Guida alla professione medica e odontoiatrica Manuale operativo per il giovane neo-abilitato Cara e Caro Collega, l’Osservatorio Giovani Professionisti Medici ed Odontoiatri della FNOMCeO è lieto di fornirTi una guida pratica per compiere i primi passi nel mondo del lavoro. Il manuale mira, infatti, a facilitare i neo-abilitati all'esercizio della professione medica ed analizza le principali tematiche che i giovani medici ed odontoiatri si trovano a dover affrontare allorquando si termina il percorso di studi e si intraprende quello professionale o di proseguimento della formazione in ambito specialistico o nel settore della medicina generale. La guida, destinata ad avere aggiornamenti periodici, sarà presto disponibile anche attraverso una App per Smartphone e Tablet. In bocca al lupo e buon lavoro L’Osservatorio Giovani Professinisti Medici e Odontoiatri FNOMCeO 1 INDICE 1. INTRODUZIONE 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3. ISCRIZIONE ALL’ALBO 3.1 Iscrizione all’Ordine di cittadini comunitari 3.2 Iscrizione all’Ordine di cittadini non comunitari 3.3 Permessi di soggiorno 4. ATTIVITA’ DEGLI ORDINI 4.1 Aggiornamento dei professionisti 4.2 Tenuta dell’Albo 4.3 Potere disciplinare 4.4 Interposizione nelle controversie – pareri sugli onorari 4.5 PEC (Posta Elettronica Certificata) 5. ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 5.1 Modalità di svolgimento della formazione specialistica 5.2 Trattamento economico 5.3 Individuazione delle specializzazioni 5.4 Concorso di ammissione 5.5 Prove di esame 5.6 Formazione della graduatoria 6. CORSO DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE 6.1 Storia del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 6.2 Riferimenti normativi 6.3 Accesso al Corso 6.4 Durata del Corso 6.5 Maternità 6.6 Frequenza 6.7 Incompatibilità 6.8 Termine Corso ed esame finale 7. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) ED EBSCO 7.1 Definizione e normativa di riferimento 7.2 Come si adempie all’obbligo formativo 7.3 Verifiche dal portale Co.Ge.A.P.S. 7.4 Nuove frontiere per l’Educazione Continua in Medicina: la biblioteca EBSCO 2 8. ESERCIZIO PROFESSIONALE: I PERCORSI 8.1 Libera professione 8.1.1 Studio medico libero professionale 8.2 Medicina convenzionata (MMG – Pediatri di libera scelta) 8.3 Medicina Specialistica Ambulatoriale 8.4 Medici dipendenti 8.4.1 La dirigenza “medica” e “odontoiatrica”: evoluzione a partire dalla istituzione del SSN 8.4.2 Procedure preordinate alla instaurazione del rapporto di dipendenza 8.4.3 Procedura per la costituzione del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato 8.4.4 Il rapporto di lavoro dei medici dipendenti 9. PREVIDENZA E ASSISTENZA 9.1 E.N.P.A.M. 9.2 ONAOSI 10. ASPETTI FISCALI 11. PUBBLICITA’ IN MATERIA SANITARIA 12. ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA E SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 13. IL DATO SANITARIO 13.1 Definizione 13.2 Il dato sanitario elettronico ed i suoi “contenitori” 13.3 Gestione del dato sanitario 14. L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I PROFESSIONISTI 3 1. INTRODUZIONE Per ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dall'art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944 (Corte Cost. 284/86), avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e svolgere le funzioni disciplinari (cfr. il codice deontologico), tutelando la professionalità della categoria. I soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere iscritti in un apposito albo, detto albo professionale. Il Consiglio nazionale e quelli territoriali o collegi, sono eletti dagli iscritti all'ordine. In Italia sono enti pubblici autonomi, che per legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia. La denominazione di ordine professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione. Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali. Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, e ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950. Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell'anno 1985, diventando "Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell'ambito dell'Ordine dei Medici. In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all'interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici 4 Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Leggi Istitutive degli Ordini DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali Art. 1 In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede. Art. 2 Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che é composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento. L'assemblea é valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché‚ non 5 inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. Art. 3 Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni: a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno; b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio; c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale; d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio; f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando 6 laconciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse. Art. 4 Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché‚ una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Art. 5 Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 é ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 é ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Art. 6 I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto é nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni. 7 Capo II - Degli albi professionali Art. 7 Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione. All'albo dei medici-chirurghi é aggiunto l'elenco deidentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti. Art. 8 Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie é necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. Art. 9 Per l'iscrizione all'albo é necessario: a) essere cittadino italiano; b) avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro istituto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole; e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio. Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché‚ dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili. 8 Art. 10 I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione. Art. 11 La cancellazione dall'albo é pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi: a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili; b) di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto; c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione; d) di rinunzia all'iscrizione; e) di cessazione dell'accordo previsto dal 2ø comma dell'art. 9; f) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale é stato cancellato. 9 Capo III - Delle Federazioni nazionali Art. 12 Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma. Le Federazioni sono dirette di un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche. Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. Art. 13 I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale. Art. 14 Il Consiglio nazionale é composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale. Art. 15 Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: 10
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