ferrara, Pietro Rescigno, entrambi vicini all’autore) e due romanisti (Massimo Brutti ed io stessa, entrambi allievi) il compito di illustrare «la Introduzione allo studio del diritto romano di Riccardo Orestano, edita a stampa», come recita l’invito («finalmente a stampa» chiosa anche la Premessa dell’editore al volume, p. 1). Con interventi estemporanei ma assai significativi si aggiunsero due docenti perugini, Giuliano Crifò e ap- punto Bruno Cavallo. Per una serie di circostanze non fu possibile pubblicare subito il materiale, come sarebbe stato nelle intenzioni; vi si è poi rinunciato per il susseguirsi di altre consimili iniziative, cui furono chiamati a partecipare gli stessi no- stri oratori. Posso però dar conto di quanto detto con citazioni precise grazie alla trascrizione cui subito si provvide. 23) Può scusarsi se «ognuno parla di sé quando parla di queste esperienze a livello di testimonianza»: «nella te- stimonianza, come ci insegnano gli amici processualisti», «è la denuncia della verità tramite se stessi». Ne faccio ri- chiamo, sperando valga anche per i ricordi personali di cui ho intessuto questa Nota di lettura. Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 5) 000 Il problema delle fondazioni in diritto romano «bagaglio di certezze giuridiche» che offrivano le facoltà del tempo 24, con Orestano – ricorda – «quando usci- vamo dalla lezione, di certezze non ne avevamo assolutamente nessuna». Gli studenti genovesi furono «tra- volti e affascinati da questa visione storica della relatività della scienza giuridica»: una «storicità» vista non solo e non tanto come «studio della storia giuridica», bensì «di tutti quegli elementi estremamente compositi che costituiscono i cardini attraverso i quali si snoda lo svolgimento di una determinata società» 25. Mi soffermo su un punto particolare, l’efficacia dell’impatto. Cavallo sottolinea come il dire di Orestano fosse «molto più ricco e molto più sconvolgente» 26 di quanto traspaia dalle sue stesse pagine. Credo di capir bene cosa intenda. Ho ascoltato anche io sue lezioni straordinarie, che aprivano squarci di comprensione e la nostra stessa testa. Penso a rappresentazioni folgoranti, pur nel lento eloquio che gli era proprio. Si deposita- vano nella nostra memoria, ci sembrava impossibile cambiarne anche una singola parola, le condividevamo tra noi frequentanti quasi un mantra per capire. Poi – è successo più e più volte – occorreva magari citarle e consul- tavamo lo scritto dove avrebbero dovuto essere: non le trovavamo più e, interrogandoci l’un l’altro, invano ci dannavamo lungo le pagine a cercarle in quella felice combinazione di vocaboli che ci aveva per sempre incan- tato. E finivamo comunque col farvi ricorso, in tutta fedeltà ma con rinuncia alle virgolette quasi fosse sem- plice parafrasi. Aderendo al ricordo di Bruno Cavallo, si potrebbe concludere per la diversità (superiorità?) della oralità a fronte della scrittura, nella cui fissità si traduce una riflessione più sedimentata. Questa diversità / superiorità mi è tornata alla mente davanti alle pagine di Fondazioni che furono poi trasfuse in Diritti soggettivi : nella stesura originaria permane il segno della oralità; le lezioni da cui Fondazioni nasce la- sciano traccia nel modo di porgere. Anche l’autore opera un raffronto, ma in tutt’altra direzione: il maggior ri- lievo della seconda stesura. Ne segnala «un più ampio respiro», come ho già ricordato, e l’essere «struttural- mente collegat[a]» alla voce enciclopedica su «Azione » pubblicata l’anno prima 27. L’importanza di tale com- plementarità 28 è indubbia. Diritti soggettivi risulta più significativo non solo quando fa espresso riferimento alla voce oppure si amplia e approfondisce rispetto alla versione iniziale di Fondazioni o apporta «affinamenti», ma 24) Senza fare «il nome di illustri maestri», ricorda come nel «primo anno» «il diritto privato e il diritto costitu- zionale venivano ad essere propinati come verità rivelate». 25) E se da «positivista, artigiano del diritto positivo» quale poi egli è divenuto, «il diritto romano si è allontana- to», aggiunge tuttavia «non posso dimenticare» il richiamo di Orestano alla «attenzione sulle tecniche mercantili e commerciali quando si parlava dei problemi economici della costituzione romana». Ne ricorda espressamente «la per- cezione» trattane «dell’importanza che nella storicità del diritto ha il ruolo della costituzione economica materiale»; la considera «uno degli elementi» che rappresentando «una specie di trend» lo ha portato nella posizione di «potermi oc- cupare, penso in senso storicistico, di quella che è la costituzione materiale dell’attuale governo pubblico della econo- mia». Pure rileva contestualmente che di questi problemi economici Orestano «per vero non amava parlare molto». E’ una conferma, direi, di quanto Orestano stesso sostiene (su altro profilo, peraltro: che non vi «può essere didattica che non sia al medesimo tempo attività di scienza»): «ritengo che abbia importanza non tanto ciò che si insegna» – o quan- to insistentemente, si potrebbe aggiungere nel nostro caso – «ma come si insegna» (ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. X). Questa distanza dall’economia, in concreto ma non in linea di principio, che da studente Cavallo coglie in lui, verrà riconosciuta molti anni più tardi in un testo con insolita forma epistolare al condirettore del periodico su cui appare: ORESTANO, Economia come ‘Storia’, in «Rivista di Storia Economica», IV, 1987, p. 152-154. 26) Sottolineo la scelta dell’aggettivo «sconvolgente». Insolito per un distillato di sapere quale appare la lezione accademica, nelle trascrizione delle parole di Cavallo lo troviamo tre volte. Oltre questa occorrenza circa a metà in- tervento, si registra all’inizio (come ho già ricordato), quando egli si interroga «su quale fu l’impatto sconvolgente dell’opera con chi vi parla». Si registra quando conclude: «in quest’opera sconvolgente delle nostre giovani coscien- ze». E qui gli sta a cuore richiamarsi («devo ricordare») a «una presenza preziosa», «nella veste sempre discreta di interprete autentico del maestro» : «Luigi Raggi, che tanto a noi giovani studenti genovesi ha dato». Cavallo sottoli- nea la «particolare commozione» con cui ne parla. A me fa piacere ripeterlo, e con la medesima commozione. 27) Così ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. VIII: ma ne aveva già detto pubblicando la selezione di pagine (si veda infra, nt. 28). 28) Nella seconda delle avvertenze a ORESTANO, Diritti soggettivi, cit., p. 1403 in nota, l’autore collega espres- samente le pagine che si accinge a pubblicare alla voce ‘Azione (storia del problema) ’ in «ED.», IV, Milano, 1959, p. 785-822. E’ con essa che «il presente frammento va posto in relazione»: la «matrice» della voce enciclopedica si tro- va proprio «in questo excursus sui diritti soggettivi» già apparso in Fondazioni, e, a propria volta, la nuova versione di questo approfondisce punti «soltanto accennati o adombrati» nella voce tematica. Occorre dunque considerare i due lavori come «integrantesi fra loro»: «per la complementarità degli argomenti», ma anche perché vi «si ricercano, per gradi o sotto angolazioni diverse, aspetti e profili di un problema a nostro avviso unico: la storia (e la storicità) del ‘sistema’ pandettistico e delle sue vicende». Sulla complementarità dei due lavori, pressoché con le stesse parole, torna in Persone giuridiche, cit., p. VIII della «Presentazione», ove aggiunge che «i risultati di queste ricerche, con altri sviluppi sono poi entrati» in Introduzione (1961), «insieme a una serie di indagini sulla storia della sistematica e sul valore dei concetti giuridici, a cominciare da quello di ordinamento». Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 6) 000 Riccardo Orestano anche quando il dettato rimane identico a quello del libro: è il lettore a recepirlo diversamente in corrispon- denza con quanto gli è ormai noto e ha appreso da Azione. Voglio però difendere l’importanza di (ri)leggere il tema nella esposizione pensata per studenti che vi avrebbero sostenuto l’esame. Vi si coglie un tale senso di freschezza, forse meglio di immediatezza, che certe affermazioni, certi rovesciamenti di posizioni si avvertono ancor più dirompenti, e icastici, di quanto risultino inseriti e incorniciati dall’articolo nel più nutrito apparato di letture e riferimenti ampiamente discussi. Qui appare quasi attenuarsi la novità; paradossalmente, oserei parlare di attutita efficacia. Poter tornare oggi, grazie a questa edizione elettronica, alle lezioni raccolte nel li- bro – dunque a quel 1959 in cui vengono pubblicate, e ancor più a quel ’57-’58 in cui vengono impartite – serve a restituire il senso originario del loro impatto: l’effetto «sconvolgente» di Orestano, su cui appunto Ca- vallo, proprio da ex-studente, aveva voluto richiamare l’attenzione. Fortunati, occorre dire, quegli antichi giovani, chiamati a partecipare a una riflessione creativa nel suo stesso farsi, guidati a guardare strutture logiche e categorie, su cui intere generazioni si erano formate, con ca- pacità critica e disincanto così da coglierne l’inevitabile condizionamento della storia. Erano molti? O «felici pochi» ? Ai testimoni più diretti di quell’insegnamento – nel quale vengono coinvolti, come testimoniano i ringraziamenti dell’autore 29 – non possiamo più chiederlo: non a Luigi Raggi, scomparso trentottenne lo stes- so anno in cui uscirono le Persone giuridiche ; non a Franca De Marini, che ci ha salutato ottantenne nel febbraio 2013. Certamente, non si trattava della massa con cui Orestano si troverà a doversi misurare a Roma; Genova era pur sempre sede di media grandezza. Cosa solleciti la sua attenzione per la problematica (l’imbattersi in una fonte? la lettura di un libro?) Orestano, a quanto mi consta, non spiega esplicitamente. Anche se individua un dies a quo nel convegno del ’54 di cui si è detto, per il suo modo di lavorare credo di poter escludere un intervento su commissione (si dà l’occasione congressuale e allora si prepara qualcosa in proposito). Casomai, la proposta tematica di de Visscher può apparirgli felice, al di là dell’obbiettiva importanza, in quanto si attagli a qualche riflessione che viene facendo per proprio conto, favorisca un interesse già in atto, gli dia una platea per cimentarvisi. Peraltro, ove già presente, un tale interesse non si era an- cora manifestato. A scorrere, nella raccoltà postuma di Scritti, i lavori che precedono l’articolo derivato dal conve- gno – cronologicamente, il ventinovesimo – non si individuano con chiarezza agganci tematici. E allora mi permetto di ricordare quella che potrebbe apparire una leggenda di scuola: che l’attenzione al problema venisse dalla più stretta contemporaneità, e proprio dal mondo genovese in cui Orestano si era im- merso a partire dal ’50. A sospettarla quale leggenda era la stessa De Marini e dovremmo certo riconoscerle la posizione di chi sa più di tutti. Eppure… eppure non riesco a trascurarla come mero sentito dire. Qualcosa in proposito l’ho saputa io stessa: ascoltandola direttamente da Orestano. Il ricordo di quella informazione, va- go, si perde nella seconda metà degli anni Sessanta. Non ricordo a qual fine ne parlasse, né se io stessi ancora lavorando alla tesi o già collaborassi alla cattedra. Perciò non so neanche dire se fosse già uscito Persone giuridi- che, ma è a proposito di questo lavoro, rispetto a cui avevo quantomeno seguito un corso per il mio esame, che Orestano mi accennò di una vicenda dei camalli genovesi, più precisamente di una loro vertenza, che avrebbe catturato il suo interesse e l’avrebbe indotto a porsi più in generale il problema come storico del di- ritto. Nel mio ricordo, non era questione che gli avessero riferito, piuttosto un interesse professionale: a Ge- nova Orestano si impegna anche nella professione, come avrebbe continuato a fare ritornato nell’università romana. In ogni caso, leggenda o verità, quantomeno nell’ambiente romano è circolata. La richiamo qui – con tutti i dubbi del caso: nonostante qualche tentativo non si è riusciti a trovarne prova – perché è suggestiva- mente in linea con la inesausta curiosità di Orestano, con la sua capacità di uno sguardo ampio, che trascor- resse dal presente al passato, «da noi fino ai romani» 30, senza far perdere di specificità né l’uno né l’altro. Se andiamo all’avvio ufficiale della ricerca sulle fondazioni di cui è rimasto traccia (l’articolo sui beni dei monaci e monasteri 31 che deriva dalla relazione congressuale), a tutta prima esso non si presenta costruito intor- no a tale tematica. Lo «scopo» dichiarato appare tutt’altro: è «circoscritto» a studiare «alcuni aspetti della legisla- zione giustinianea intorno al regime dei beni di coloro che si dedicavano alla vita monastica ». Anche la possibilità che si se- gnala di «qualche considerazione di più ampia portata» attiene ad altro: «aspetti privatistici » della legislazione giusti- nianea significativi «per la conoscenza del sistema giustinianeo» e «della tecnica legislativa» dell’imperatore. Così pure, il ricavarne «indicazioni» che programmaticamente «trascendono l’argomento» dell’articolo appare volto ai «caratteri dell’opera giuridica» di questi «nel suo complesso». Fra gli interessi di indagine, dunque, Orestano non prospetta in alcun modo questioni relative al tema che ci occupa. Non solo: benché anni dopo la rievocazione dell’iter della ricerca faccia di quello studio un momento fondamentale (l’inizio), per quasi tutta la trattazione le 29) Così la «Avvertenza» in ORESTANO, Fondazioni, cit., p. III [16 nt. *]. 30) Secondo la formulazione nella quarta di copertina per Introduzione (1987). 31) ORESTANO, Beni dei monaci, cit. Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 7) 000 Il problema delle fondazioni in diritto romano fondazioni vi restano estranee 32. E’ solo nell’ultimo paragrafo che il tema emerge. Può dirsi emerga quasi all’im- provviso, anche se implicitamente preparato (ce ne rendiamo conto poi) dalla precedente lettura delle fonti col porsi questioni di successio. In chiusura del lavoro, l’autore, «esponendo» secondo «tre ordini di problemi» le «con- clusioni e le osservazioni» di quanto svolto, colloca al secondo posto – dopo «dommatica del diritto privato giu- stinianeo in generale» e prima di «tecnica legislativa giustinianea» – la «teoria delle cosiddette fondazioni». Sino adesso non vi ha mai fatto cenno; ora vi dedica assai più spazio che alle altre due questioni 33. Colpisce – ed è difficile darne spiegazione – che mentre primo e terzo ordine dei problemi erano posti all’attenzione del lettore già nell’impostare il lavoro 34, del secondo (che qui interessa) si venga a discutere sol- tanto alla fine. E occorre aggiungere un altro rilievo sul modo di presentare l’indagine. Anche se è la stessa struttura espositiva a guidare con abilità il lettore verso il profilo delle fondazioni (le conclusioni scaturiscono con naturalezza dalla individuazione di determinati aspetti nella precedente discussione delle testimonianze, come detto), tuttavia è come se la novità del tema venisse in certo senso nascosta sotto una veste apparente- mente tradizionale. L’analisi, acuta nello sviscerare le molteplici questioni pratiche sottese al dato normativo, però si svolge secondo canoni consolidati, usa stile espositivo tradizionale, soprattutto fa talvolta ricorso a vo- caboli dommatizzanti. Ne abbiamo appena avuto una dimostrazione allorché a «dommatica » si intitola il primo ordine di problemi 35, ma si veda ad esempio anche il proposito di esaminare i principii giustinianei «nelle loro conseguenze dommatiche e pratiche» e l’esprimersi «in termini di dommatica giustinianea» 36 (corsivo mio). Assai diversi, invece (o così a me pare), esposizione e linguaggio nelle sei ultime pagine. Vi riconoscia- mo l’Orestano di Fondazioni e di Azione, di Introduzione e di Persone giuridiche. Anche se l’articolo è forse uno dei meno frequentati (in specie dai giuspositivisti forse perché tutto giocato sulle fonti romane) e varrebbe la pe- na approfondire, mi limito a pochi cenni essenziali. Secondo l’autore, le fonti giustinianee mostrano di co- struire, quando correttamente interpretate, la trasmissione dei beni dei singoli monaci (non mi trattengo sulle varie situazioni che determinano il passaggio) come acquisto al monastero 37. ‘Monasterium ’ viene però inteso nel senso non di comunità di monaci (l’universitas ), bensì di «luogo su cui insiste l’organizzazione monasti- ca» 38. Fa fatica a cogliere una tale costruzione chi, suggestionato dalla ineliminabile introiezione nel pensiero moderno di «persona giuridica», per ammettere titolarità di diritti in centri diversi dalla persona fisica concet- tualizzi mediante schemi antropomorfici. La soluzione antica, volendo qualificarla, potrebbe convenzional- mente dirsi «topografica», così da contrapporla alla «soluzione antropomorfica», che è grave errore giudicare superiore 39. Non solo. Negare una soluzione antica al problema della destinazione di un patrimonio a uno scopo – come pure si è fatto – deriva soprattutto da una «inesatta impostazione del problema» di chi muova dall’accertare la conoscenza o meno delle fondazioni nel diritto romano: «non ritrovando il concetto», si è fi- nito con il ritenere che «addirittura mancasse la ‘cosa’» ! 40 In poche frasi di parole dirette e semplici, la questione di fondo è stata posta, con grande chiarezza. Le lezioni genovesi affronteranno appunto «il problema» delle fondazioni: così da individuare, in linea con la posizione conclusiva dell’articolo, «come l’esperienza giuridica romana fosse pervenuta per diverse vie a risol- 32) ORESTANO, Persone giuridiche, cit., p. 7. 33) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1267-1274, a fronte di metà pagina per la prima questione (p. 1267) e di una pagina complessiva per la terza (p. 1274 s.). 34) Nel testo, ho subito sopra ricordato come all’inizio dell’articolo si premettano le ricadute attese dall’indagine in merito alla «conoscenza del sistema giustinianeo» per «profili della tecnica legislativa» e «caratteri dell’opera giuri- dica nel suo complesso»: ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1245 s. 35) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1267. 36) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1260. Non così singolare risulta invece l’uso del vocabolo (p. 1264) nella frase sulla «antica letteratura sulle fonti romane, dai glossatori in avanti» e le «difficoltà che le disposizioni giustinia- nee suscitavano dal punto di vista dommatico»: è dal punto di vista degli «antichi giuristi» che ci si pone. 37) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1270: «i beni si acquistavano al monastero con ciò assumendo quest’ultimo a centro di riferimento di diritti». 38) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1271. 39) Lascia perplessi il modo in cui si intende capovolgere un eventuale giudizio di superiorità: ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1272 s. Secondo «una graduazione delle forme del pensiero» (e già una «classifica» in lui sorprende), non solo scrive che «la concettualizzazione in schemi antropomorfici è da considerare, insieme all’animismo, tra le più primitive», ma costruisce anche una singolare difesa della soluzione topografica: se «rozza» per il collegare «il centro di riferimento a un elemento materiale» (il locum, appunto), «implica però una più forte astrazione di quanto non si riscontri nella soluzione «persona giurica»». Il dire dell’autore sembra attardarsi in fraseologie e rappresenta- zioni tralatizie. Non completamente, va detto: soluzione «rozza» infatti lo «può apparire» e «da un certo punto di vi- sta» ; ambigua la stessa taccia di «primitivismo», che potrebbe, un po’ infelicemente, celare solo il rinvio a remote origini. L’autore cerca forse di difendersi dalle vischiosità, ma finisce col far ricorso a un vecchio strumentario. 40) ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1273. Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 8) 000 Riccardo Orestano vere il problema che in termini moderni» può dirsi «della destinazione permanente di beni a uno scopo» 41. Per la verità, l’opera del ’59, nel muovere dall’obbiettivo/oggetto del corso 42 le cui lezioni raccoglie, delinea un «problema» più ampio di quello indicato nel titolo. Ci «dedicheremo» – scrive Orestano (al futuro, quasi ripetendo un esordio da prima lezione) – «all’esame di alcuni aspetti del problema delle ‘persone giuridiche’ e in particolare delle cosiddette ‘fondazioni’» (corsivo mio). Queste vengono dunque affrontate come profilo spe- cifico nell’ambito del tema più generale all’attenzione: le persone giuridiche, da esaminare peraltro non nella totalità, ma per «alcuni aspetti». Tema complesso (non casuale l’uso del vocabolo «problema», nel titolo e nell’esordio) – come l’autore mette subito in guardia – per il coinvolgimento di più questioni fondamentali «della nostra tradizione giuridica e della scienza che vi è connessa». Dalla antichità, a cui le prime righe subito delimitavano l’esame da compie- re («in diritto romano»), la prospettiva si dilata a un tempo che arriva a ricomprendere il presente. La «nostra tradizione giuridica», scrive Orestano: dunque, va inteso, qui e fino a oggi. Impossibile prescinderne. La man- canza di conoscenza di diritto e scienza anche del qui e dell’oggi (e di quali vie sono state percorse per arri- varvi), per ciò stesso la inconsapevolezza dei condizionamenti che ne derivano, parte ineliminabile della cultu- ra, impedirebbero di individuare l’essenza del tempo antico. Chi segue l’analisi orestaniana sarà via via indiriz- zato a cogliere in concreto il problema. Per ora l’autore si limita a segnalare espressamente la difficoltà insita in tale argomento («estremamente arduo») e ad accennare alla influenza della tradizione 43. E’ ai suoi studenti che lo segnala così come a loro (la destinazione «esclusivamente agli studenti» va te- nuta presente) illustra «l’operare, in un gioco continuo di azioni e reazioni» di una «molteplicità» di «elementi». Riassuntivamente, li definisce «reali, normativi, speculativi» 44. Orestano sta parlando ovviamente di «esperienza giuridica», con i tre dati (dato realtà, dato norma, dato scienza) che convenzionalmente la riepilogano, ma non ne fa menzione espressa. ll sintagma, cui ricorrerà poi innumerevoli volte nei suoi studi, qui non viene utilizzato. Si deve presumere che, così come il lettore di oggi, anche gli studenti di allora fossero comunque in grado di cogliere il riferimento. Pur non studiando più sulla Introduzione del 1953 (che ne trattava) ma sui fascicoli della seconda edizione che stavano via via uscendo, an- che ove Orestano non fosse ancora arrivato a tale argomento nel testo scritto 45 ne avrà comunque detto loro a lezione. E’ infatti il suo modo di studiare il diritto romano: come esperienza giuridica romana. Queste prime pagine di Fondazioni, però, usano il sintagma poco più avanti, con valenza meno pregnante, a proposito delle qualificazioni giuridiche cercate per situazioni diverse dalla persona fisica, diverse «dall’uomo come persona singola», che «l’esperienza giuridica […] conosce» 46. Non è mia intenzione ripercorrere la complessa trama di ragionamento di Orestano. Non voglio togliere al nuovo lettore il piacere di farlo personalmente, ora che la nuova edizione lo rende possibile. Il compito affi- datomi è assai più ridotto: accompagnare pagine di così tanti anni or sono con un rapido inquadramento an- che sul tempo della loro nascita. Mi fermo perciò a qualche breve considerazione. Mi viene spontanea però una raccomandazione al lettore di oggi, supponendolo, come faceva Orestano, insieme «erudito e benevolo» 47: lo invito a non liquidare tali pagine come troppo semplici. L’esposizione piana, anziché farsi apprezzare, potrebbe dar luogo a una sorta di equivoco in specie a fronte di approfondimenti cui l’autore ci ha abituato in ulteriori scritti su queste tematiche. Così come un equivoco, qui e in altri casi, può crea- re proprio il successo che la posizione di Orestano ha conosciuto, anche se non sempre è a lui che si riporta la paternità di certe idee. Per un esempio fuori dell’opera, si pensi alla circolazione della formula «esperienza giuri- 41) Così ORESTANO, Beni dei monaci, cit., p. 1274. Limitarsi a escludere che il concetto moderno di fondazione «trovi rispondenza nei dati della realtà storica passata», infatti, «non ci permette di conoscere altro intorno a tale realtà». Occorre liberarsi di tale impostazione, e assumere invece questo punto di vista diverso, come «la più recente storiografia romanistica» va facendo «attraverso una serie di indagini sempre più approfondite», anzitutto (loc. cit., nt. 1) quella, «magistrale», di G. LE BRAS, Les fondations privées du Haut-Empire in «Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento», III, Palermo, 1936, p. 21-67. 42) «Dedicheremo il corso di quest’anno (e forse la parte speciale di quello dell’anno prossimo) all’esame […]» sono le parole iniziali delle «Premesse»: ORESTANO, Fondazioni, cit., p. 1 [16]. 43) Ibidem. 44) Ivi, p. 1 s. [16] 45) Il che potrebbe essere, visto che sappiamo dalla esperienza di Bruno Cavallo come alla fine dell’anno ’56-’57 i fascicoli usciti arrivassero solo a p. 192, mentre il volume completo dello «studio storico del diritto come studio della esperienza giuridica» arriva a parlare ben più avanti: Introduzione (1961), cit., p. 359 ss. 46) ORESTANO, Fondazioni, cit., p. 4 [17]. 47) Così in ORESTANO, ‘Diritto’, cit., p. 5: «Erudito ac benevolo lectori » è l’intestazione delle pagine premesse agli scritti. Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 9) 000 Il problema delle fondazioni in diritto romano dica». E’ diventata oggi un sinonimo di «diritto» su un mero piano lessicale (evita ripetizioni, suona meglio), molto spesso peraltro utilizzata senza con ciò aderire al mutamento di prospettiva che implicherebbe. Non se ne può quasi fare a meno, così come era successo assai prima per un diverso sintagma, «ordinamento giuridico». Ma dell’uno e dell’altra non sempre si ha piena consapevolezza. Di «esperienza giuridica» Orestano si divertiva, spe- cie negli ultimi tempi, a verificare le molteplici ricorrenze anche in autori, specie romanisti, da lui distanti se non addirittura a lui avversi: per quanti erano rimasti coinvolti dall’espressione senza però trarne le conseguenze da lui messe in luce, quale sorpresa se per quella utilizzazione si fosse loro attribuita una concezione così ampia del diritto come essa consentiva. L’invito è dunque a non cadere nella trappola di una ovvietà che potrebbe venir (erroneamente) supposta a causa sia del modo facile con cui l’autore presenta nuove idee, in realtà invece frutto di conquista attraverso la riflessione sulle fonti, sia dell’adesione che esse hanno raccolto 48. Ritengo di qualche interesse individuare in Fondazioni tratti peculiari del pensiero di Orestano così come lo conosciamo dal complesso della sua opera. Riluttanza o avversione all’inquadramento dommatico, rifiuto di risolvere il concreto disordine di solu- zioni diverse che si ammassano nella storia col ricorso a una formulazione unica che appaghi nello studioso una aspirazione teorica all’ordine, a me pare si ritrovino anche nello scritto che qui interessa. Nella ricerca delle «soluzioni romane al problema degli enti irriducibili alla persona fisica», Orestano scrive, è da contrastare – e «senza lasciarci vincere» – la «tentazione di unificare sotto categorie predeterminate la molteplicità eterogenea dei dati storici», favorendo invece proprio col tener conto di tali dati la individuazione in concreto di quelle soluzioni 49. E ancora, la necessità di considerare, per poterle cogliere e comprendere, tutte «le diverse manifestazio- ni» nella loro «specifica individualità»: senza limitarsi a cercare testimonianze di «fondazioni» in senso moder- no (rischiando di trascurare altre situazioni tipiche nella esperienza romana); senza dedurre da una assenza di principii generali che li riguardino l’assenza dei fenomeni che modernamente si riconducono alle fondazioni; senza estendere a tali fenomeni concezioni romane elaborate per «situazioni a tipo corporativo»; senza assumere a principio generale valido per ciascuna di quelle situazioni criteri specifici disciplinanti situazioni specifiche 50. In tanti punti e per tanti temi trattati emergono, e vengono illustrati, modi di accostarsi alle fonti che si riscontrano in altri lavori. Una compiuta rassegna, per quanto contenuta, porterebbe via troppo tempo (e fini- rebbe con l’essere ripetitiva); basti qui aggiungere poche, sporadiche, esemplificazioni esposte per punti. Qualche casualità nella scelta sia giustificata dalla suggestione di alcune formulazioni piuttosto che di altre. L’impegno a cogliere come «il problema pratico» che si presenta venga dai Romani «risolto attraverso soluzioni molteplici, non riconducibili ad unità» 51 comporta il sottrarsi, anche per le cosiddette fondazioni, alla «suggestione» moderna delle «soluzioni unitarie », «‘monistiche ’», del «principio generale unico» 52. E «neppure in materia di civitates si ha unità di concezioni e soluzioni»: nella esperienza giuridica romana a mancare è proprio «una visione unitaria e un principio generale» 53. E questa «molteplicità di soluzioni diverse» 54 può aversi – lo 48) Credo che nella trappola dell’ovvietà non cada la relazione nel convegno 2006, «Maestri del Novecento», orga- nizzato dal Club dei Giuristi, di S.-A. FUSCO, Riccardo Orestano: le forme del potere, in «Ritorno al diritto», VII, 2008, p. 43-48, che pure al vocabolo fa ricorso parlando addirittura di «subliminale ovvietà» nel suo pensiero (ivi, p. 47). A escluderlo mi pare il contestuale giudizio che Orestano «abbia rappresentato e rappresenti un ‘point of no return’ nella ricerca romani- stica, ma più in generale nella concezione attuale del diritto» (ibidem ). Anche nella affermazione, per un profilo specifico, di «aver ribadito un pensiero apparentemente comune» (ivi, p. 44), l’ avverbio utilizzato tiene al riparo da possibili frain- tendimenti. Il richiamo qui a Fusco non intende relegarlo fra quanti sminuendo il pensiero di Orestano non sappiano co- glierne le ricadute. Al contrario: qualche osservazione di Fusco a proposito della ricostruzione orestaniana del potere im- periale (ivi, p. 47 s.) è implicitamente tenuta presente in quanto dirò proprio ora sullo scritto che presentiamo. 49) Fondazioni, cit., p. 17 [21] (in una «ricerca di soluzioni particolari» che non comporta la «loro unificabilità in una categoria generale [persona giuridica - fondazione]», scrive ancora, p. 19 [22]). 50) Ivi, p. 19 [22]. 51) Ivi, p. 81 [42]. Sulla «molteplicità delle ‘soluzioni’», con invito a tenerla «sempre presente» quale «presupposto dal quale muovere», torna anche la «conclusione ‘aperta’» aggiunta alle pagine estrapolate da Fondazioni e pubblicate in articolo autonomo (ORESTANO, Hereditas nondum adita, cit., p. 2078): soluzioni «offerte da una vita in continuo movi- mento, anche di idee, e nella quale il giuridico risulta da un incessante processo di edificazione, sempre in facimento». 52) Fondazioni, cit., p. 81 [42]. 53) Ivi, p. 79 [41]. 54) Concezioni e soluzioni la cui diversità non deve far trascurare l’esistenza spesso di una unica «mira»: lo si ricorda ad esempio per l’hereditas ove la finalità è «rendere possibile lo stabilirsi di rapporti e situazioni giuridiche» fra morte del de cuius e accettazione dell’eredità (ivi, p. 190 [78]). E a proposito delle diverse soluzioni date alle varie e complesse situazioni che si presentano nel mondo romano, nel chiudere il § 58, cap. VII, sulla «Difficoltà di ridurre a categoria unitaria gli enti collettivi a prevalente carattere patrimoniale», si indica espressamente la via per coglierne il Rivista di Diritto Romano - VIII - 2008 http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/ ( 10) 000
Description: