1ª SERIE SPECIALE SSppeeddiizz.. aabbbb.. ppoosstt.. -4 5a%rt . -1 ,a rcto. m2m, ac o1mma 20/b Anno 157° - Numero 22 LLeeggggee 2273-0-122-2-1090946, n, . 4n6. - 6F6il2ia l-e dFi iRlioamlea di Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° giugno 2016 SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA CORTE COSTITUZIONALE 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 S O M M A R I O SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE N. 117. Sentenza 4 - 26 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Stanziamento per oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale gover- nativa sono autorizzate a contrarre - Riduzione della relativa autorizzazione di spesa. – Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), art. 1, comma 359. ................................. Pag. 1 N. 118. Ordinanza 23 marzo - 26 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili - Prelievo di materiale biologico - Garanzie difensive. – Codice di procedura penale, art. 360. .................................................................................... Pag. 6 N. 119. Ordinanza 3 - 26 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla riduzione della spesa pubblica - Contributo aggiuntivo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. – Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), art. 1, commi 400, 401, 403 e 417. ......... Pag. 9 N. 120. Sentenza 23 marzo - 30 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributa- rio - Raddoppio dell’importo nel caso di appello dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, comma secondo, c.p.c. – Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle dis- posizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A ) , art. 13, comma 1- quater . ................................................................................................................... Pag. 11 N. 121. Sentenza 20 aprile - 30 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell’ufficiale giudiziario - Obbligo di deposito di copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. – D ecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in at- tuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 53, comma 2, secondo periodo, nel testo risultante dopo le modifi che apportate dall’art. 3- bis , comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fi scale e disposizioni urgenti in materia tributaria e fi nanziaria), convertito, con modifi cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. ................... Pag. 15 — III — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 N. 122. Ordinanza 20 aprile - 30 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della parte ammessa - Riduzione alla metà degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili. – Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle dispo- sizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A ) , art. 130. ....... Pag. 20 N. 123. Ordinanza 3 - 30 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Modalità di calcolo della base imponibile. – Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), art. 1, comma 20. .................................... Pag. 24 ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 maggio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Circolazione stradale - Norme della Regione Siciliana - Istituzione di zone a traffico limi- tato (ZTL) con previsione di tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL; di riduzioni per i veicoli meno inquinanti; accesso gratuito alle ZTL per i disabili e le vetture a trazione elettrica; agevolazioni per i residenti; misure di incentivazione del trasporto pubblico; regime di sanzioni. – Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e cor- rettive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), art. 12. Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, anziché al 31 dicembre 2016. – Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e cor- rettive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), art. 27, comma 9. Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Tributo speciale per il conferimento in disca- rica dei rifiuti solidi (c.d. “Ecotassa”). – Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e cor- rettive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), art. 34, commi 1, 7, 12 e 13. Idrocarburi - Norme della Regione Siciliana - Obbligo per le aziende distributrici e per gli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione di installare un apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione - Divieto per i titolari di depositi commerciali di oli minerali di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. – Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e cor- rettive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), art. 49. Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di tassa di circolazione. – Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e cor- rettive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), art. 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 N. 104. Ordinanza del Tribunale di Cassino del 16 novembre 2015. Sanzioni amministrative - Previsione dell’applicazione delle sanzioni amministrative sol- tanto nei casi e per i tempi in esse considerati - Applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole - Mancata previsione. – Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41 — IV — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 N. 105. Ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro del 21 gennaio 2016. Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Associazioni di Divulgazione Agri- cola - Previsione, in caso di scioglimento volontario, che il relativo personale che non possa proseguire il rapporto con altra Associazione di Divulgazione Agricola passi alle dipendenze della Regione. – Legge della Regione Calabria 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), art. 10, come sostituito dall’art. 13, comma 1, della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previ- sione per l’anno 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 N. 106. Ordinanza del Tribunale di Padova del 6 aprile 2016. Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione del requisito della “non abitualità del comportamento” - Criteri di determinazione della pena ai fini dell’applicazione dell’istituto - Inapplicabilità della disciplina sul giudi- zio di bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen. - Mancata previsione della possibilità di considerare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., e le altre circostanze attenuanti. – Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcera- rie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del pro- cedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 1, comma 1, lett. m ) ; codice penale, art. 131- bis , commi 1, 3 e 4, quest’ultimo, in particolare, ultimo capoverso, introdotto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) , della legge 28 aprile 2014, n. 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49 N. 107. Ordinanza della Corte di cassazione - Sezioni unite civili dell’8 aprile 2016. Giustizia amministrativa - Controversie relative a rapporti di lavoro anteriori al 30 giu- gno 1998 - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sol- tanto se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. – Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), art. 69, comma 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61 N. 108. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 29 aprile 2016. Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Invio e ricezione di libri e riviste - Limitazioni imposte dall’amministrazione penitenziaria in base a circolari ministeriali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. – Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 41- bis , comma 2- quater , lett. a ) e c ) . Pag. 6 7 — V — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE N. 117 Sentenza 4 - 26 maggio 2016 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Stanziamento per oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre - Riduzione della relativa autorizzazione di spesa. – Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), art. 1, comma 359. LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015. Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi l’avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), il quale prevede la riduzione - di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 - dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello — 1 — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 Stato - legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo n. 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre [...]». Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti dalla Regione e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali [...] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dell’art. 119 Cost. perché si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni. 2.- La Regione ricorrente osserva che la disposizione censurata riduce l’autorizzazione di spesa destinata al finan- ziamento, per capitale e interessi, dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. In base all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), i compiti di programmazione e di amministrazione, con- cernenti i servizi ferroviari di interesse regionale, sono oggetto di delega alle Regioni. La disposizione censurata determinerebbe una riduzione del contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in infrastrutture ferroviarie, in quanto sarebbe applicabile anche ad investimenti già effettuati dalla Regione. In particolare, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987), era stata prevista la concessione di contributi a carico dello Stato in misura pari agli oneri per capitali e interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa potevano con- trarre per la realizzazione di investimenti ferroviari. La Regione riferisce che - con decreto 9 luglio 1987, n. 1334 - il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le modalità per l’attivazione dei mutui, in funzione di un piano di riparto preventivo relativo alle entità degli interventi previsti per le varie ferrovie. In seguito, è stata autorizzata l’accensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (Interventi nel settore dei trasporti) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1996, n. 611. Con il d.lgs. n. 422 del 1997 è stata quindi prevista la facoltà di stipulare accordi di programma tra le Regioni ed i Ministeri competenti per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale. In particolare, l’art. 15, comma 2- ter , del medesimo d.lgs. n. 422 del 1997 ha disposto che le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di programma siano depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione alla Regione. Ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Con- versione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti) sono stati autorizzati dall’art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000). La Regione Veneto evidenzia, inoltre, che il 17 dicembre 2002 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione medesima per la realizzazione degli interventi di ammo- dernamento e di potenziamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Il valore complessivo degli interventi previsti da tale accordo ammonta ad euro 49.162.101,68 e per finanziare una parte degli investimenti la Regione Veneto è ricorsa al mercato finanziario, stipulando il 24 dicembre 2003 tre contratti di mutuo per l’ammontare complessivo di euro 34.033.213,30. Sulla scorta del finanziamento ottenuto, l’8 aprile 2004 la Regione Veneto ha sottoscritto con Sistemi Territoriali spa, soggetto gestore della linea Adria-Mestre, nonché attuatore degli interventi, una convenzione per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma. Gli interventi previsti sono stati com- pletamente realizzati dal soggetto attuatore e rimangono a carico della Regione Veneto, la quale evidenzia che sono ancora in essere due contratti di mutuo, entrambi in scadenza il 31 dicembre 2016, per i quali devono essere ancora corrisposte le annualità 2015 e 2016. — 2 — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 Ad avviso della parte ricorrente, la riduzione dell’autorizzazione di spesa operata dalla disposizione impugnata inciderebbe, quindi, «retroattivamente» su impegni già assunti dalla Regione, determinando un’irragionevole alte- razione della programmazione già compiuta. Diverrebbero, così, carenti di provvista le obbligazioni assunte dalla ricorrente e, in violazione del legittimo affidamento, si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. La mancata previsione della partecipazione della Conferenza Stato-Regioni determinerebbe, poi, la lesione del principio di leale collaborazione. Viene richiamata, in primo luogo, la sentenza n. 326 del 2010 la quale, nel tutelare i principi di certezza delle entrate e di affidamento delle Regioni, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010). In questa pronuncia, la Corte ha affermato che la norma «palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall’art. 119 Cost. [...] lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente “garantiti” dal finanziamento statale». Nella fattispecie in esame non rileverebbe, invece, quanto affermato nella sentenza n. 207 del 2011. In quel caso, infatti, «oggetto dell’intervento sono (erano) risorse del bilancio dello Stato non ancora impegnate», motivo per cui «non è sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti già consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l’intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse». Viceversa, nel caso di specie si tratterebbe di somme già impegnate e programmate dalla Regione. Pertanto, anche questa pronuncia confermerebbe la violazione, da parte della disposizione impugnata, degli artt. 3 e 97 Cost. per lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. La denunciata lesione ridonderebbe sulle competenze regionali, anche direttamente violate, di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, in tema di servizi ferroviari di interesse regionale, e 119 Cost. in relazione all’autonomia finanziaria. Viene, altresì, denunciata la violazione del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost. 2.1.- Nella successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha riconosciuto che, effettivamente, nelle more del presente giudizio la Regione ha ricevuto dallo Stato gli stanziamenti relativi all’annua- lità 2015, per il pagamento delle rate dei mutui ancora in essere. Tuttavia, ad avviso della Regione, ciò non sarebbe dirimente, dovendo essere ancora versate le rate relative al 2016, rispetto alle quali la ricorrente non ha ricevuto alcuna rassicurazione dal competente Ministero. D’altra parte, la mancata applicazione della riduzione per l’anno 2015, oltre a rilevare sul piano meramente fat- tuale, non consentirebbe di escludere che, in ogni caso, la norma possa essere interpretata dallo Stato come inclusiva, per il 2016, anche degli impegni già assunti dalla Regione. La ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando la ricaduta delle violazioni denunciate sulla propria autonomia costituzionale, attesa l’impossibi- lità di portare a termine un’importante opera relativa alle infrastrutture ferroviarie regionali. 3.- Con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato. 3.1.- L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in primo luogo, che - ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 422 del 1997 - l’8 febbraio 2000 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto hanno sottoscritto un appo- sito accordo di programma che ha disciplinato il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia. Tale accordo è stato attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000 (Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale). Il 17 dicembre 2002 è stato, quindi, sottoscritto tra la Regione Veneto ed il Ministero un successivo accordo di programma in cui sono stati individuati alcuni interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, e in particolare la realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Sono state, quindi, previste le risorse finanziarie disponibili per assicurare la copertura dei relativi oneri. Il valore complessivo delle risorse è stato indicato in misura di euro 49.162.101,68. Le predette risorse risultano stanziate sul capitolo di bilancio n. 7141, destinato alla «Concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall’ammorta- mento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti», piani gestionali 7 ed 8. Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata riguarderebbe oneri derivanti dall’am- mortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono state autorizzate a contrarre, ai sensi della legge n. 910 del 1986, per la realizzazione degli investimenti. La riduzione — 3 — 1-6-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1a Serie speciale - n. 22 oggetto di impugnativa, peraltro, farebbe seguito al completamento dei progetti di investimento già avviati, in attua- zione della stessa legge n. 910 del 1986. A questo riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato riferisce che, da controlli effettuati sulle disponibilità finan- ziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze ha rilevato che non risultano effettuati tagli sul capitolo di bilancio n. 7141, piani gestionali 7 ed 8, in cui sono state iscritte le risorse a copertura dei mutui in questione. La riduzione dell’autorizzazione di spesa, operata dalla disposizione censurata, avrebbe riguardato, invece, risorse iscritte in bilancio al capitolo n. 7304 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a copertura degli oneri derivanti dall’ammorta- mento di mutui contratti ai sensi della legge n. 910 del 1986. Le censure formulate dalla ricorrente sarebbero, pertanto, infondate. Considerato in diritto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), il quale prevede la riduzione - di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 - dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre [...]». Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determi- nerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affida- mento della Regione e del principio di proporzionalità. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali [...] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dell’art. 119 Cost. perché si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni. L’esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa al comma 359 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente. 2.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge n. 190 del 2014, formulata dalla Regione Veneto, in riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost., è ammissibile. 2.1.- Secondo il costante indirizzo di questa Corte, «le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenze n. 218 e n. 89 del 2015; e x plurimis , da ultimo, sentenza n. 29 del 2016). 2.2.- La Regione Veneto lamenta, in particolare, che la riduzione dell’autorizzazione di spesa, prevista dalla dispo- sizione censurata, inciderebbe «retroattivamente» su impegni finanziari già assunti e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., e alla violazione del principio del legittimo affidamento e di proporzionalità, la ricorrente ha indicato sufficienti argomenti a sostegno della ridondanza della lamentata violazione sulla sfera delle competenze regionali. Essa lamenta, infatti, che la riduzione dello stanziamento in esame renderebbe privi di copertura finanziaria gli investimenti già avviati, determinando altresì un’alterazione della programmazione regionale. La motivazione della ricorrente allude, in termini sintetici, ma sufficientemente esplicativi, alla compromissione delle proprie attribuzioni, e specificamente della propria autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), con particolare riferi- mento alla competenza in tema di servizi ferroviari di interesse regionale, attribuitale dal decreto legislativo 19 novem- — 4 —
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