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Guida alla tutela dei marchi e dei brevetti - Camere di Commercio PDF

106 Pages·2013·2.11 MB·Italian
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Guida alla tutela dei marchi e dei brevetti Le risposte ai quesiti più frequenti Guida alla tutela dei marchi e dei brevetti Le risposte ai quesiti più frequenti Edizione 2013 A cura dell’ufficio marchi brevetti e strumentazione informatica per le imprese della Camera di commercio di Cuneo. Tel. 0171 318 813 - fax 0171 318 833 – e-mail [email protected] Copertina a cura dell’ufficio relazioni con il pubblico Tutto il materiale di questa guida è realizzato con applicativi open source ed è rilasciato sotto licenza Creative Commons BY-NC-ND 2.5 dalla Camera di commercio di Cuneo. La riproduzione è consentita alle condizioni espresse dalla licenza http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/. Presentazione della Guida La presente Guida è stata realizzata dal Patent Information Point della Camera di commercio di Cuneo, nell'ambito del progetto finanziato da Unioncamere per il potenziamento delle attività degli uffici Marchi e Brevetti, al fine di contribuire a diffondere la cultura della tutela della Proprietà Industriale. La Guida ha lo scopo di offrire, alle imprese e alle persone fisiche che si approcciano a una materia articolata e complessa quale quella della Proprietà Industriale, uno strumento di primo orientamento e di facile consultazione, nella speranza che possa essere di incentivo quale veicolo di tutela della propria capacità innovativa, indispensabile in un mercato sempre più globalizzato. L’immagine commerciale di un’impresa, complessivamente considerata, si crea attraverso i segni distintivi che la stessa utilizza per differenziarsi dalla concorrenza, con particolare riferimento alla figura dei marchi; l’impiego del know-how consente all’impresa di consolidare la propria posizione sul mercato e il proprio potere contrattuale. Questa Guida è dunque espressione del nostro impegno costante per essere al servizio delle imprese, accompagnandole nell’affrontare una competitività ormai globale, attraverso la tutela legale della propria immagine e delle le proprie idee innovative. IL PRESIDENTE Dott. Ferruccio Dardanello 1 Avvertenze per l'uso della Guida Vista l'estensione che caratterizza l'intera materia della Proprietà Industriale, questo progetto si propone, in particolare, di rendere facilmente accessibile a tutti una tematica dai confini piuttosto mutevoli, con strumenti che siano in grado di guidare l'utenza in modo semplice e agevole. Per questo motivo, le informazioni contenute all'interno della Guida sono di carattere generale e, avendo esclusivamente una finalità divulgativa, non possono essere considerate esaustive, né possono o vogliono sostituire il parere di un professionista abilitato. Date tali premesse, la Camera di commercio di Cuneo non potrà essere chiamata a rispondere per qualsiasi tipo di danno derivante da un uso non corretto, illecito o inappropriato della presente Guida. Questa pubblicazione e i suoi contenuti sono di proprietà della Camera di commercio di Cuneo, in base alla normativa sul diritto d’autore; ogni duplicazione o riproduzione è espressamente vietata, senza preventivo consenso della titolare dei diritti. I marchi e gli altri segni distintivi menzionati o rappresentati nella Guida sono utilizzati esclusivamente a fini esemplificativi e sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. 2 PREFAZIONE: LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE Il bisogno di identificazione e di distinzione si presenta come primario in tutti i segmenti della società e, dunque, anche sul mercato. Già con l'espansione del moderno capitalismo industriale degli inizi dell'Ottocento, i marchi e gli altri segni distintivi iniziano a rivelare la loro capacità di differenziare l’immagine di un’impresa da quella dei propri concorrenti, evidenziando la loro forza quali efficaci strumenti di penetrazione dei mercati. In particolare, l'attuale contesto storico-economico, caratterizzato da una crescente liberalizzazione nei settori più differenziati nonchè da una internazionalizzazione e globalizzazione ormai imperante dei mercati, ha visto l'imporsi della concorrenza nelle attività economiche quotidiane che non possono più permettersi, dunque, di svolgersi in maniera anonima, emergendo sempre di più la necessità di differenziarsi, per riuscire ad affermarsi sia sul mercato nazionale che su quello estero. In questo contesto, la valorizzazione della Proprietà Industriale si pone come il presupposto indispensabile alla base della crescita competitiva delle imprese, cui è strettamente connesso lo sviluppo economico del Paese. Con l’espressione Proprietà Intellettuale si indica, nel nostro ordinamento, l'apparato dei principi giuridici volti a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni o invenzioni. Al concetto di Proprietà Intellettuale fanno capo due grandi aree del diritto: il diritto dei brevetti e dei marchi (con riferimento ai quali si tende a parlare di Proprietà Industriale) e il diritto d’autore. 3 Sulla base di tali distinzioni, il nuovo testo unico riguardante i marchi e i brevetti è stato intitolato “Codice della Proprietà Industriale” (Decreto Legislativo n. 30 del 2005 – in seguito c.p.i.); la normativa riguardante i marchi e brevetti è inoltre contenuta nel relativo Regolamento di Attuazione (D.Lgs 13 gennaio 2010, n. 33) nonché in norme di legge generali e codicistiche, contenute nella Costituzione e nel Codice civile e penale. Resta invece fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d’autore, il cui riferimento è ancora la legge n. 633 del 1941, con le successive e numerose modifiche, a cui ci limiteremo a un breve cenno in questa Guida. L'art. 1 del c.p.i. sancisce che “l'espressione Proprietà Industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. I marchi vengono quindi menzionati dalla norma richiamando parallelamente gli altri “segni distintivi”, intendendosi con tale espressione qualsiasi entità capace di caratterizzare un'impresa e/o un suo prodotto, distinguendolo dagli altri presenti sul mercato. La dottrina distingue tra segni distintivi tipici e segni distintivi atipici dell'impresa. I segni distintivi tipici sono quelli disciplinati più o meno compiutamente dalla legge, ossia:  la ditta (segno distintivo che contraddistingue il nome commerciale dell’imprenditore)  il marchio (segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi dell’impresa)  l'insegna (segno distintivo che contraddistingue i locali dell’impresa)  il nome a dominio (indirizzo che permette la connessione ad un sito internet commerciale). Solo i primi due segni godono di una disciplina legislativa analitica e sostanzialmente completa, mentre gli altri due, pur essendo previsti dalla legge, sono disciplinati solo parzialmente, per cui parte della loro disciplina deve essere determinata in via interpretativa. 4 Per quanto concerne invece i segni distintivi atipici, ossia quelli non previsti espressamente dalla legge, non esiste alcuna disciplina propria e sono tutelati in base alla disciplina sulla repressione della concorrenza sleale. Il c.p.i. ha formalizzato un importante principio riguardante tutti i segni distintivi: esso è noto come principio di unitarietà dei segni distintivi. Ad esso fa riferimento l’art. 22 del c.p.i. quando dispone che “è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Specularmene la lett. c) del primo comma dell’art. 12 del c.p.i. dispone che non sono nuovi i segni distintivi che “siano identici a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altre, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Si ritiene che quello dettato da queste norme non sia un principio applicabile solo quando è coinvolto un marchio, ma un principio generale riguardante tutti i segni distintivi dell'impresa. Oltre all'immagine commerciale, complessivamente considerata, che si crea attraverso i segni distintivi precedentemente menzionati, il valore e l'impatto della Proprietà Industriale sull'attività d'impresa si ricollegano oggi anche ad un altro fattore chiave, ossia alla capacità tecnologica che, di concerto, formano il bacino di competenze da cui l'impresa stessa attinge per creare produzione ed innovazione. In particolare i brevetti rappresentano la forma tecnologicamente più avanzata di tutela della Proprietà Industriale poiché costituiscono il modo più efficace per tutelare legalmente le proprie idee. 5 Più precisamente, grazie a tutti gli strumenti di tutela offerti dal diritto di Proprietà Industriale, si forma il know-how di un'azienda, come vero e proprio patrimonio immateriale. L'art. 2 del c.p.i. precisa che “i diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice...”. Oggetto di brevettazione sono le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali; oggetto di registrazione sono i marchi, i disegni o modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. 6

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L'immagine commerciale di un'impresa, complessivamente considerata, si crea attraverso i segni distintivi che la stessa utilizza per differenziarsi dalla
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