A.N.M.I.R.S. Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro A.R.I.S. - A.N.M.I.R.S. 1998-2001 VERBALE DELLE COMMISSIONI Il giorno 5 febbraio 2001 alle ore 12 fra la Commissione Contrattuale A.R.I.S. composta: dal Responsabile fr. Mario Bonora, dal Coordinatore avv. Graziano Ciccarelli e dai componenti avv. Giovanni Costantino, dr. Gianni Cristofani, dr. Rocco Palmisano, dr. Alfonso Pennelli, dr. Mario Piccinini, rag. Mauro Mattiacci; e la Commissione Contrattuale ANMIRS composta: dal Segretario Nazionela dr. Donato Menichella, dal Coordinatore dr. Domenico Grisafi e dai componenti dr. Walter Di Staso, dr. Roberto Tomaciello, dr. Renato Cipolletta, dr. Lucio Luzza, dr. Giovanni Scaglioni, dr. Piero Tarantola, dr. Eugenio Glorialanza, dr. Luigi Pazienza, dr. Maurizio Ferretto, dr.Yiannakou Petros; È stata sottoscritta la seguente ipotesi di rinnovo del CCNL del personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali Classificati ancorché riconosciuti IRCCS, da sottoporre a ratifica dei rispettivi Organi deliberanti entro il 31 marzo 2001. L’ipotesi sottoscritta ha come presupposto l’inscindibilità dei vari isti- tuti ed è subordinata al finanziamento da parte degli organi istituzionali di quei costi correlabili all’applicazione del DL.vo 229. Pertanto, qualora il finanziamento di cui al comma precedente non si concretizzasse entro il termine previsto per la ratifica, le parti si incontre- ranno per rinegoziare l’intera materia oggetto della presente ipotesi. 3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO P remessa Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è finalizzato a disciplinare ed uniformare il trattamento economico e gli istituti norma- tivi del personale dirigente medico dipendente in tutti gli Ospedali Religiosi Classificati, ancorchè riconosciuti IRCCS nella salvaguardia dell’organizzazione del lavoro propria della natura ospedaliera e di ogni esigenza derivante dalla equiparazione dei servizi e dei titoli del perso- nale ai servizi e titoli del personale dipendente dal S.S.N.. I dirigenti medici collaborano attivamente con gli Enti di apparte- nenza al raggiungimento dei fini istituzionali assistenziali, impegnando- si al rispetto, nell’esercizio della professione, anche dei principi etico- morali propri degli Enti Religiosi. 5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigen- ti medici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti degli Ospedali Religiosi, classificati ai sensi dell’ultimo comma dell’art.1 della legge 132/69 ancorchè riconosciuti Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ricompresi negli artt.li 41 e 42 della legge 833/78 e successivamente nella disciplina dell’art. 4 commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e inte- grazioni. Laddove richiamato, per regolamento si intende regolamento dell’Ente emanato ai sensi dell’art. 15 undecies del d.lgs 229 approvato dal Ministero della Sanità. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/1992 (Dipartimento, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedi- menti normativi o regolamentari, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articola- zioni interne degli Ospedali, così come individuate dai rispettivi ordina- menti, e dalle leggi regionali di organizzazione. Per la definizione di struttura semplice o complessa si fa rinvio all’art. 27. Art. 2 Durata, decorrenza del contratto Il presente contratto ha durata quadriennale a partire dal 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazio- 7 ne, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Alla scadenza il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera rac- comandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto o dalla data di presentazione delle piat- taforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. 8 TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO Art. 3 Norme per l’inquadramento del personale dirigente medico Natura del rapporto di lavoro La dirigenza medica è collocata in un unico ruolo, distinto per pro- fili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diver- se responsabilità professionali e gestionali. La graduazione delle funzioni è disciplinata dal successivo art. 30. L’assetto del rapporto di lavoro definito nel presente contratto tiene conto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e della compatibilità con la natura privati- stica del rapporto di lavoro, così come disciplinata dal regolamento. Fermi restando gli effetti di cui alle norme relative al conferimen- to e alla revoca degli incarichi conferiti dopo la firma del presente con- tratto e per i dirigenti già con rapporto o incarico temporaneo, ai dirigenti medici di II livello in servizio alla firma del presente contratto continua- no ad applicarsi le norme di cui alle leggi 604/66 e 300/70 e la prima verifica di cui all’art. 29 verrà effettuata a 10 anni dal nuovo inquadra- mento; ai soli fini del recesso le stesse norme continuano ad applicarsi ai dirigenti medici a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova in forza alla ratifica del presente contratto. Art. 4 Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti L’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti, avviene con il rispetto delle procedu- re di cui ai regolamenti e mediante la stipulazione del contratto indivi- duale. 9 L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determi- nato è disciplinata dal successivo art. 5. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali così come previsto dal regolamento. Il contratto individuale richiede la forma scritta; sono comunque indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determina- to); b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato; c) area e disciplina di appartenenza; d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 27, obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valuta- zioni e soggetti deputati alle stesse; g) periodo di prova ove previsto; h) sede di destinazione ove necessaria. Nei contratti individuali di lavoro, stipulati dopo la ratifica del pre- sente contratto, deve essere altresì inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro, la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto. Nel caso di conferimento di incarico di direzione di struttura com- plessa o di direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs 502/1992 al dirigente medico già in servizio nella stessa azienda, il con- tratto individuale deve essere sempre stipulato a tempo indeterminato, fermo restando che l’incarico stesso è conferito a tempo determinato. Art. 5 Rapporti di lavoro a tempo determinato Oltre che nei casi previsti dall’art. 1 Legge 230/62 e successive modifiche, è consentita l’instaurazione di rapporti a tempo determinato - 10 ai sensi dell’art. 23 Legge 56/87 - nei seguenti casi: a) sostituzione di dirigenti medici cui siano stati conferiti incarichi di altra tipologia; b) per garantire necessità di servizio e assistenziali durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30% della dotazione orga- nica in forza; c) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall’Amministrazione; d) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa; infortunio; per- messi; servizio militare o sostitutivo civile); e) per l’espletamento di progetti finalizzati e/o di ricerca finanziati da Enti pubblici o privati limitatamente alla durata della ricerca o dei progetti medesimi. È consentita inoltre l’instaurazione di rapporti a tempo determina- to sempre che non venga superato il limite del 10% del personale medi- co dipendente (e almeno nella misura di una unità) nei seguenti casi: f) per particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limi- te di 6 mesi prorogabile di uguale periodo; g) per gli incarichi di particolare rilevanza di cui all’art. 27; h) ai sensi dell’art. 4 legge 230/62 intendendo ivi inclusi i dirigenti medici. Art. 6 Periodo di prova Il periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo è applicabile anche al personale assunto per incarico e a tempo determina- to. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può rece- dere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. 11 Èesonerato dal periodo di prova il vincitore di concorso, già in ser- vizio presso la stessa Amministrazione che ha bandito il concorso, sem- preché abbia già compiuto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi. È altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo pro- veniente per trasferimento da altri ospedali, dove abbia già superato il periodo di prova nella stessa qualifica e disciplina. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. Sull’esito del periodo di prova decide l’Amministrazione. Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente conse- gue la conferma del posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredi- cesima mensilità. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza. Art. 7 Caratteristiche del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro dei dirigenti medici è esclusivo. I Dirigenti medici in servizio alla firma del presente contratto hanno facoltà di optare per il rapporto non esclusivo entro 90 giorni dalla data di ratifica del presente contratto. Dopo la prima applicazione la revoca dell’opzione all’esercizio della libera professione extramuraria può essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno. L’indennità decorre dall’1/1/2001, e ha come presupposto l’opzio- ne per il rapporto esclusivo di cui al II comma. Si considerano, inoltre, come esclusivisti coloro che alla data del 1° gennaio 2000 non esercitavano libera professione extra-moenia; tale 12
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