ebook img

aspetti sanitari, ambientali e di benessere animale. A cura del Dr. A PDF

31 Pages·2009·0.13 MB·Italian
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview aspetti sanitari, ambientali e di benessere animale. A cura del Dr. A

ISPEZIONE E VIGILANZA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE INTENSIVE: aspetti sanitari, ambientali e di benessere animale. A cura del Dr. Alessio Durastante Tecnico della Prevenzione Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.S.L. 04 di L’Aquila Introduzione Il numero di animali allevati sulla Terra è di gran lunga superiore al numero di esseri umani che popolano il pianeta: un miliardo e mezzo i bovini, un miliardo i suini, 13 miliardi i polli, un altro miliardo pecore e capre, senza parlare dei conigli, dei topi da sperimentazione, dei visoni e degli altri animali da pelliccia. E senza contare l'itticoltura che si sta rapidamente estendendo. In rappresentanza della vasta gamma di modelli di allevamento realizzati nel mondo poniamo a confronto tre differenti tipologie di gestione dell'allevamento bovino, che dovrebbero riuscire a rappresentare, con discreta approssimazione altri tipi di allevamento dei ruminanti. I sistemi di allevamento possono essere differenziati sulla base di numerosi criteri. Fra questi, i più significativi nell'analisi che stiamo conducendo sono: sistema di tenuta degli animali (brado, semibrado, stallino); dipendenza dalle condizioni ambientali; interdipendenza dell'allevamento con le attività agricole; disponibilità idriche ambientali; utilizzo della terra in relazione alla produzione di alimenti per il bestiame (estensivo, semiestensivo, intensivo); tecnologie impiegate; estensione aziendale e capacità economico-finanziaria. Oltre ai criteri accennati si possono riconoscere tre sistemi principali di produzione animale che variano, essenzialmente, nell'intensità di apporto di energia di origine fossile: pascolo estensivo di una vegetazione spontanea o semi-naturale; allevamento sulla base di colture foraggiere coltivate appositamente per il bestiame e da questo pascolate per buona parte dell'anno; allevamento animale che si affida alla produzione di foraggio e di mangimi concentrati, generalmente cereali, tuberi, leguminose ed erbai. Questi ultimi due sistemi richiedono una gestione progressivamente più intensiva e l'impiego di combustibile fossile. 1 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 La zootecnia negli ultimi anni ha senza dubbio conosciuto un rilevante sviluppo sotto molteplici profili, riconducibili alla modernizzazione delle tecnologie impiegate, agli stimoli provenienti dal mercato e dai consumatori in materia di igiene e salubrità delle produzioni. Tale settore è collegato e reagisce con parecchi capitoli dell'Agenda 21 sulla base dei risultati della Conferenza di Rio del 1992. Questi includono: la gestione di ecosistemi fragili nel combattere la desertificazione; la promozione dell'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale; la conservazione della diversità biologica; lo sfruttamento eco-compatibile delle biotecnologie. La zootecnia si dimostra, infatti, una attività produttiva intimamente legata all'ambiente sia a monte che a valle del ciclo di produzione e purtroppo questo legame va sempre più assumendo una connotazione negativa. Per quanto riguarda il primo aspetto, vanno infatti distinti i modelli produttivi che ancora mantengono una relazione con il territorio che li ospita da quelli che, con un'espressione attualmente in voga, si possono definire globalizzati, il cui impatto sulle risorse si può considerare differito nel tempo e nello spazio. L’ azienda zootecnica “Qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all’aria aperta o altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta e mercati” ai sensi del Art. 1, comma 5 lettera b del D.P.R. n° 317 del 30 aprile 1996, viene definito come azienda. La Circolare Ministeriale n° 11 del 14 agosto 1996, recante le norme tecniche di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. 317/96 “Regolamento di attuazione della direttiva 91/102CEE”, indica che per tutte le strutture rientranti nella definizione di cui all’art. 1, comma 5 lettera b del D.P.R. 317/96 deve essere attivata la procedura che consenta alle stesse l’attribuzione di un numero identificativo alfanumerico composto da otto cifre (tre cifre: codice ISTAT del comune ove è ubicata l’azienda, due lettere¨sigla della provincia e tre cifre: numero progressivo assegnato all’azienda). Il suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni singola A.S.L. il sistema di registrazione (elenco telematico) delle aziende insistenti sul territorio competente. 2 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 In applicazione del Regolamento CE n° 21/2004 e della Circolare Ministeriale del 28 luglio 2005, l’azienda cosi identificata viene registrata nella B.D.N. (Banca Dati Nazionale) riportando importanti informazioni quali: 1. il codice identificativo dell’azienda 2. l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente all’ubicazione dell’azienda 3. il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del proprietario 4. il nome, l’indirizzo, il codice fiscale del detentore 5. le specie allevate 6. il tipo di produzione L’Art. 216 del T.U.LL.SS. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) fa carico al Ministero della Sanità di indicare, con cadenza periodica, le industrie insalubri, suddividendole in quelle di prima e seconda classe. Le industrie insalubri vengono definite tali non perché fonti certe di inquinamento ms soltanto perché, in quanto potenzialmente insalubri, hanno necessità di particolare attenzione per evitare che possano interferire negativamente con la sanità ambientale e pubblica. Con il DM 21 febbraio 1971 il legislatore prende atto della profonda trasformazione della zootecnia passante da un carattere prettamente rurale- famigliare ad un più ampio carattere industriale iscrivendo all’interno dell’elenco delle industrie insalubri gli “allevamenti di animali di carattere intensivo” insieme alla maggior parte delle industri di lavorazione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale. Nell’elenco delle industri insalubri al punto 35 indicante gli allevamenti animali cita come cause della insalubrità: 1. cattivi odori 2. rumore 3. produzione di rifiuti 3 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 Negli anni passati sono vi sono state forzature dell’interpretazione tendendo a limitare l’applicazione della disciplina solamente agli allevamenti intensivi, in quanto più vicini al concetto di industria indicata dal legislatore. Da ciò si ricavava che l’allevamento di animali costituiva un’attività insalubre solo quando rispondeva alle caratteristiche di un allevamento intensivo. Successivamente le nuove interpretazioni, sulla base della finalità igienico-sanitaria della norma, che assegna la classificazione di industri insalubre prescindendo dalla modalità di conduzione dell’azienda, portano a considerare industria insalubre qualsiasi ricovero adibito alla semplice detenzione di animali, di qualsiasi specie e categoria, dato che potenziale fonte di inquinamento sia per la produzione di rifiuti sia per l’inquinamento atmosferico (odori) e acustici (rumori). Altresì rimane ciò che viene indicato nell’art. 216 del T.U.LL.SS che permette ad una industri di prima classe l’insistenza nel centro abitato solo se si dimostri che il suo esercizio non rechi danno alla salute ed all’incolumità pubblica. In generale risulta essere opportuna ed indispensabile la valutazione preventiva veterinaria caso per caso per la realizzazione dell’attività agricola (richiesta di parere igienico-sanitario). L’allevamento intensivo o allevamento industriale (factory farming) intendiamo una forma di allevamento che impiega tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massima quantità di prodotto al minimo costo e utilizzando il minor spazio, tipicamente con l’uso di appositi macchinari e farmaci veterinari; tale pratica di allevamento intensivo è estremamente diffusa in tutti i paesi sviluppati. L’allevamento intensivo iniziò la propria diffusione nel XX secolo (in Italia maggiormente dal secondo dopoguerra ) con lo scopo di soddisfare la crescente richiesta di prodotti di origine animale abbattendone al contempo i costi, in modo da rendere questa categoria di prodotti adatta al consumo di massa. Le caratteristiche dell’allevamento intensivo, nell’arco del XX secolo, sono andate a mutare presentando notevoli differenze fra i diversi paesi. In generale gli elementi comuni alla maggior parte degli allevamenti intensivi sono: (cid:1) gli animali siano trattenuti in spazi +/- ristretti, allo scopo di massimizzare l’uso dello spazio disponibile e semplificare le operazioni di nutrimento e cura (cid:1) gli animali sono in gran numero 4 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 (cid:1) le condizioni fisiche degli animali, incluso il loro stato di salute, vengono tenute sotto controllo sia attraverso misure igieniche che eventualmente per mezzo di farmaci (cid:1) l’alimentazione viene ugualmente controllata in funzione delle caratteristiche del prodotto finale da ricavare. (cid:1) Nell’alimentazione si impiegano mangimi industriali Mettendo a confronto i due tipi di allevamenti all’antipodi, quello industriale tipico (USA) e quello tradizionale (INDIA), la prima sostanziale differenza evidenziabile è relativa all’alimentazione animale dove negli allevamenti intensivi USA l’alimentazione è costituita da cicli di mangimi industriali mentre negli allevamenti tradizionali Indiani l’alimentazione è data per più del 90% da scarti della produzione agricola e agroforestale. Da un impiego similare di Materia ed energia (1010 Kg e 1012 calorie) negli allevamenti USA intensivi si analizza una produzione doppia di latte e carne. Le differenze riscontrabili sono in relazione alla modalità di allevamento che per l’appunto vedono per gli allevamenti USA intensivi impiego industriale mentre per gli allevamenti tradizionali Indiani l’integrazione con l’agricoltura. Il concetto di ispezione – l’ispezione sanitaria Un intervento di vigilanza e controllo relativo all’igiene o alla sicurezza ha certamente la sua parte formale, da cui non si può prescindere: l’ispezione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, il controllo delle persone, degli alimenti, degli animali, delle condizioni lavorative e ambientali, la verifica della documentazione, l’eventuale accertamento di illeciti nei campi del diritto amministrativo e del diritto penale, la verbalizzazione dell’intervento, la contestazione e gli atti ufficiali conseguenti. Ma chi svolge la vigilanza sa quanto sia necessario spiegare i propri atti all’operatore, fare in modo che questi comprenda non solo di aver violato una norma, ma anche i fondamenti delle motivazioni tecnico-scientifiche che hanno portato il legislatore a ritenere che un determinato comportamento, regolato da una certa norma, fosse da considerarsi illecito e quindi da evitare (da parte del controllato) e da perseguire (da parte del controllore). E qui entra in campo la competenza tecnica e scientifica del Tecnico della Prevenzione, il quale, oltre a conoscere gli 5 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 articoli di legge da applicare, deve saper fornire informazioni chiare, trasparenti e comprensibili. Grande importanza ha il linguaggio usato, che deve essere adeguato ai destinatari dell’informazione in modo da rendere efficace la comunicazione. Molto importante è anche la capacità di chi opera la vigilanza di ascoltare ed interloquire con i soggetti sottoposti a controllo, capendone le motivazioni, il livello culturale e formativo, la predisposizione e la volontà di risolvere i problemi. Questa interazione può contribuire a promuovere elementi di consapevolezza e responsabilizzazione in chi, magari per non conoscenza o per indolenza legata a scarsa o nulla considerazione delle possibili conseguenze, ha messo in atto pratiche illecite o scorrette. I controlli 1. Protezione e benessere animale l’evoluzione umana e la continua e sempre più necessità di produzione animale hanno portato l’uomo ad una mirata attenzione verso l’ambiente e verso gli animali. Nel corso degli anni le modifiche delle condizioni degli allevamenti sono totalmente cambiate rispetto al passato portando gli animali ad subire modifiche del loro habitat naturale (modifiche della nutrizione, dei ricoveri ecc…) e della loro etologia. Da ciò nasce l’esigenza di porre attenzione e di curare lo stato di benessere degli animali allevati. L’uomo nel perseguire il benessere degli animali, grazie ai numerosi studi di etologia che hanno permesso di ampliare e conoscenze sulle condizioni naturali di vita degli animali, ha inteso ripristinare le condizioni naturali degli stessi senza perdere l’obbiettivo del profitto. Si è assistito ad un crescente interesse della comunità verso la ricerca di un reale stato di benessere dell’animale come risposta alla nuova esigenza di coscienza dell’uomo. Per assicurare il benessere non ci si può limitare a offrire all’animale il tutto e il meglio ma è necessario predisporre condizioni di ambiente e di vita migliori in modo di aver animali più sani in quanto godono delle necessità comportamentali proprie della specie di appartenenza. 6 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 Le norme attualmente in vigore sul territorio italiano risultano dal recepimento delle normative comunitarie che, a loro volta, ratificano Convenzioni internazionali. Suddividiamo la normativa di riferimento in due grandi gruppi: (cid:1) Normative generali Stabiliscono norme di principio di tutti gli animali allevati (cid:1) Normative specifiche in relazione alla particolarità della singola specie allevata, della particolarità di produzione e del tipo di indirizzo. E’ da tener in considerazione che la legislazione concernente la protezione e il benessere animale è in continua mutazione, comunque su la base di ciò diamo le indicazioni normative di base. Nell’ambito internazionale e comunitario consideriamo: 1. Convenzione europea del 10 marzo 1976, in merito alla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo) adottata da Decisione 78/923/CEE del 19 giugno 1978 2. Protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti adottata da Decisione 92/583/CEE del 14 dicembre 1992 3. Direttiva 95/58/CE del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti 4. Direttiva 00/50/CE del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili all’ispezione degli allevamenti 5. Direttiva 88/166/CEE del 7 marzo 1988, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole 6. Direttiva 91/629/CEE del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (modifiche 397D0182 e 397L0002) 7. Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Nell’ambito della legislazione italiana le norme di base da tener in considerazione sono: 7 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 1. Legge 14 ottobre 1986, n. 623, ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo 2. D.P.R. 24 giugno 1988, n. 233, attuazione Direttiva 113/86/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria 3. D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533, attuazione Direttiva 629/91/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli 4. D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 534, attuazione Direttiva 630/91/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini 5. D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146 attuazione Direttiva 95/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Nel quadro normativo nazionale indicato precedentemente iniziamo ad entrare con maggior specificità nelle indicazioni delle diverse leggi partendo dalla Legge 14 ottobre 1985, n. 623 la cui finalità giuridica è quella di assicurare sul territorio nazionale una uniformità della protezione degli animali in allevamento, con particolarità per gli allevamenti intensivi. Il principio generale indicato in tale norma stabilisce che ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che, tenendo conto della propria particolarità di specie, siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici. In particolare agli aspetti della libertà di movimento peculiare all’animale il quale non deve essere ostacolato e alle caratteristiche microclimatiche (all’illuminazione, alla temperatura, al tasso di umidità, alla circolazione dell’aria e all’aerazione ) che devono risultare appropriate ai bisogni specifici degli animali. Inoltre nella legge vengono stabilito l’obbligo di ispezionare le condizioni e lo stato di salute degli animali giornalmente dal personale dell’allevamento al fine di minimizzare ed evitare inutili sofferenze. L’integrazione della legge tramite il D.L.vo 26 marzo 2001, n. 146, stabilisce ulteriori misure minime da osservare negli allevamenti includendo nel campo di applicazione la protezione di qualsiasi animale, specificando espressamente anche i pesci, rettili e anfibi escludendo, invece, gli 8 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 animali che vivono nell’ambiente selvatico. Nuovamente nella norma di integrazione si confermano alcuni importanti obblighi del detentore / proprietario degli animali asl fine di poter mantenere le caratteristiche etologiche ed il benessere degli stessi animali ( garantire un appropriato trattamento degli animali feriti in attesa dell’intervento del veterinario, registrazione di tutti i trattamenti terapeutici effettuati , consentire agli animali la libertà di movimento che sia in rapporto alla specie, impiego di materiali non nocivi per la costruzione dei locali di ricovero, assicurare adeguata circolazione dell’aria, ecc… ). Prendendo in considerazioni le norme specifiche per le singole specie allevate consideriamo come esempio il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 533 che stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti dei vitelli. I requisiti evidenziati nella norma ed riportati nell’allegato della stessa prendono in considerazione i seguenti punti: 1. Locali di stabulazione devono essere realizzati in modo da consentire a ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a sé stesso senza difficoltà 2. I vitelli non devono essere legati non è previsto di dover legare gli animali tranne in alcune esigenze particolari nelle quali si impiegano attacchi particolari che permettono di non creare lesioni agli animali 3. I pavimenti devono risultare non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza. Devono risultare adeguati alle dimensioni ed al peso degli animali e costituire una superficie piana, rigida e stabile. 4. I materiali impiegati per la costruzione dei locali di stabulazione i materiali impiegati non devono risultare nocivi e devono essere di facile pulizia e disinfettazione 5. La stalla, i recinti e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l’urina e i foraggi devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche e roditori 9 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 6. L’isolamento termico ed il riscaldamento e ventilazione si deve consentire di mantenere emtro i limiti non dannosi per gli animali la circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura , l’umidità e le concentrazioni di gas ( caratteristiche microclimatiche dell’ambiente di stabulazione) 7. Illuminazione si devono soddisfare le esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali mediante una illuminazione adeguata naturale o artificiale ( durata dalla 9:00 alle 17:00) 8. Alimentazione adeguata si dovrà somministrare agli animali una adeguata alimentazione in relazione alla loro età e al loro peso al fine di favorire le migliori condizioni di vita. Il decreto, inoltre, sottolinea marcatamente l’obbligo, da parte de detentore/ personale dell’allevamento di ispezionare gli animali almeno una volta al giorno e tutti gli impianti meccanizzati posti all’interno dell’allevamento al fine di verificare il corretto funzionamento. Altre norme riprendono caratteristiche similari per le altre tipologie di animali integrandole con le specifiche delle specie stesse ( D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 534, norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti fi ingrasso o il DPR 24 maggio 1988, n. 233 norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria nella quale vengono riportate le dimensioni e le caratteristiche delle gabbie impiegate per mantenere il benessere degli animali). Il ministero sulla base delle norme sopra citare a elaborato delle check list (Verbali) di ispezioni atti alla verifica della conformita di quanto riportato nelle norme specifiche. 2. Igiene e salute Quanto messo in evidenza nelle norme di riferimento sul benessere e sulla protezione degli animali negli allevamenti intensivi un aspetto che riveste notevole importanza è l’igiene degli ambienti e delle attrezzature da cui dipende lo stato di salute degli animali stessi e la relativa interazione con l’uomo. 10 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Description:
ISPEZIONE E VIGILANZA NELLE AZIENDE ZOOTECNICHE INTENSIVE: aspetti sanitari, ambientali e di benessere animale. A cura del Dr. Alessio
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.