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DGR 2 agosto 2006, n.1423 PDF

64 Pages·2006·0.52 MB·Italian
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Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza t i . a REPUBBLICA ITALIANA i r b m B O L L E T T I N O U F F I C I Au L E . e n o i g DELLA REGIONE DELL’UMBR IA e r . w w w - E N I L N Prezzo € 3,40 PARTI PRIMA e SECONDA PERUGIA - 13 settembre 2006 O (IVA compresa) DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENEZ A DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA L A I C I PARTF E PRIMA F U O Sezione II N I T T E ATTI DELLA REGIONE L L O DELIBERAZIONE DELLB A GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2006, n. 1423. A Direttiva tecnica r egionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e D delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 A T T A R DELIBERAT ZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492. A Dirett Iiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; P delle O acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) dCel D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura» - Approvazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 2 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 t i . a i r b m u . e n o i g e r . w w w - E N I L N O E L A I C I F F U O N I T T E L L O B A D A T T A R T A I P O C Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 3 t i . a i r b m u . e n o i g e r . w w w - E N I DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGILONALE 2 agosto 2006, N n. 1423. O E Direttiva tecnica regionale: «Utilizzaz ione agronomica delle acque di L vegetazione e delle sanse umide dei Afrantoi oleari» - Approvazione. I C I F F U O N I T T E L L O B A D A T T A R T A I P O C 4 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 PARTE PRIMA 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Il Relatore t Sezione II Rometti i La Preside .nte a LOREN iZ ETTI r b m ATTI DELLA REGIONE u DOCUMENTO ISTRUTTORI O. e DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n 2 agosto 2006, n. 1423. Oggetto: Direttiva tecnica regioonale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetaz iione e delle sanse umide g Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica dei frantoi oleari» - Approvaz ione. e delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi r oleari» - Approvazione. . Vista la L. 11 novembrew 1996, n. 574, che disciplina la corretta gestione delle a cque di vegetazione provenienti w dai frantoi oleari, att ività particolarmente significativa LA GIUNTA REGIONALE nella regione Umbriaw; Visto il D.Lgs. 3- aprile 2006, n. 152, recante «Norme Visto il documento istruttorio concernente l’argo- in materia ambi e ntale»; mento in oggetto e la conseguente proposta del diret- E tore all’ambiente, territorio e infrastrutture; Visto il decrNe to del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 lu glio 2005 contenente: «Criteri e norme tec- Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento in- niche geneLr aIli per la disciplina regionale dell’utilizzazio- terno di questa Giunta: ne agronoN mica delle acque di vegetazione e degli scarichi a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa dei franO toi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto legi- e della dichiarazione che l’atto non comporta impe- slativ o 11 maggio 1999, n. 152» pubblicato nella GU gno di spesa resi dal dirigente di Servizio competen- n. 1E 66 del 19 luglio 2005; te, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4, del regolamento LRicordato che il comma 11 dell’art. 170 del sopra ri- interno; Acordato D.Lgs. 152/06 stabilisce che «fino all’emanazione Idi corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III b) del parere di legittimità espresso dal direttore; C del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedi- Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2; I menti e gli atti emanati in attuazione alle disposizioni di F Visto il regolamento interno di questa Giunta; legge abrogati dall’art. 175»; F A voti unanimi, espressi nei modi di legge, U Considerato che in ambito regionale, le attività prese in esame dalla normativa sopra richiamata sono attualmen- O te governate dalla D.G.R. n. 1577 del 22 dicembre 2000, delibera: «Direttive tecniche provvisorie per la corretta gestione e N utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, delle ac- 1) di fare proprio il documento istruttorTi oI e la con- que reflue dei frantoi oleari e dei fanghi di depurazione, seguente proposta del direttore, corredaT ti dai pareri al fine della salvaguardia e tutela delle acque dagli inqui- di cui all’art. 21 del regolamento internEo della Giunta, namenti», così come modificata dalla D.G.R. n. 903 dell’8 che si allegano alla presente deliberazi one, quale parte giugno 2005; L integrante e sostanziale, rinviando a lle motivazioni in L Ritenuto di dover procedere, ai sensi della vigente nor- essi contenute; O mativa, alla ridefinizione di una direttiva tecnica regiona- 2) di approvare la direttiva tBe cnica regionale, cor- le sulla utilizzazione in agricoltura delle acque reflue redata dai relativi allegati, con cernente: «Utilizzazione provenienti dai frantoi oleari al fine di conseguire gli agronomica delle acque di vAegetazione e delle sanse obiettivi posti dalle direttive comunitarie, dalla normativa umide dei frantoi oleari» c he si allega alla presente statale di riferimento e soprattutto per dare una risposta D deliberazione quale parte integrante e sostanziale; agli indirizzi e ai piani della Regione in materia di ge- 3) di revocare i conAt enuti del capo II, sistema 2, stione del territorio; dell’Allegato A alla DT .G.R. del 22 dicembre 2000, n. Considerati gli esiti degli incontri tecnici, promossi dal 1577 e successive mT odifiche e integrazioni in quanto IV Servizio della Direzione ambiente, territorio e infra- sostituiti dalla preA sente direttiva; strutture, svoltisi con i Servizi competenti dell’Assessorato R regionale all’agricoltura e con l’ARPA Umbria, nonché 4) di stabilir e che la presente direttiva si applica a partecipati con le Associazioni di categoria e con l’ANCI T partire dalla data di pubblicazione della stessa nel Umbria. Bollettino UA fficiale della Regione Umbria; Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 5) di d iIchiarare che il presente atto costituisce parte P integra nte del redigendo «Piano regionale di tutela Omissis O delle acque»; (Vedasi dispositivo deliberazione) C Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 5 t i . a i r b m u . e n o i g e r . DIRETTIVA TECNICA REGIONALw E w w - E N I L N O UTILIZZAZIONE AGR ONOMICA E DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE L DEI FRANTOIA OLEARI I C I F F U O N I T T E L L O B A D A T T A R T A I P O C 6 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 INDICE t TITOLO I: Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa .g i. 7 a TITOLO II: Disciplina della utilizzazione agronomica delle acque di ve- i r getazione e delle sanse umide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8 b TITOLO III: Controlli e sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m . . » 10 u . e ALLEGATI: n Allegato 1: Contenuti della comunicazione preventiva . . . o. . . . . . . . . » 14 i Allegato 2: Contenuti della relazione tecnica da allegareg alla comuni- cazione preventiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. . . . . . . . . . . . . » 15 r Allegato 3: Contenuti delle comunicazioni successi v.e . . . . . . . . . . . . . » 16 w w w - E N I L N O E L A I C I F F U O N I T T E L L O B A D A T T A R T A I P O C Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 7 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3. Definizioni. Art. 1. 1. Ai fini della presente direttiva si intende per: t Ambito e tempi di applicazione. a) acque di vegetazione: acque residuate dalla i lavo- . razione meccanica delle olive, così come defai nita al 1. La presente direttiva disciplina sul territorio della regione Umbria, ai sensi del decreto 6 luglio 2005 e tsaumcceenstsoiv noé p ruincetov uhto), aclhceu nn oand dhiatinvnoo. Lsue baictoq u are lic duin v tergaet-- della L. 574/96, l’utilizzazione agronomica delle acque b tazione comprendono anche le acque util izzate per la di vegetazione e delle sanse umide, provenienti dai m diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il frantoi oleari, così come definite al successivo art. 3. u lavaggio degli impianti qualora vengano utilizzati esclu- . 2. L’utilizzazione agronomica delle acque di vegeta- sivamente detergenti biodegradabili;e zione e delle sanse umide di cui al comma 1, è esclusa b) anno: il periodo di tempo cnh e intercorre tra il dal campo di applicazione della normativa in materia 1° settembre ed il 31 agosto delol ’anno successivo; di gestione dei rifiuti. i c) applicazione al terreno: gapporto di materiale al 3. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva le terreno mediante spandimenet o e/o mescolamento con sanse umide possono essere utilizzate come ammen- gli strati superficiali, iniez iro ne, interramento; danti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge . d) centro abitato: aggwregato di case contigue o vi- 19 ottobre 1984, n. 748, e s.m.i. Lo spandimento delle cine, con interposte strwade, piazze e simili o comunque sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità di utilizzazione e i brevi soluzioni di cwo ntinuità, caratterizzato dall’esi- divieti di cui ai successivi articoli. stenza di servizi o esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta - ove sogliono concorrere anche gli 4. Le disposizioni relative alle acque di vegetazione abitanti dei luoEg hi vicini per ragioni di culto, istruzio- si estendono anche alle sanse umide. ne, affari, appN rovvigionamenti e simili; 5. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agri- e) corp oI idrico artificiale: corpo idrico superficiale cola, l’utilizzazione agronomica delle acque di vegeta- L creato da ll’attività umana; zione e delle sanse umide dei frantoi oleari, così come N disciplinata dalla presente direttiva, è consentita nel f) cO orsi d’acqua: i corsi d’acqua superficiali, natu- rispetto del successivo art. 7. rali o artificiali, riportati nelle carte IGM a scala 1:25E .000; 6. Nelle aree ricomprese nel bacino del lago Trasi- L g) Codice di buona pratica agricola (CBPA): è il meno e in quelle del lago di Piediluco, per le quali Acodice approvato con decreto ministeriale 19 aprile l’Autorità di bacino del fiume Tevere ha redatto i relativi piani stralcio, devono essere rispettate tutte le C I1999, pubblicato in G.U. n. 102 del 4 maggio 1999; condizioni e prescrizioni ivi contenute, qualora più h) decreto 6 luglio 2005: decreto del ministro delle I restrittive della presente direttiva. F politiche agricole e forestali di concerto con il mini- F stro dell’ambiente e della tutela del territorio, il mini- 7. Le disposizioni contenute nella presente direttiva U stro delle attività produttive, il ministro della salute e entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Re g ione il ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato O il 6 luglio 2005 concernente «Criteri e norme tecniche Umbria. N generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione I agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi Art. 2. T dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto T Finalità. legislativo 11 maggio 1999, n. 152», pubblicato nella E Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005; 1. L’utilizzazione agronomica delleL acque di vegeta- i) L. 574/96: legge 11 novembre 1996, n. 574, con- zione e delle sanse umide è finalizzLata al recupero di sostanze nutritive ed ammendantiO e dell’acqua in esse cernente: «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi contenute, anche nell’ottica di uBna gestione sostenibile dei frantoi oleari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del territorio umbro, tenendAo conto delle sue specifi- n. 265 del 12 novembre 1996; che peculiarità. D j) lago: corpo idrico superficiale interno fermo; 2. La corretta utilizzazione delle acque di vegetazio- ne e delle sanse umid e , disciplinata dalla presente k) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni A direttiva, concorre al la tutela dei corpi idrici ed in effettuate durante il procedimento di estrazione del- T particolare al raggiu ngimento o al mantenimento degli l’olio a partire dal lavaggio delle olive. Si specifica che T obiettivi di qualità fissati dalla normativa in materia di le acque di lavaggio delle olive possono essere unite A alle acque di vegetazione ovvero convogliate in fogna- tutela delle acqu e. R tura previa autorizzazione ai sensi delle normative 3. Le attivitT à disciplinate dalla presente direttiva vigenti in materia; riguardano l ’intero ciclo (produzione, raccolta, stoc- caggio, traAs porto e spandimento) dell’utilizzazione l) sanse umide: reflui provenienti dalla lavorazione agronom iIc a delle acque di vegetazione dei frantoi oleari delle olive costituiti dalle acque e/o dalla parte fibrosa P di frutto e dai frammenti di nocciolo, provenienti da e delle sanse umide e devono essere svolte nel rispetto O impianti a ciclo continuo e discontinuo; di criteri generali che tengano conto dei seguenti aspetti: C m) sito di spandimento: una o più particelle cata- — caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche stali o parti di esse omogenee per caratteristiche pe- ed agroambientali del sito; dogeomorfologiche, idrologiche ed agronomiche, su — norme igienico-sanitarie; cui si effettua lo spandimento; — norme di tutela ambientale; n) titolare del sito di spandimento: il proprietario — vincoli urbanistici. o, in alternativa, il conduttore del sito di spandimento; 8 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 o) utilizzazione agronomica: la gestione delle acque disciplinate dalla presente direttiva, è quello di garan- di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, tire condizioni di sicurezza per le falde soggiacenti. I dalla loro produzione all’applicazione al terreno, fina- quantitativi massimi di acque di vegetazione e sanse lizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammen- umide da applicare ai terreni sono pari a 50 m3 per danti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo ettaro per anno per le provenienze da frantoi a cticlo irriguo o fertirriguo; tradizionale e 80 m3 per ettaro per anno per l.e i pro- a p) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: venienze da frantoi a ciclo continuo. i sono quelle presenti nel territorio regionale individua- r b te dalla Giunta regionale. Art. 6. m Divieti di utilizzazione e distanze du i rispetto. TITOLO II: DISCIPLINA DELLA UTILIZZAZIONE 1. L’utilizzo delle acque di vegetazei .one e delle sanse AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE umide non è consentito nei seguenn ti casi: E DELLE SANSE UMIDE o a) a distanza inferiore a 10 m. dai corsi d’acqua misurati a partire dal ciglio dgi ientrambe le sponde o CAPO 1: MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE dal piede esterno degli arginei dei corsi idrici, ove non AGRONOMICA diversamente specificato d ra gli strumenti di pianifica- zione di bacino o da altr .e norme o regolamenti spe- w cifici dettati da partico lari condizioni locali; w Art. 4. b) a distanza infe riore a 30 m. dall’inizio dell’are- w Tecniche di distribuzione. nile dei laghi artif i ciali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari - e dei laghetti artificiali aziendali, 1. La pratica della utilizzazione agronomica delle nonché dai cor p i idrici ricadenti nelle zone umide E acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del N oleari deve essere effettuata in maniera tecnicamente 2 febbraio 1 971; I corretta, assicurando una idonea distribuzione ed in- c) a diLs tanza inferiore a 30 m. dagli inghiottitoi e corporazione delle sostanze sui terreni in modo da doline, oN ve non diversamente specificato dagli stru- evitare conseguenze tali da compromettere l’approvvi- menti Odi pianificazione di bacino o da altre norme o gionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al regol amenti specifici dettati da particolari condizioni sistema ecologico. E locali; 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle L d) su terreni con pendenza superiore al 15 per sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamen- A cento privi di sistemazioni idraulico agrarie; te corretto e compatibile con le condizioni di produ- I C e) nei boschi; zione, con una distribuzione uniforme del refluo sul- I l’intera superficie dei terreni in modo da evitare even-F f) nei giardini e nelle aree di uso pubblico; tuali fenomeni di ruscellamento. F g) nelle aree di cava; 3. In base alle caratteristiche climatiche della regUio- h) a distanze inferiori a 10 m. da strade vicinali, ne, il periodo consentito per lo spandimento delle comunali, provinciali e statali a meno di un loro im- O acque di vegetazione e delle sanse umide, prodotte mediato interramento; nell’arco di un anno, ai sensi dell’art. 5 del dNecreto 6 i) entro le zone di tutela assoluta e di rispetto, luglio 2005, decorre dall’inizio della lavora zIione delle T secondo le disposizioni di cui all’art. 94 del D.Lgs. olive al 30 giugno dello stesso anno. T 152/06; 4. Lo spandimento su di uno stesso apE pezzamento di j) a distanza inferiore a 200 m. dai centri abitati; terreno delle sanse umide provenien ti da frantoi a L ciclo tradizionale deve avvenire adL anni alterni, fatta k) su terreni investiti da colture orticole in atto; salva la possibilità di frazionare la Od ose massima appli- l) su terreni in cui siano localizzate falde che pos- cabile al terreno in due anni cBo nsecutivi. sono venire a contatto con le acque di percolazione 5. La scelta delle tecniche di distribuzione deve del suolo e comunque su terreni in cui siano localiz- tenere conto: A zate falde site ad una profondità inferiore a 10 m.; — delle caratteristiche dDel sito (tipo e geomorfolo- m) su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inon- gia del suolo); dati. A — delle caratteristic he pedologiche ed agronomiche T (in funzione dell’um idità del suolo, delle colture pra- Art. 7. T ticate e dello svilu ppo vegetativo delle medesime). A Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da 6. Le tecnicheR di distribuzione devono assicurare: nitrati di origine agricola. — la miglioTre utilizzazione, da parte delle colture, 1. Oltre a quanto stabilito dalla presente direttiva, le delle sostanA z e nutritive ed ammendanti e dell’acqua in aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica delle esse contIe nute; acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi — un Pcarico idraulico uniforme, evitando fenomeni oleari nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agri- di ruscOellamento e/o impaludamento. cola, sono soggette anche ai seguenti adempimenti, C previsti per tali zone dai Programmi di azione appro- Art. 5. vati dalla Regione: — compilazione del registro dei fertilizzanti, com- Dosi di applicazione. posto da fogli numerati e vidimati dall’ARUSIA, redat- 1. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui to conformemente allo schema di cui all’allegato 4 al spandere le acque di vegetazione e le sanse umide, Programma di azione approvato con D.G.R. n. 2052 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 9 del 7 dicembre 2005, ovvero fornito su supporto in- ta presenti un coefficiente di permeabilità K>1*10- formatico dall’ARUSIA stessa. I registri devono essere 7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabi- tenuti a disposizione dell’autorità incaricata ai control- lizzati con manto artificiale posto su un adeguato stra- li per i tre anni successivi all’ultima utilizzazione. I dati to di argilla di riporto. contenuti nei registri dovranno trovare riscontro nella 7. I contenitori di stoccaggio delle sanse u im tide documentazione fiscale dell’azienda (fatture, contabi- . dovranno essere dotati di idonea copertura, anc he con a lità aziendale); teli impermeabilizzati. i — redazione del Piano di utilizzazione agronomica 8. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio bd relle acque (PUA) conformemente allo schema di cui all’allegato 3 di vegetazione e delle sanse umide, vannom adottati tutti al Programma di azione approvato con D.G.R. n. 2052 gli accorgimenti tecnici e gestionali att i a limitare le u del 7 dicembre 2005, qualora iscritte alla CCIAA; emissioni di odori molesti, la produz. ione di aerosol, — rispetto delle dosi massime di concimazione azo- nonché perdite accidentali. e tata previste dall’art. 5 del Programma di azione ap- n 9. L’adeguamento dei contenito ri di stoccaggio che provato con D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005, fatti o risultano essere esistenti alla da ta di entrata in vigore salvi i quantitativi massimi di acque di vegetazione e i del decreto 6 luglio 2005 degve avvenire secondo le sanse umide da applicare ai terreni riportati al prece- seguenti modalità: e dente art. 5. r — entro 2 anni dalla d.a ta di entrata in vigore del suddetto decreto i contenwitori devono essere adeguati CAPO 2: STOCCAGGIO E TRASPORTO alle disposizioni di cui w al presente articolo, assicuran- do nel contempo unwa capacità di stoccaggio almeno Art. 8. pari al 50 per cen t o di quella indicata al comma 4; - Stoccaggio. — entro 4 an n i dalla data di entrata in vigore del E decreto i contenitori di stoccaggio di cui sopra do- 1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vranno essereN totalmente adeguati ai volumi di cui al vegetazione e delle sanse umide, disciplinate dalla comma 4. I L presente direttiva, è vietata la miscelazione delle stesse 10. PerN i frantoi collocati in aree urbanizzate i ter- con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti. mini dOi adeguamento di cui al precedente comma 9 2. Fatte salve le disposizioni in materia di edificabi- sono fissati rispettivamente entro 3 e 5 anni dalla data lità dei suoli, lo stoccaggio delle acque di vegetazione di eE ntrata in vigore decreto 6 luglio 2005. e delle sanse umide deve essere effettuato in silos, L cisterne, o vasche interrate o sopraelevate, contenitori A in terra, all’interno del frantoio o in altra località. I Art. 9. C Trasporto. 3. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e I sotterranei e dell’ambiente, i contenitori di stoccaggioF 1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla devono avere capacità sufficiente a contenere le acquF e movimentazione delle acque di vegetazione e delle di vegetazione e le sanse umide nei periodi in Uc ui sanse umide, il loro trasporto, dal luogo di produzione l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agr ono- allo stoccaggio e da quest’ultimo ai terreni di spandi- miche, climatiche o da disposizioni normative.O mento, è disciplinato nel modo seguente: 4. Qualora le acque di vegetazione e le sansNe umide a. il trasporto deve essere effettuato tramite ido- siano utilizzate in agricoltura, la capacità dT Iei conteni- nei mezzi onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igie- tori di stoccaggio è data dalla sommatoriaT dei seguenti nico-sanitari e deve essere corredato da un documen- elementi: E to di accompagnamento, datato e sottoscritto dal lega- a) volume delle acque di vegetaziLo ne e delle sanse le rappresentante del frantoio (o da un suo delegato) umide, comprensivo delle acque di lLa vaggio delle olive da cui origina il materiale trasportato, contenente: qualora queste ultime non venganO o smaltite in fogna- — estremi identificativi del frantoio da cui origina- tura, prodotte in 30 giorni sulla b ase della potenzialità B no le acque di vegetazione e le sanse umide traspor- effettiva di lavorazione del fra ntoio nelle 8 ore; tate e del legale rappresentate dello stesso; b) apporti delle precipitaAzioni che possono incre- mentare il volume delle aD c que se non si dispone di — quantità di materiale trasportato; coperture adeguate; — identificazione del mezzo di trasporto; A c) franco di sicur ezza di almeno 10 cm. — estremi identificativi del destinatario, ubicazione T del sito di stoccaggio qualora localizzato fuori dal luogo 5. Qualora le acqTu e di vegetazione e le sanse umide di produzione e ubicazione del sito di spandimento; vengano smaltite Ap rincipalmente attraverso altri siste- mi (come, ad e sempio, in fognatura ovvero presso — estremi della comunicazione di cui al successivo R impianti di dep urazione o sansifici), la capacità mini- art. 10, redatta dal legale rappresentante del frantoio T ma dei conte nitori di stoccaggio è pari al volume ri- da cui origina il materiale trasportato; chiesto dai A gestori del Servizio idrico integrato in fase b. all’interno dei terreni a disposizione a qualun- di rilasci oI di autorizzazione allo scarico in fognatura que titolo della stessa azienda da cui si origina il e, com uPnque, non può essere inferiore a 20 m3. materiale trasportato, ancorché abbiano soluzioni di O 6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio continuità, il trasporto deve essere effettuato rispet- devoCno essere impermeabilizzati mediante materiale tando il criterio dell’idoneità del mezzo di trasporto naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, onde evitare fuoriuscite o inconvenienti igienico-sani- gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno tari senza l’obbligo del documento di accompagna- dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adegua- mento di cui al punto a. Tuttavia, il trasporto di tali tamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla materiali deve essere accompagnato da copia della normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimi- comunicazione di cui al successivo art. 10 dalla quale 10 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 43 del 13 settembre 2006 si evincano le superfici interessate dall’utilizzazione denza della stessa, tutta la documentazione, compresi degli stessi materiali. i titoli in base ai quali dispone dei terreni oggetto dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazio- 2. La documentazione di cui al precedente comma ne e delle sanse umide; 1 deve essere conservata dagli interessati per almeno t quattro anni e, se del caso, messa a disposizione delle — fornire le informazioni richieste dagli organ ii pre- autorità preposte al controllo. posti al controllo. . a i r CAPO 3: COMUNICAZIONE Art. 11. b Comunicazioni successive. m u Art. 10. 1. Per gli spandimenti effettuati neg.l i anni successivi Comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 3 a quello in cui viene presentata pe re la prima volta la della L. 574/96. comunicazione preventiva di cui a ln precedente art. 10, o la comunicazione deve contenere le informazioni ri- 1. La comunicazione preventiva di cui all’art. 3 della portate all’allegato 3 della preg siente direttiva. L. 574/96, contenente le informazioni di cui all’allega- 2. Il soggetto titolare dellae comunicazione è tenuto to 1 alla presente direttiva, deve essere presentata in tempestivamente a comu nr icare all’Amministrazione triplice copia dal legale rappresentante del frantoio comunale competente ewv .entuali variazioni delle se- che produce e intende avviare allo spandimento sul guenti informazioni: w terreno le acque di vegetazione e le sanse umide al — titolare del conwtenitore di stoccaggio; sindaco/i del/i Comune/i in cui sono ubicati i terreni su cui si intende effettuarne l’utilizzazione agronomica — volume comp l essivo dei contenitori di stoccaggio - almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di span- delle acque di v e getazione recepibili, espresso in m3; dimento. E — localizzaz ione (indirizzo, Comune, Provincia) dei N 2. Copia della comunicazione preventiva di cui al contenitori di stoccaggio; I precedente comma 1 deve essere inviata anche al sin- — tipoloL gia del contenitore (manufatto in cemento daco del Comune in cui sono localizzati il/i contenito- o bacinoN impermeabilizzato; presenza o assenza di re/i di stoccaggio qualora diverso da quello in cui sono copertuO ra). ubicati i terreni per lo spandimento. 3. Deve altresì essere comunicata all’Amministrazio- 3. La comunicazione preventiva di cui al precedente ne cEomunale l’eventuale variazione dei dati contenuti comma 1 deve comprendere una relazione tecnica, n eLlla relazione tecnica di cui all’allegato 2 alla presen- redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecni- Ate direttiva. co o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, I C conforme a quanto stabilito nell’allegato 2 alla presen- te direttiva. F I Art. 12. 4. La comunicazione preventiva ha una cadenzFa Soggetti esonerati. annuale. U 1. Sono esonerati dall’obbligo della presentazione 5. L’Amministrazione comunale che riceve la Oc omu- della comunicazione i frantoi che lavorano una quan- nicazione procede al suo esame valutandone la com- tità annuale di olive inferiore a 2.500 quintali. N pletezza rispetto a quanto stabilito dal preseIn te artico- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque lo e provvede a richiedere, se necessaria,T l’eventuale tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo documentazione integrativa. T il rispetto delle disposizioni contenute nella presente 6. L’Amministrazione comunale verifEica, altresì, che direttiva. la superficie e l’ubicazione dei terreLni indicate nella comunicazione preventiva non vengaLno ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapOposizioni o contem- TITOLO III: CONTROLLI E SANZIONI poranee utilizzazioni degli stessBi terreni. 7. L’Amministrazione comAu nale, sulla base delle in- Art. 13. formazioni contenute nella comunicazione preventiva di cui al comma 1, ovveroD dei risultati dei controlli di Controlli. cui al successivo art. 13 , può impartire con motivato A 1. In caso di accertamento, da parte dell’autorità di provvedimento specif iche prescrizioni ivi inclusa la T controllo, di violazioni e inosservanze alle indicazioni riduzione dei quanti tativi previsti al precedente art. 5, T e norme tecniche contenute nella presente direttiva, il nonché richiedere ulteriori accertamenti e verifiche. A sindaco può procedere nei confronti del soggetto re- 8. Ciascuna AR mministrazione comunale provvede sponsabile, fatto salvo quanto previsto al precedente tempestivamenT te a trasmettere alla Sezione territoria- art. 10, comma 7, secondo la gravità dell’infrazione: le dell’ARPA Umbria e all’Amministrazione provinciale a. alla imposizione di prescrizioni e/o alla diffida, territorialmAente competenti le copie delle comunica- stabilendo un termine entro il quale devono essere zioni pePr Ivenute e le eventuali variazioni. eliminate le irregolarità; 9. OOg ni anno, l’ARPA, entro il 31 ottobre, trasmette b. alla diffida e contestuale sospensione delle atti- alla C Regione i dati e le informazioni necessarie alla vità di utilizzazione agronomica per un tempo deter- stesura della relazione regionale di cui all’art. 7, com- minato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la ma 3, del decreto 6 luglio 2005, relativi all’anno pre- salute pubblica o situazioni di rischio per le acque, il cedente. suolo, il sottosuolo o le altre risorse ambientali; 10. Il titolare del frantoio è tenuto a: c. al divieto di esercizio delle attività in caso di — conservare per almeno 4 anni successivi alla sca- mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2006, n. 1492. Direttiva tecnica Visto il regolamento interno di questa Giunta;.
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