Libero Istituto Universitario “Carlo Cattaneo” Castellanza Corso di Storia del diritto medievale e moderno I-II A.A. 2012-2013 Schemi delle lezioni (riservati agli studenti frequentanti) Parte I 1 SEZIONE I L’età carolingia (VIII-IX sec.) (Integrare con la lettura di A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, I, pp.21-32) Nel crogiuolo del Cristianesimo, romanità e germanesimo si fondono in una civiltà non più romana né germanica, bensì romanica (Cavanna) Nascita dell’Europa Fenomeno culturale Prodotto della Storia, non della geografia Primo (finora unico) esempio di unità politica dell’Europa Esperienza effimera (pochi decenni) ma di grande significato simblico CARLO MAGNO - Re dei Franchi (754) - Sconfigge i Longobardi e annette il loro regno a quello Franco (774) - Natale 800: Incoronato a Roma (da papa Leone III) Sacro Romano Imperatore 2 SEZIONE II L’età feudale (IX- XI sec.) Sfaldamento dell’Impero carolingio Trattato di Verdun (843) Divisione fra parte francese e parte tedesco-italica (prefigurazione dell’Europa delle nazioni) Il Sacro Romano Impero rinascerà a partire dal X secolo (962, Ottone I) ma non avrà più, nonostante gli sforzi dei suoi restauratori, la dimensione universalistica di quello carolingia (più limitatamente, S. R. I della nazione Germanica) Arretramento e frammentazione dei poteri pubblici Formazione di: - Signorie rurali e territoriali - Signorie vescovili Ma soprattutto affermazione del RAPPORTO FEUDALE come modello eminente delle relazioni politiche - Definizione del feudo - Elementi del rapporto Vassallaggio Beneficium - Vassallaggio obbligo di fidelitas contenuti dell’obbligo negativi positivi Fulberto di Chartres (1020): “Auxilium et consilium” Violazione comporta 3 il crimine di Fellonia - Beneficio oggetto: - terra - Rendita - Carica durata: - in origine solo vitalizia (come il rapporto di vassallaggio) - poi - 877 Capitolare di Quierzy (Carlo il Calvo): impegno a rinnovare l’investitura feudale a vantaggio degli eredi - 1037 Edictum de Beneficiis (Corrado II il Salico): principio della trasmissibilità ereditaria del beneficio feudale fenomeno della patrimonializzazione del feudo L’arretramento dei poteri pubblici determina, in ambito giuridico, un potenziamento del RUOLO DELLE CONSUETUDINI (già alla base delle legislazioni barbariche) Fra X e XI secolo si assiste, nell’assenza di un legislatore, alla formazione di nuove consuetudini locali a valore territoriale - Definitivo superamento del principio della personalità del diritto *** Giudizio conclusivo su Alto Medioevo giuridico Punto di partenza: Teorizzazione della società tripartita 4 Adalberone di Laon (1016) - Oratores - Bellatores - Laboratores Società altomedievale fondata sui valori della vita religiosa, della guerra, della forza fisica. Fuori da questa visione: Legge e giustizia come valori Considerazione delle attività commerciali, artigianali e professionali (economia chiusa, di sussistenza) Età senza giuristi? Giudizio da sfumare Piuttosto, età senza scuole giuridiche, senza elaborazione scientifica del diritto, ma - attività giuridica nella prassi - giudici (spesso meri reperitori di norme, non interpreti) - notai - ruolo della Chiesa nella trasmissione del patrimonio giuridico 5 SEZIONE III Prodromi della riscoperta del diritto giustinianeo (XI sec.) Dopo il 1050, panorama europeo in profonda trasformazione Scomparsa della fisionomia della società altomedievale (v. supra) Nascita (o rinascita) - Città - Vie di comunicazione - Commerci - Lingue volgari - Professioni liberali In part. la figura del giurista specializzato Funzionale a nuova teorica Affrancamento dalle Arti liberali e prassi del pot. pubblico: - nuovi soggetti istituzionali: Comuni - rivivono vecchi soggetti: Impero (dinastia degli Staufen) Il diritto romano è una miniera per la legittimazione di questi poteri Quale diritto romano? Il diritto giustinianeo 6 Tracce frammentarie della compilazione giustinianea nell’alto medioevo: - Istituzioni (ms. IX-XI sec.) - Codex - Summa perusina - C. epitomato - Novellae; fino alla metà dell’XI sec. Ep. Iuliani - Digesto: scarsissime tracce - Lett. di papa Gregorio Magno (603) - Framm. berlinese delle Istituzioni (IX sec.) CANALI DELLA RISCOPERTA DEL DIRITTO GIUSTINIANEO NELLA SECONDA METÀ DELL’XI SECOLO (Prima della Scuola dei Glossatori) A) Prassi giudiziaria - Placito di Roma (1060) (preceduto dal Pl. del 1014): Codex - Placito di Marturi (1076): riemerge il Digesto!!! ma restano ancora evidenti tracce della resistenza delle forme germaniche di composizione dei conflitti: - Placito di Garfagnolo (1098) B) Scuole di diritto Rinascono in Occidente Capit. Olonese (825, Lotario I) dopo 8 secoli riorganizza gli studi superiori nel- Italia centro-settentrionale 7 Naturalmente a Bologna, ma prima 1) Scuola longobardistica pavese (fra 1a e 2a metà sec. XI) Expositio ad Librum Papiensem (ca. 1070) Tracce di attività esegetica sui testi legali - Per coordinare norme discordanti (es. Rotari e C. Magno su furto) - Per colmare lacune argomenti dialettici (es. aborto) - Per affermare ruolo di supplenza del diritto romano Lex romana est generalis omnium (es. Thingatio longobarda integrata con disp. su mancipatio romana) 2) Scuola di Ravenna (test. di Pier Damiani) 3) Scuola di Pisa (test. lett. monaco francese 1124-1127) C) Collezioni canoniche Anche la Chiesa condivide con l’Impero romano d’Oriente la tendenza a codificare il diritto. Anzi, idea della TESTUALITA’ del diritto è ancora più antica, legata ai Testi Sacri (Canone della Scrittura) che sono a loro volta fonte del diritto della Chiesa (Definizione) Quindi tendenza a racchiudere in un testo le svariate fonti del diritto canonico: - Sacra Scrittura - Letteratura Patristica - Epistole Pontificie 8 - Canoni conciliari - Diritto romano (v. oltre) ‘Codificazione’ favorita dalla Riforma Gregoriana della seconda metà dell’XI sec. (Gregorio VII 1073-1085, espon. più importante della Riforma) - Lotta per le investiture contro i poteri laici (simonia: vendita di cariche ecclesiastiche) - Riforma dei costumi del Clero (contro il concubinato ecclesiastico) Esigenza di certificare e rendere conoscibili i nuovi princìpi espressione della Riforma Alcune Collezioni contengono diritto giustinianeo es. - Collectio canonum di Anselmo da Lucca (1085) contengono frammenti dell’Authenticum - Collezione del Card. Deusdedit (1087) - Collectio Britannica (1090) contiene 93 framm. del Digesto 9 Fra gli autori di collezioni canoniche IVO DI CHARTRES - Decretum, 1094-1095 sono mere raccolte cronologiche di fonti canonistiche - Panormia, 1095 ma contengono un trattatello De consonantia canonum che introduce un’idea che sarà alla base dell’attività della scienza giuridica medievale: CONTESTUALITÀ DEL DIRITTO Testo completo e privo di contraddizioni Diversi sed non adversi Alla base della tecnica interpretativa della DISTINCTIO Applicata da Graziano (nel dir. canonico) es.: distinguere in base alla e dai Glossatori bolognesi (per il diritto romano) - ratio temporis - ratio loci - ratio dispensationis - ratio significationis 10
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